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Ordinanza — n. 10228/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to client's withdrawal; case settled via agreement before final ruling.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10228/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal process extinguished following the client's formal withdrawal of the request. Although the lower courts had ruled on the ineffectiveness of payments made to a creditor prior to the debtor's bankruptcy, the appellant voluntarily abandoned the litigation. Consequently, the court issued no substantive decision on the merits of the bankruptcy revocation action.

Regesto Legislator

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Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.; Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.: When a party withdraws the appeal or the case is settled by agreement, the cassation procedure is extinguished without a ruling on the merits.

Parole chiave

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withdrawal of appeal extinction of proceedings bankruptcy revocation settlement agreement cassation procedure ineffective payments insolvency proceedings insolvenza

Disposizioni normative citate

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Art. 391, comma 2, cod. proc. civ.
Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto del tenore dell’accordo transattivo intervenuto fra le parti a integrale definizione della controversia.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 18715-2020 proposto da: ACCORIGI s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 212, presso lo studio dell'avvocato LEONARDO BRASCA, rappresentata e difesa dall'avvocato NINO FILIPPO MORIGGIA; - ricorrente - contro FALLIMENTO DI METODO IMPRESA GENERALE DI COSTRUZIONI SRL IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA VESCOVIO 21, presso lo studio dell'avvocato TOMMASO MANFEROCE, che lo rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 569/2020 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 19/2/2020;

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18715/2020 Numero sezionale 2322/2022 Numero di raccolta generale 10228/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALBERTO PAZZI. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 11337/2017, in accoglimento della domanda proposta dal fallimento di Metodo Impresa Generale di Costruzioni s.r.l. in liquidazione dichiarava l’inefficacia, ex art. 67, comma 2, l. fall., dei pagamenti eseguiti dalla società in bonis nei sei mesi antecedenti la dichiarazione di fallimento in favore di Accorigi s.r.l. mediante la consegna di tre assegni bancari, per la complessiva somma di € 210.482,32.

2. La Corte d’appello di Milano, una volta constatato che l’appellante si era limitato a contestare la sussistenza del presupposto soggettivo dell’azione revocatoria proposta, riteneva che il Tribunale avesse fatto corretta applicazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ., individuando nel consistente ritardo dei versamenti, nella modifica delle modalità di pagamento in precedenza seguite e nella corresponsione di una parte del debito ad opera dei soci elementi gravi, precisi e concordanti che deponevano per la conoscenza dello stato di insolvenza.

3. Per la cassazione della sentenza di rigetto dell’appello, pubblicata in data 19 febbraio 2020, ha proposto ricorso Accorigi s.r.l. prospettando un unico, articolato, motivo di doglianza, al quale ha resistito con controricorso il fallimento di Metodo Impresa Generale di Costruzioni s.r.l. in liquidazione. Considerato che:

4. L’Avv. Nino Filippo Moriggia, quale difensore di UK Tinteggi s.r.l. in liquidazione (già Accorigi s.r.l.), ha depositato in data 28 febbraio 2022 atto di rinuncia al ricorso da lui stesso sottoscritto in virtù del Ric. 2020 n. 18715 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 18715/2020 Numero sezionale 2322/2022 Numero di raccolta generale 10228/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 mandato conferito all’interno della procura alle liti; tale atto è stato ritualmente notificato alla controparte costituita.

Ricorrono pertanto le condizioni per dichiarare l'estinzione del presente giudizio di cassazione. Non vi è luogo ad alcuna pronuncia in ordine alle spese, ex art. 391, comma 2, cod. proc. civ., tenuto conto del tenore dell’accordo transattivo intervenuto fra le parti a integrale definizione della controversia.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il processo di cassazione per rinuncia. Così deciso in Roma in data 1° marzo 2022. Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2020 n. 18715 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C