Cassation appeal dismissed as inadmissible for attacking an appeal inadmissibility ruling on merits grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it sought to challenge an appellate order dismissing an appeal on merits grounds rather than procedural defects. The appellant, Filippo Antonicelli, argued against the lower court's rejection of his execution opposition, while the respondent, a liquidated cooperative, defended the procedural dismissal. The court ruled that attacking a decision based on lack of reasonable probability of success constitutes a merit-based challenge, which is procedurally barred under the relevant civil procedure statutes.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 348 bis, comma 1, e 348 ter, comma 1, c.p.c.; Art. 348 ter, comma 3, c.p.c.: An appeal against an order declaring an appeal inadmissible on the ground of lack of reasonable probability of success is inadmissible if it is based solely on the merits of the original decision.
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____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 19712 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da ANTONICELLI Filippo (C.F.: NTN FPP 30T14 F027I) rappresentato e difeso dall’avvocato Carlo Colapinto (C.F.: CLP CRL 46E26 A055W) -ricorrente- nei confronti di SOCIETÀ COOPERATIVA EDILIZIA IMPIEGATI GIOIA a r.l., in liquidazione coatta amministrativa (C.F.: 82002740726), in persona del Commissario liquidatore, legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall’avvocato Antonio Matarrese (C.F.: MTR NTN 63M31 A662U) -controricorrente- per la cassazione della ordinanza della Corte di appello di Bari pronunciata nel giudizio iscritto al n. 1627/2019 del R.G., in data 22 aprile 2020 (e che si assume notificata in pari data); udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Fatti di causa Filippo Antonicelli ha proposto opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, c.p.c., in relazione ad un precetto Ric. n. 19712/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19712/2020 Numero sezionale 2767/2022 di rilascio di un immobile intimatogli dalla Cooperativa Edilizia Numero di raccolta generale 10235/2022Data pubblicazione 30/03/2022 Impiegati Gioia a r.l., in liquidazione coatta amministrativa.
L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Bari. La Corte di Appello di Bari ha dichiarato inammissibile l’appello dell’Antonicelli, ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento, ai sensi degli artt. 348 bis, comma 1, e 348 ter, comma 1, c.p.c.. Avverso l’ordinanza della corte di appello ricorre l’Antonicelli, sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la Cooperativa Edilizia Impiegati Gioia a r.l. in liquidazione coatta amministrativa. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Ragioni della decisione 1. È pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, diretto espressamente ad impugnare l’ordinanza della corte di appello che ha dichiarato inammissibile il gravame del ricorrente avverso la decisione di primo grado, ritenendo che lo stesso non avesse ragionevoli probabilità di accoglimento, ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1, e 348 ter, comma 1, c.p.c..
Il ricorso risulta inammissibile. In tale ipotesi, infatti, ai sensi dell’art. 348 ter, comma 3, c.p.c., il ricorso per cassazione è, di regola, proponibile esclusiva- mente avverso la sentenza di primo grado. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito in quali limitate ed eccezionali ipotesi l’ordinanza della corte di appello può es- sere autonomamente impugnata: ciò è possibile esclusiva- mente per far valere vizi suoi propri, costituenti violazioni della Ric. n. 19712/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 4 F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19712/2020 legge processuale (cfr. Cass., Sez. U, Sentenza n. 1914 del Numero sezionale 2767/2022Numero di raccolta generale 10235/2022 02/02/2016, Rv. 638368 – 01, in cui si precisa altresì che «l’or- Data pubblicazione 30/03/2022 dinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter c.p.c. non è ricorribile per cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., ove si denunci l’omessa pronuncia su un mo- tivo di gravame, attesa la natura complessiva del giudizio “pro- gnostico” che la caratterizza, necessariamente esteso a tutte le impugnazioni relative alla medesima sentenza ed a tutti i motivi di ciascuna di queste, ponendosi, eventualmente, in tale ipo- tesi, solo un problema di motivazione»; conf., ex plurimis:
Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 20758 del 04/09/2017, Rv. 645477 – 01; Sez. 3, Ordinanza n. 20861 del 21/08/2018, Rv. 650429 – 01; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14312 del 05/06/2018, Rv. 649145 – 01) Siffatti vizi sono nella specie palesemente insussistenti e, co- munque, non risultano dedotti dalla parte ricorrente, che si duole esclusivamente del merito della decisione di rigetto della sua opposizione all’esecuzione. Il ricorso, pertanto, in quanto diretto esclusivamente ad impu- gnare, per motivi di merito (e non per vizi suoi propri, costi- tuenti violazioni della legge processuale), l’ordinanza che ha di- chiarato inammissibile l’appello ai sensi dell’art. 348 bis, comma 1, c.p.c., è a sua volta radicalmente inammissibile, il che esime dal riportare più in dettaglio lo specifico contenuto dei singoli motivi di esso.
2. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Tali spese vanno distratte in favore del difensore della società controricor- rente, avvocato Antonio Matarrese, che ha reso la prescritta dichiarazione di anticipo ai sensi dell’art. 93 c.p.c.. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o Ric. n. 19712/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 4 F i r m a t o D a :
V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 19712/2020 Numero sezionale 2767/2022 improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 Numero di raccolta generale 10235/2022qua- Data pubblicazione 30/03/2022 ter, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna il ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, liqui- dandole in complessivi € 6.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge, con distra- zione in favore del difensore della società controricor- rente, avvocato Antonio Matarrese, ai sensi dell’art. 93 c.p.c..
Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di con- tributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022. Il presidente Adelaide AMENDOLA Ric. n. 19712/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 4 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E