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Ordinanza — n. 10394/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax collection appeal ruling due to failure to produce original notification document despite no objection to photocopy.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10394/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision rejecting the taxpayer's appeal against a tax collection notice. The taxpayer argued the collection agency failed to produce the original notification document, while the lower court incorrectly rejected the appeal because the taxpayer did not contest the photocopy's conformity. The court ruled that since the taxpayer did not challenge the photocopy's accuracy, the lower court erred in requiring the original, thus invalidating the dismissal of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 22 comma 5 d.lvo 546/92; Art. 360 c.p.c.; Art. 26 comma 1 D.P.R. 602/73; In the absence of a specific contestation regarding the conformity of a photocopy of a notification document with the original, the judge may recognize full probative force to the photocopy produced by the collection agent.

Parole chiave

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tax collection notice notification document photocopy probative force conformity contestation DPR 602/73 Cassation quashing tax appeal procedure corretta notificazione

Disposizioni normative citate

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Art. 22 comma 5 d.lvo 546/92
Art. 360 comma 1 nr 3 c.p.c.
Art. 25 D.P.R. 602/73
Art. 26 comma 1 D.P.R. 602/73
Art. 2719 c.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 2719 c.c

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, Ord. n. 24323 del 2018
(ex plurimis Sez. 5, Ord. n. 24323 del 2018).
Cass. 23902/2017
Cass. 23902/2017 e 1792/19)_ 3 In accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Cass. 1792/19
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 4633-2020 proposto da: RISCOSSIONE SICILIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI 7, presso lo studio dell'avvocato NICOLA IACOPINO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro OTERI GRAZIA; - intimata - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente - avverso la sentenza n. 7044/10/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA SEZIONE DISTACCATA di MESSINA, depositata il 03/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RILEVATO CHE 1.0teri Grazia impugnava la comunicazione preventiva di ipoteca fondata su plurime cartelle di pagamento non assolte dalla contribuente, per un ammontare complessivo di C 123.668,51, eccependo la mancata notifica di alcune cartelle e deducendo:

a) decadenza e prescrizione del credito;

b) violazione dell'art. 50 2 comma dPR 602/73;

c) illegittimità dei tributi iscritti a ruolo.

2. La Commissione Tributaria Provinciale di Messina accoglieva parzialmente il ricorso annullando due cartelle di pagamento. 3.Sull'impugnazione della Riscossione Sicilia spa. la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia rigettava l'appello; in particolare per quanto rileva in questa sede, i giudici di secondo grado confermavano l'annullamento della cartella di pagamento nr. 2952007006505076 rilevando che l'Agenzia non aveva assolto all'onere di depositare l'originale dell'avviso di ricevimento del plico raccomandato a.r contenente la cartella di pagamento né la copia fotostatica riportava gli estremi utili per risalirvi.

Ric. 2020 n. 04633 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- 4 Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Riscossione Sicilia sulla base di due motivi. La contribuente è rimasta intimata mentre Agenzia delle Entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio CONSIDERATO CHE 1.Con il primo motivo Riscossione Sicilia denuncia violazione e falsa applicazione dell'ad 22 comma 5 d.lvo 546/92, in relazione all'ad 360 1 comma nr 3 cpc; si argomenta che la CTR abbia errato nel non aver ordinato all'Agente di Riscossione l'esibizione dell'originale della relata di notifica effettuata dal messo notificatore (e non come erroneamente affermato in sentenza dell'avviso di ricevimento del plico racc. a.r.>>) pur avendo dato atto che la conformità alla relata originale della copia prodotta, certificata dall'Agente di Riscossione, non era stata oggetto di specifica contestazione 1.1.Con il secondo motivo viene dedotta violazione degli artt. 25 e 26 dPR 602/73, in relazione all'art 360 comma 1° nr 3 cpc, per avere la CTR, pur avendo dato atto della idoneità della copia fotostatica della relata a certificare la notifica della cartella, erroneamente ritenuto in concreto non provata la partecipazione dell'atto in quanto inesistente qualsivoglia richiamo alla cartella. 2.11 secondo motivo è fondato con assorbimento del primo. 2.1 Va preliminarmente precisato che il thema decidendum è circoscritto alla notifica della cartella nr. 2952007006505076 Ric. 2020 n. 04633 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -3- che secondo l'assunto di Riscossione Sicilia spa è stata effettuata direttamente dal messo notificatore dell'Agente di Riscossione. 2.2 E' pacifico che nel corso dei giudizi di merito sia stata versata in atti, in fotocopia, la relata di notifica e non come, erroneamente affermato nella impugnata sentenza, l'<<avviso di ricevimento del plico racc. a.r.». 2.3 Ciò premesso va rilevato che: «In tema di notifica della cartella esattoriale, laddove l'agente della riscossione produca in giudizio copia fotostatica della relata di notifica o dell'avviso di ricevimento (recanti il numero identificativo della cartella), e l'obbligato contesti la conformità delle copie prodotte agli originali, ai sensi dell'art. 2719 c.c., il giudice, in assenza di una rituale certificazione di conformità agli originali, può riconoscere piena efficacia probatoria alle copie prodotte, valutando le eventuali specifiche difformità contestate alla luce degli elementi istruttori disponibili, compresi quelli di natura presuntiva, e attribuendo il giusto rilievo anche all'eventuale attestazione, da parte dell'agente della riscossione, della conformità delle copie prodotte alle riproduzioni informatiche degli originali in suo possesso». (ex plurimis Sez. 5, Ord. n. 24323 del 2018). 2.4 Nella fattispecie in esame, la contribuente non ha contestato la conformità della copia fotostatica all'originale, come accertato in punto di fatto dai giudici di seconde cure, i quali hanno quindi errato nel respingere l'appello per non avere l'Agente di Riscossione assolto all'onere di esibire l'originale della documentazione relativa al procedimento notificatorio. 2.5 Non risulta corretta neanche l'ulteriore rado decidendi con la quale viene evidenziata l'inidoneità della fotocopia della relata di notifica a provare la notificazione dell'atto stante Ric. 2020 n. 04633 sez.

MT - ud. 08-02-2022 -4- l'asserita assenza di estremi utili per l'individuazione della cartella di pagamento. 2.6 Come si desume dall'esame del documento prodotto dall'Agenzia di Riscossione spa nelle controdeduzioni in appello e allegato anche al ricorso per Cassazione, la parte superiore della relata reca il numero della cartella al quale si riferisce. 2.7 Sul punto questa Corte ha precisato che in tema di notifica della cartella esattoriale ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, la prova del perfezionamento del procedimento di notifica e della relativa data è assolta mediante la produzione della relazione di notificazione e/o dell'avviso di ricevimento, recanti il numero identificativo della cartella, non essendo necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella stessa; ritenendo quindi necessaria l'acquisizione al fascicolo processuale tal documento>> ( cfr.

Cass. 23902/2017 e 1792/19)_ 3 In accoglimento del secondo motivo la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. PQM La Corte, accoglie secondo motivo del ricorso assorbito il primo cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio Il President