Court allows municipality's appeal, ruling the lessor remains the IMU taxpayer after lease termination.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the municipality's appeal against the Regional Tax Commission's decision, which had incorrectly identified the lessee as the IMU taxpayer. The court affirmed that upon lease termination, the lessor retains tax liability based on the contractual bond legitimizing possession, regardless of the lessee's continued physical detention. Consequently, the lower court's judgment was quashed, and the case was remanded to reject the lessor's original claim.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011; The lessor remains the subject liable for IMU after the resolution of a financial lease contract, as the tax liability depends on the existence of a contractual bond legitimizing possession rather than material detention.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 31384-2020 proposto da: COMUNE DI CORREZZANA , in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALESSANDRO MALLADRA 31, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI IARIA, rappresentato e difeso dall'avvocato STEFANO SPAGIARI; - ricorrente- contro UNICREDIT LEASING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA CONSULTA 1/B, presso lo studio dell'avvocato CRISTIANO CAUMONT CAIMI, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati NICOLA BORZOMI', GIUSEPPE PIZZONIA, MANUELA CITTADINI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 791/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA, depositata il 20/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 31384 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Premesso che: 1.11 Comune di Correzzana ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe con la quale essa sono stati dichiarati illegittimi gli avvisi di pagamento emessi da esso ricorrente nei confronti della società per azioni Unicredit Leasing per IMU degli anni 2013, 2014 e 2015 quale proprietaria di un'unita immobiliare già oggetto di un contratto di leasing ormai risolto dal 2012 e della quale l'utilizzatore aveva mantenuto la detenzione fino al 2016; 2.il ricorrente lamenta la violazione dell'art.9 del d.igs.n.23/2011 per avere la CTR ritenuto di identificare il soggetto passivo dell'imposta nell'utilizzatore;
3. la società Unicredit Leasing si è costituita con controricorso; considerato che: 1.Ia questione relativa all'individuazione del soggetto passivo dell'Imu per un bene immobile ancora detenuto dall'ex concessionario a seguito della risoluzione di contratto di locazione finanziaria è stato oggetto di molteplici pronunce di questa Corte con le quali è stato affermato che "In base al disposto di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, soggetto passivo dell'imposta municipale unica (IMU), in caso di risoluzione del contratto di "leasing", torna ad essere il locatore, ancorché non abbia ancora acquisito la materiale disponibilità del bene per mancata riconsegna da parte del locatario, in quanto, ai fini impositivi, assume rilevanza non tanto la detenzione materiale del bene, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittima la detenzione qualificata, conferendo la stessa la titolarità di diritti opponibili "erga omnes", la quale permane fintantoché è in vita il rapporto giuridico, traducendosi invece in mera detenzione senza titolo in seguito al suo venir meno, senza che rilevi, in senso contrario, la disciplina in tema di Tributo per i servizi indivisibili (TASI), dovuta viceversa dall'affittuario fino alla riconsegna del bene, in quanto avente presupposto impositivo del tutto differente" (così, tra molte conformi, Cass. sez. 6-5, ord. n.418 del 2021; v. altresì Cass. sez.5, ordinanza 22541 del 2021;
Cass. sez. 6-5, ord. n.585 del 2021; Cass. sez. 5, sentenza 29973 del 2019; Cass. Sez. 5, sentenza n.25249 del 2019; Cass. 13793 del 2019). Si evidenzia che l'isolato precedente in senso contrario -Cass. Sez. 5, sentenza n.19166 de/ 17/07/2019 ("In tema di IMU, nel caso di immobile concesso in "leasing", soggetto passivo dell'imposta, ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 23 del 2011, è l'utilizzatore essendo a costui attribuiti in via esclusiva dal contratto i benefici, gli obblighi e gli oneri normalmente spettanti al proprietario del bene, e permanendo tale situazione invariata - in forza del principio di ultrattività del contratto - anche a seguito di risoluzione anticipata fino alla riconsegna dell'immobile")- è già stato criticato e superato dalle citate pronunce n.25249 e 29973 del 2019.
In queste ultime è stato sottolineato che l'orientamento maggioritario è aderente alla lettera della legge -il legislatore ha ritenuto rilevante ai fini impositivi, non già la detenzione materiale del bene bensì l'esistenza di un titolo legittimante il possesso o la detenzione dell'utilizzatore-, è coerente con i principi di capacità contributiva e ragionevolezza (v., al riguardo, in particolare, punti 7 e 9 della motivazione della sentenza 29973/2019), ed è "anche maggiormente rispettoso delle esigenze di certezza dei rapporti giuridici e dei rapporti tributari, dovendo l'ente impositore fare riferimento a dati certi e conoscibili come la risoluzione del contratto" (sentenza 25249/2019).
Va infine sottolineato che la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, primo comma, d.lgs.n.23 del 2011, prospettata da Unicredit Leasing S.p.A. in relazione agli artt.3 e 53 Cost. e sviluppata in memoria, è manifestamente infondata per le ragioni espresse da questa Corte nell'ordinanza n. 41264 del 2021 in analogo giudizio promosso dalla odierna controricorrente. In tale pronuncia è stato osservato che il presupposto impositivo del tributo prescinde dalla relazione di fatto con l'immobile e che la pretesa lesione del principio di uguaglianza non discende dalla norma ma dall'illegittima condotta dell'utilizzatore verso il quale il proprietario può azionare i rimedi che ritiene più opportuni per il recupero della disponibilità del bene e per il risarcimento dei danni.
Alla luce di quanto precede, da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi, il ricorso del Comune di Correzzana risulta essere tronr-daTi_tnto: il giudice di appello ha errato nel ritenere l'odierna intimata non responsabile per il pagamento dell'IMU in relazione ad un immobile che, posseduto senza titolo da terzi, era in proprietà dell'intimata medesima;
4. il ricorso va accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'originario ricorso della spa Unicredit Leasing;
5. le spese sono compensate in ragione del recente consolidarsi dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità qui condiviso; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decide nel merito rigettando il ricorso originario della società Unicredit Leasing; compensa le spese. Cosi deciso in Roma nella camera di Consiglio del 23 febbraio 2022, svolta con modal