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Ordinanza Interlocutoria — n. 10392/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to ordinary section for review of notification and debt recognition issues.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10392/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal regarding the admissibility of the case for a decision in chambers. The appellant argued that notifications were invalid due to lack of proper acknowledgment and that debt recognition was insufficient to interrupt prescription. The court determined that these complex legal questions require detailed examination by the ordinary section rather than a summary ruling.

Regesto Legislator

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Art. 380 bis c.p.c.; Art. 360 c.p.c.: When underlying issues involve complex legal questions requiring detailed examination, the collegium must remit the case to the ordinary section instead of deciding in chambers.

Parole chiave

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interlocutory appeal notification validity debt recognition prescription interruption remit to ordinary section c.p.c. admissibility civil procedure notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 380 bis c.p.c.
La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.
Art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.
Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 co.
Art. 2702 c.c.
3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2702 cc e degli artt.
Art. 214, 215, 216 c.p.c.
Art. 78 legge n. 890/82
3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 78 legge n. 890/82 e dell'art.
Art. 14 legge n. 689/81
890/82 e dell'art. 14 legge n.
Art. 2944 c.c.
art. 78 legge n. 890/82
3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 78 legge n. 890/82 e dell'art.
art. 14 legge n. 689/81
890/82 e dell'art. 14 legge n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 29296-2020 proposto da: CASO ANTONIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIORGIO TEDESCO; - ricorrente - contro .ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - controticorrente - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, CARLA D'ALOISIO, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO, ANTONIETTA CORETTI; - controlicorrente - avverso la sentenza n. 53/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 07/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'i 1/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

GUGLIELMO CINQUE. Ric. 2020 n. 29296 sez. ML - ud. 11-01-2022 -2- RG 29296/2020 RILEVATO CHE 1. Con la sentenza n. 53 del 2020 la Corte di appello di Milano ha confermato la pronuncia n. 464/2018 emessa dal Tribunale di Busto Arsizio con la quale era stato respinto il ricorso proposto da Antonio Caso avente ad oggetto l'impugnazione dell'estratto di ruolo in relazione a vari avvisi di addebito e a varie cartelle, sul presupposto della loro omessa notifica e sull'avvenuto disconoscimento delle eventuali copie prodotte dall'Agente di riscossione.

2. I giudici di seconde cure, per quello che interessa in questa sede, hanno ritenuto genericamente formulato l'operato disconoscimento dei documenti e, quindi, in quanto tale, inammissibile; hanno evidenziato che la richiesta dell'originario ricorrente, relativamente alla produzione degli originali, era infondata atteso che gli originali erano in possesso del contribuente e l'agente di riscossione avrebbe potuto produrre solo la loro copia; hanno rilevato che tutte le cartelle e gli avvisi risultavano correttamente notificati al debitore ad eccezione di due, ma tale circostanza era priva di concreto rilievo atteso che entrambi i titoli erano stati inseriti dal Caso nella istanza di rateizzazione, presentata il 21.1.2016, cui doveva attribuirsi valore di riconoscimento del debito.

3. Avverso la decisione di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione Antonio Caso, affidato a tre motivi, cui hanno resistito con controricorso l'Agenzia delle Entrate Riscossione e l'INPS.

4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 380 bis cpc.

5. Parte ricorrente ha depositato memoria. CONSIDERATO CHE 1. I motivi possono essere così sintetizzati.

2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 2702 cc e degli artt. 214, 215 e 216 cpc, in relazione al tempestivo riconoscimento delle sottoscrizioni dei referti di notifica effettuato alla prima udienza. Sostiene che erroneamente era stato ritenuto irrilevante il tempestivo disconoscimento delle scritture e RG 29296/2020 delle sottoscrizioni dei referti di notifica, applicando non correttamente i principi giurisprudenziali in materia.

3. Con il secondo motivo si censura, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione dell'art. 78 legge n. 890/82 e dell'art. 14 legge n. 689/81, per avere i giudici del merito ritenute valide le notificazioni di alcuni avvisi di addebito, nel caso di conclamata compiuta giacenza, nonostante il procedimento notificatorio non potesse dirsi perfezionato per la mancata acquisizione agli atti di causa della seconda raccomandata (CAD).

4. Con il terzo motivo il ricorrente obietta, ex art. 360 co. 1 n. 3 cpc, la violazione e falsa applicazione degli artt. 2944 cc, in relazione al fatto che la domanda di rateizzazione non risultasse costituire un atto idoneo ad interrompere la prescrizione, perché non rivestiva la natura di atto di riconoscimento del debito.

5. Il Collegio rileva che alcune questioni, sottese alle censure di cui ai motivi sopra esposti, debbano essere valutate dalla Sezione ordinaria, ove peraltro sono stati già trasmessi altri ricorsi coinvolgenti analoghe problematiche, non emergendo una evidenza decisoria tale da giustificare la decisione in camera di consiglio. PQM La Corte rimette la causa alla IV Sezione Ordinaria. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, I'll gennaio 20