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Ordinanza — n. 10234/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for failing to address the actual grounds of the appellate court's decision.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10234/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Romina Bruni inadmissible because the two cited grounds did not address the actual reasoning of the appellate court's judgment. The court held that the lower court correctly determined that even if the eviction order was null, no statutory grounds existed to remand the case, making the appellant's complaints irrelevant. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the legal costs.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 360 bis, comma 1, n. 1 c.p.c.: An appeal is inadmissible if the grounds cited do not address the actual ratio decidendi of the contested judgment or are manifestly unfounded in law.

Parole chiave

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inadmissible appeal ratio decidendi eviction order contradictory rights tardive notification remission of case legal costs sfratto da locali commerciali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 5 c.p.c.
Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa l’eccezione di nullità per violazione del diritto al contraddittorio in relazione all’art.
Art. 360 bis, comma 1, n. 1 c.p.c.
Comunque, ad esso va senz’altro data continuità, il che com- porta che il motivo di ricorso in esame sarebbe da ritenere in ogni caso manifestamente infondato in diritto, come tale inam- missibile anche ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1 c.p.c..
Art. 353 c.p.c.
Art. 354 c.p.c.
Art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co.
art. 668 c.p
Fatti di causa Romina Bruni ha proposto, ai sensi dell’art. 668 c.p.c., opposi- zione tardiva ad una convalida di sfratto pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Fermo, su intimazione di Franco Iobbi, in relazione alla locazione di un immobile adibito ad uso com- merciale.
art. 660 c.p
5 c.p.c.: omesso esame circa la tardività della notifica dell’avviso ex art. 660 c.p.c.».

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10490 del 01/06/2004
Cass., Sez. 1, Sentenza n. 3378 del 20/02/2004
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Testo completo

____________ ORDINANZA sul ricorso iscritto al numero 18896 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da BRUNI Romina (C.F.: BRN RMN 71P50 C770J), titolare dell’impresa individuale SOL CAFÉ di Bruni Romina (P.I.: 00169370442) rappresentata e difesa dall’avvocato Carlo Angelini (C.F.: NGL CRL 61B16 C070Q) -ricorrente- nei confronti di IOBBI Franco (C.F.: BBI FNC 55E16 A760K) rappresentato e difeso dall’avvocato Giorgio Smerilli (C.F.: SMR GRG 56S24 H501K) -controricorrente- per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Ancona n. 1549/2019, pubblicata in data 6 novembre 2019; udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio in data 9 marzo 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.

Fatti di causa Romina Bruni ha proposto, ai sensi dell’art. 668 c.p.c., opposi- zione tardiva ad una convalida di sfratto pronunciata nei suoi confronti dal Tribunale di Fermo, su intimazione di Franco Iobbi, in relazione alla locazione di un immobile adibito ad uso com- merciale. Ric. n. 18896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 1 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18896/2020 Numero sezionale 2765/2022 L’opposizione è stata rigettata dal Tribunale di Fermo. Numero di raccolta generale 10234/2022Data pubblicazione 30/03/2022 La Corte di Appello di Ancona ha confermato la decisione di primo grado. Ricorre la Bruni, sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso lo Iobbi. È stata disposta la trattazione in camera di consiglio, in appli- cazione degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.

È stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte, e il decreto è stato notificato alle parti con l’indicazione della pro- posta. Il controricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380 bis, comma 2, c.p.c.. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia «Art. 360 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa l’eccezione di nullità per violazione del diritto al contraddittorio in relazione all’art. 668 c.p.c. e 111 Cost.». Con il secondo motivo si denunzia «Art. 360 n. 5 c.p.c.: omesso esame circa la tardività della notifica dell’avviso ex art. 660 c.p.c.».

I primi due motivi del ricorso sono entrambi inammissibili per la medesima ragione: essi non colgono, infatti, la effettiva ratio decidendi della sentenza impugnata. La corte di appello ha premesso che, anche in caso di ricono- sciuta nullità dell’ordinanza di convalida dello sfratto, non ricor- rendo uno dei casi tassativi di rimessione della causa al giudice di primo grado previsti dagli artt. 353 e 354 c.p.c., il giudice di appello deve sempre pronunciarsi sul merito della controversia. Ha quindi ritenuto che, nella specie, ricorressero i presupposti per una decisione sulla base della ragione più liquida, Ric. n. 18896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 2 di 6 F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18896/2020 Numero sezionale 2765/2022 individuata nella sussistenza della dedotta morosità della con-Numero di raccolta generale 10234/2022Data pubblicazione 30/03/2022 duttrice.

Di conseguenza, ha del tutto omesso l’esame – in quanto as- sorbiti dalla indicata ragione più liquida – degli altri profili dell’appello e, in particolare, dei profili relativi alle questioni processuali attinenti alla regolarità del procedimento di conva- lida e del giudizio di opposizione tardiva alla stessa. I primi due motivi di ricorso hanno in realtà ad oggetto proprio siffatti profili processuali assorbiti (più precisamente: il primo motivo riguarda il regolare svolgimento del giudizio di primo grado sull’opposizione tardiva; il secondo motivo riguarda la tardiva notificazione dell’avviso di cui all’art. 660 c.p.c., in re- lazione all’originaria intimazione di sfratto).

