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Ordinanza — n. 10393/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court quashes tax ruling for omitting decisive facts on distance from reclamation works affecting benefit applicability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10393/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court quashed the Regional Tax Commission's decision, which had rejected a taxpayer's appeal against consortium tax payments. The taxpayer argued that the court failed to consider specific technical evidence proving the factory was too far from reclamation works to benefit from them. The court held that while the lower court implicitly rejected formal arguments, it completely omitted the examination of decisive factual evidence regarding the physical distance and terrain characteristics, necessitating a new trial.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 10, n. 5 c.p.c.; Art. 112 c.p.c.: The omission of decisive facts, such as the distance from reclamation works, constitutes a violation of the duty to examine, requiring the cassation of the judgment even if other formal defects are absent.

Parole chiave

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omesso esame fatti decisivi contributi consortili opera di bonifica distanza opere violazione art 360 cpc rinvio causa presunzione vantaggiosità sussidio per la costruzione

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 10, n. 5 c.p.c.
1.1 Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell'art.112 cpc, in relazione all'art. 360, comma 1 nr.
Art. 112 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 20311/2011
Cass. 24155/2017
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 2935-2020 proposto da: MANIFATTURE SIGARO TOSCANO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARCHIMEDE, 37, presso lo studio dell'avvocato ANDREA SCANDURRA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ENRICO SIBOLDI, MASSIMO LANDINI; - ricorrente - contro CONSORZIO DI BONIFICA INTEGRALE COMPRENSORIO SARNO "BACINI DEL SARNO, DEI TORRENTI VESUVIANI E DELL'IRNO", in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI, 17, presso lo studio dell'avvocato ORESTE CANTILLO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GUGLIELMO CANTILLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 5216/12/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il 12/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA.CONSIDERATO IN FATTO 1.La soc. Manifatture Sigaro Toscano spa proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Salerno avverso l'avviso di pagamento notificato dal Consorzio Bonifica Integrale del Comprensorio del Sarno dei tributi consortili relativi alle annualità 2017 in relazione all'opificio ubicato in Cava de' Tirreni (Sa).

2. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso 3. La sentenza veniva impugnata dall'Ente consortile e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale della Campania accoglieva l'appello osservando :

a) che, per un consolidato orientamento giurisprudenziale, il beneficio del vantaggio diretto e specifico delle opere eseguite dal consorzio di bonifica si presumeva tutte le volte in cui vi era il piano di classifica e gli immobili erano ricompresi nel perimetro consortile e nel comprensorio di bonifica;

b) che non rilevava, ai fini del riconoscimento del beneficio, la circostanza Ric. 2020 n. 02935 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- dell'esclusione del rischio idrogeologico riportata dal piano di classifica del 2017.

4. Avverso la sentenza della CTR la società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi; il Consorzio ha resistito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. La contribuente ha depositato memoria. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo d'impugnazione la ricorrente deduce violazione dell'art 360 comma 10 nr. 5 cpc per omesso e/o errato esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto del ricorso costituito dalla distanza del fondo dalle opere di bonifica e dalle caratteristiche geonnorgologiche del territorio, accertati dalla consulenza di parte prodotta e non presa in considerazione della sentenza, che rendevano non fruibile in concreto alcuna opera di bonifica. 1.1 Con il secondo motivo viene denunciata violazione dell'art.112 cpc, in relazione all'art. 360, comma 1 nr. 4 cpc, per avere la CTR omesso di trattare le questioni, dichiarate assorbite dalla CTP, e riproposte nel giudizio di secondo grado, relative al difetto di motivazione dell'atto e del piano di classifica, alla mancata adozione da parte del consorzio del piano generale di bonifica, alla perdita di efficacia del Piano di Classifica 2.

Il primo motivo è fondato. 2.1 Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte, dal quale non vi è motivo di discostarsi, l'adozione del c.d. "perimetro di contribuenza" e/o del piano di classifica e l'inserzione dell'immobile all'interno del piano Ric. 2020 n. 02935 sez. MT - ud. 08-02-2022 -3- esonerano il Consorzio dall'onere della prova della esistenza dei concreti benefici derivati a ciascun fondo dalle opere di bonifica (cfr. tra le tante Cass nr 23225/2014, nr.6708/2015, nr.24356/2016. nr 3365/2017, nr 22099/2018) riversandosi sul contribuente la prova della inefficacia dei fatti costitutivi della pretesa, ovvero la estinzione o modificazione del diritto di credito vantato dal Consorzio.

Dunque l'adozione del piano di classifica ingenera una presunzione di vantaggiosità dell'attività di bonifica svolta dal Consorzio per i fondi ricompresi nell'area di intervento (di natura non assoluta, ma juris tantum)Ydeve essere superata con onere della prova a carico del consorziato. 2.2 Nella fattispecie in esame la contribuente, come si desume dagli scritti difensivi, prodotti nel presente giudizio ed il cui contenuto, in ossequio al principio di autosufficienza, è stato trascritto nel ricorso, ha fornito elementi di fatto e dati tecnici, desumibili dalla consulenza di parte dell'Ing Di Martino (distanza del fondo dalle opere di bonifica conformazione orografica del terreno su cui insite lo stabilimento della Manifatture Sigaro Toscano, posizione altimetrica favorevole del fondo) idonei a dimostrare, secondo l'assunto della contribuente, che l'area sulla quale sorgeva l'opificio non poteva in concreto trarre beneficio alcuno delle opere consortili. 2.3 La CTR ha completamente pretermesso l'esame dei suesposti fatti storici introdotti dal contribuente e, quindi, oggetto di controversia, e rilevanti, ai fini del decidere in quanto riferiti al superamento della presunzione di vantaggiosità delle opere idrauliche per i terreni inseriti in un Piano di Classifica 3 Il secondo motivo è infondato.

Ric. 2020 n. 02935 sez. MT - ud. 08-02-2022 -4- 3.1 Secondo la consolidata giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi << ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia »( Cass. 20311/2011, 24155/2017). 3.2 Nella fattispecie le questioni oggetto dei motivi dell'originario ricorso e riproposte dall'appellato nel giudizio di secondo grado afferiscono ad aspetti di natura preliminare e/o formale ( carenza di motivazione dell'atto impositivo, mancata adozione da parte del Consorzio del Piano generale di bonifica; perdita di efficacia non ultrattività, o, comunque illegittimità sopravvenuta del Piano di Classifica) sicchè può ritenersi che la CTR, pronunciandosi nel merito della pretesa impositiva ed affermando in conclusione che << ben può dirsi che sussistono le condizioni legali giustificative dell'imposizione per l'anno 2017, in applicazione dei suddetti principi di individuazione dei presupposti del contributo e di ripartizione dell'onere della prova», abbia implicitamente rigettato le censure dedotte dall'appellata. 4 In accoglimento del primo motivo di ricorso, l'impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria della Campania in diversa composizione anche in ordina alla regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Ric. 2020 n. 02935 sez. MT - ud. 08-02-2022 -5-

P.Q.M.

La Corte; accoglie il primo motivo di ricorso, rigettato il secondo, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2022 Il Presidente