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Ordinanza — n. 10396/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of proof of service notice to the tax agency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10396/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court declared the cassation appeal inadmissible because the appellant failed to produce the receipt of service notice to the tax agency. Although the appellant submitted a mailing receipt, the court requires the specific delivery notice to prove legal knowledge of the proceedings. Consequently, the court could not verify the effective establishment of the adversarial process, rendering the appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 149 cod. proc. civ.; Art. 291 cod. proc. civ.: The mere mailing of a legal document does not constitute valid service; the delivery notice is the sole proof required to establish legal knowledge and the effective constitution of the adversarial process, and its absence renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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service of process delivery notice requirement admissibility of appeal constituted party tax agency service notificazione postale irregolare inoltro della dichiarazione fiscale notifica per raccomandata

Disposizioni normative citate

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Art. 149 cod. proc. civ.
è stato ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod.
Art. 291 cod. proc. civ.
16354); è stato anche precisato che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod.
Law 20 November 1982 n. 890
art. 149 cod. proc. civ
è stato ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ.
art. 291 cod. proc. civ
16354); è stato anche precisato che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354
Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354); è stato anche precisato che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art.
Corte cass. sez. lav. 29.3.1995 n. 3764
Corte cass. sez. lav. 29.3.1995 n. 3764; id.
Corte cass. sez. lav. 18.7.2003 n. 11257
Corte cass. sez. lav. 10.2.2005 n. 2722
Corte cass. V sez. 8.5.2006 n. 10506
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 17234-2018 proposto da: ROCCO GIANCARLO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCO MARTELLUCCI; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001; - intimata - avverso la sentenza n. 6884/1/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 28/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. R.G. 17234/2018 RILEVATO CHE Giancarlo Rocco ha depositato ricorso per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, indicata in epigrafe, con la quale era stato accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Latina n. 90/2013, con cui era stato accolto il ricorso proposto avverso avviso di accertamento IRPEF 2007; l'Agenzia delle Entrate non slAtituit4; h ),),, 2' / r i CONSIDERATO CHE non vi è agli atti prova della avvenuta notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio alla Agenzia delle Entrate; il ricorrente ha depositato infatti la ricevuta di spedizione ma non l'avviso di ricevimento del ricorso;

è stato ripetutamente affermato da questa Corte che la notifica a mezzo del servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982 n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita (cfr. Corte cass. sez. lav. 24.7.2007 n. 16354); è stato anche precisato che la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.), con la conseguente inammissibilità del ricorso medesimo, in quanto non può accertarsi l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio -in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte-, anche se risulta provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione (cfr.

Corte cass. sez. lav. 29.3.1995 n. 3764; id. H sez. 18.7.2003 n. 11257; id. I sez. 10.2.2005 n. 2722 —con riferimento alla notifica del ricorso per cassazione-; id. V sez. 8.5.2006 n. 10506, con riferimento alla notifica dell'atto di appello; vedi sez. lav. 24.7.2007 n. 16354). il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile; non vi è luogo a pronuncia sulle spese perché l'amministrazione non si-è custituita L

P.Q.M.

L- / 1 La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 febbraio 2019, svolta con modalità da remoto. Il Presid