Anche a prescindere dalla erronea formulazione di tali motivi di ricorso, dedotti con riferimento al parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (che riguarda l’omesso esame di fatti de- cisivi, non quello di eccezioni o motivi di impugnazione), si tratta comunque di profili di cui la corte di appello non ha omesso l’esame, come sostiene il ricorrente, ma che ha (cor- rettamente) ritenuto assorbiti, in virtù della decisione della con- troversia sulla base di altra più liquida ragione. D’altra parte, nel ricorso non sono svolte specifiche censure in relazione alla sussistenza dei presupposti che la corte di appello ha ritenuto idonei a legittimare la indicata decisione sulla base della ragione più liquida; in ogni caso, la valutazione della corte territoriale in proposito deve ritenersi conforme a diritto, in quanto la sussistenza della morosità della conduttrice effettiva- mente rende irrilevanti tutte le altre questioni avanzate con l’appello e riproposte nella presente sede.

2. Con il terzo motivo si denunzia «Art. 360 n. 3: violazione o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1453 e 1219 c.c. in combinato disposto con l’art. 49 comma 4 e 5 della Ric. n. 18896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 3 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P .

A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18896/2020 Numero sezionale 2765/2022 L. 15/12/2016 n. 229 che ha convertito il D.L. 17/10/2016 n. Numero di raccolta generale 10234/2022Data pubblicazione 30/03/2022 189». La ricorrente contesta il merito della decisione impugnata de- ducendo che, diversamente da quanto ritenuto dalla corte di appello, non avrebbe potuto ravvisarsi un proprio inadempi- mento imputabile, in relazione all’obbligazione di pagamento dei canoni. Anche questo motivo di ricorso non coglie adeguatamente le effettive e concrete ragioni della decisione impugnata, oltre ad essere manifestamente infondato.

La Bruni sostiene che, non essendole stata regolarmente noti- ficata l’intimazione di sfratto ed essendosi dunque trovata di fronte alla notificazione di un atto di precetto di rilascio impre- visto, in coincidenza temprale con l’evento sismico che aveva colpito la sua zona di residenza (e che aveva determinato la sospensione per legge anche dei termini per il pagamento dei canoni di locazione), il suo ritardo nell’adempimento avrebbe dovuto ritenersi non imputabile, il che escluderebbe la sussi- stenza dei presupposti per la risoluzione del contratto.

Le indicate censure non tengono conto del fatto che la sospen- sione dei termini per gli adempimenti contrattuali è rimasta so- spesa per legge, nella zona interessata, solo fino al 31 luglio 2017, che l’atto di precetto di rilascio è stato notificato in data 14 novembre 2017 e che il pagamento dei canoni da parte della conduttrice non risulta avvenuto neanche dopo tale data, quando certamente l’obbligazione era pienamente esigibile. La corte di appello ha, del resto, espressamente posto a fonda- mento della propria decisione il principio di diritto secondo cui «in caso di proposizione della domanda di risoluzione del con- tratto per inadempimento prima che si verifichi l’esigibilità della prestazione, se questa diviene esigibile nel corso del giudizio e il convenuto non adempia, egli non si sottrae ad una pronuncia di risoluzione, essendo l’inadempimento una condizione Ric. n. 18896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 4 di 6 F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18896/2020 dell’azione che può maturare in corso di causa e fino al mo- Numero sezionale 2765/2022Numero di raccolta generale 10234/2022 mento della sentenza» (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 10490 del Data pubblicazione 30/03/2022 01/06/2004, Rv. 573321 – 01;

Sez. 1, Sentenza n. 3378 del 20/02/2004, Rv. 570325 - 01). Tale principio di diritto – che costituisce l’effettiva ratio deci- dendi della sentenza impugnata – non è oggetto di specifiche censure, il che determina l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame. Comunque, ad esso va senz’altro data continuità, il che com- porta che il motivo di ricorso in esame sarebbe da ritenere in ogni caso manifestamente infondato in diritto, come tale inam- missibile anche ai sensi dell’art. 360 bis, comma 1, n. 1 c.p.c..

3. Il ricorso è dichiarato inammissibile. Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo. Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, co. 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228. per questi motivi La Corte: - dichiara inammissibile il ricorso; - condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 3.000,00, oltre € 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.

Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (ri- getto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibi- lità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di Ric. n. 18896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 5 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A .

N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : A M E N D O L A A D E L A I D E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 e 7 2 4 4 c 9 2 b 0 3 0 e 4 4 0 c b d b 7 5 b c 4 2 c 5 a 5 5 Numero registro generale 18896/2020 Numero sezionale 2765/2022 contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se Numero di raccolta generale 10234/2022Data pubblicazione 30/03/2022 dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art.

13. Così deciso nella camera di consiglio della Sesta Sezione Ci- vile, Sottosezione 3, in data 9 marzo 2022. Il presidente Adelaide AMENDOLA Ric. n. 18896/2020 – Sez. 6-3 – Ad. 9 marzo 2022 – Ordinanza – Pagina 6 di 6 F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 -