Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 10399/2022 — snciv Generato dall'IA

Tax authority appeal dismissed because proof of service requires receipt notice, not just mailing proof.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10399/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation dismissed the tax authority's appeal against a regional tribunal decision that accepted a taxpayer's challenge to a tax notice. The taxpayer argued the notice was invalid due to improper service, while the authority claimed the mailing record sufficed to prove the procedure was perfected. The court ruled that under recent Supreme Court precedent, the tax office must produce the specific receipt notice of the deposit, making mere proof of mailing insufficient.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 8 comma 4 della L. n. 890 del 1982; In tax notice service via postal mail, when the recipient is temporarily absent, the sender must prove perfection exclusively through the receipt notice of deposit, not merely the mailing proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax notice service postal proof requirements burden of proof relative unreachability receipt notice deposit notificazione viziata dichiarazione fiscale tardiva obblighi di notifica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 8 comma 4 della L. n. 890 del 1982

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021 delle Sezioni Unite
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 30559-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE ADER , in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende, ope legis; - ricorrenti - contro DI NICOLA VINCENZO , elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 119, presso lo studio dell'avvocato GIULIO DE CESARE, rappresentato e difeso dall'avvocato TOMMASO PARISI; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 2348/24/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA CAMPANIA, depositata il 22/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 30559 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Premesso che: 1.Vincenzo Di Nicola, destinatario di un avviso emesso ex art. 29, comma 1, lettt.b) del d.I.78/2018 sulla base di avviso di accertamento per irpef Ira p ed Iva dell'anno 2013, avversava l'atto esattivo con ricorso alla commissione tributaria provinciale di Caserta, lamentando la mancata rituale notifica dell'avviso prodromico e quindi contestando esistenza e ammontare della pretesa impositiva. 2.L'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistevano. 3.La CTP accoglieva il ricorso. 4.La decisione, impugnata dall'Agenzia delle Entrate sull'assunto perfezionamento della notifica e conseguente incontestabilità dell'atto prodromico, era confermata dalla commissione tributaria regionale della Campania sul rilievo che l'ufficio non aveva dato prova del perfezionamento del procedimento notificatorio.

In particolare trattandosi di notifica tramite servizio postale e di mancata consegna dell'atto notificando per temporanea assenza del destinatario, la CTR osservava che l'ufficio avrebbe dovuto produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd. C.A.D.) non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa.

3. l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate-Riscossione ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR lamentando violazione dell'art.8, comma 4, della I. n. 890 del 1982;

4. il contribuente si è costituito con controricorso ed ha depositato memoria; considerato che:

1. il ricorso è infondato. La questione di quale sia il modo per assolvere l'onere di provare il perfezionamento di una procedura notificatoria di un atto impositivo mediante l'impiego diretto del servizio postale nel caso della temporanea assenza del notificatario (c.d. "irreperibilità relativa") ed in particolare se possa considerarsi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata informativa (CAD) ovvero se sia invece necessario il deposito dell'avviso di ricevimento di tale raccomandata, è stata di recente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza 10012 del 15 aprile 2021.

Le Sezioni Unite, componendo un contrasto nella giurisprudenza di legittimità, hanno affermato che "In tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite servizio postale, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per sua temporanea assenza ovvero per assenza o inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento del procedimento notificatorio può essere data dal notificante - in base ad un'interpretazione costituzionalmente orientata (artt. 24 e 111, comma 2, Cost.) dell'art.8 della I. n.890 del 1982 - esclusivamente attraverso la produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (cd.

C.A.D.), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della suddetta raccomandata informativa";

2. dunque, essendo del tutto pacifico che nel caso in esame la notificante Agenzia delle entrate non ha assolto all'onere probatorio in questione così come configurato dalle SU, il ricorso va rigettato;

3. tenuto conto del fatto che la decisiva sentenza delle Sezioni Unite è intervenuta nel corso del presente procedimento, le spese possono essere compensate;

4. non si applica l'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, risultando soccombenti parti ammesse alla prenotazione a debito del contributo unificato; PQM la Corte rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022, con modalità da remoto