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Ordinanza — n. 10222/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against debt recovery plan as claim lacks merit and is procedurally inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10222/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the creditor's challenge to the debt recovery plan's valuation of the mortgaged property. The appellant argued the court erred by using auction prices instead of market value and failed to account for civil fruits from the property. The court dismissed these claims as meritless and lacking sufficient factual basis to overturn the lower tribunal's decision.

Regesto Legislator

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Art. 7, co. 1 L. 3/2012; Art. 2912 c.c.: The Supreme Court holds that appeals challenging debt recovery plans based on valuation methods or the exclusion of civil fruits are inadmissible if the lower court provided sufficient reasoning and the appellant offered no concrete evidence to the contrary.

Parole chiave

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debt recovery plan mortgage satisfaction auction valuation civil fruits inadmissible appeal creditor rights procedural merit sovraindebitamento

Disposizioni normative citate

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Art. 7, co. 1 L. 3/2012
il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L.
Art. 2912 c.c.
3/2012, anche con riferimento all’art. 2912 c.c., sotto due profili:
Art. 12, co. 2 L. 3/2012
i) la prima perché di natura meritale e generica, a fronte della puntuale motivazione in base alla quale il tribunale ha ritenuto che il credito in questione fosse «soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria» (art. 12, comma 2, L.
Art. 737 ss. c.p.c.
art. 380 bis c.p
a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.
art. 2912 c.c
3/2012, anche con riferimento all’art. 2912 c.c., sotto due profili:

Giurisprudenza citata

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Cass. Sez. U, 4315/2020
Cass. Sez. U, 4315/2020).
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 25195-2020 proposto da: NUOVA FRONTIERA SPV S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa nella sua qualità di mandataria PRELIOS CREDIT SERVICING SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUE MACELLI 66, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO LANZI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro SOCIETA' AGRICOLA LE QUERCE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 288, presso lo studio dell'avvocato COSTANZA DELLA NAVE, rappresentata e difesa dall'avvocato ALBERTO MOSCHINI;

F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25195/2020 Numero sezionale 2334/2022 Numero di raccolta generale 10222/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 - controricorrente - avverso l'ordinanza n. 3159/2019 del TRIBUNALE di LIVORNO, depositata il 22/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

Paola Vella. Rilevato che:

1. il Tribunale di Livorno ha rigettato, nel merito, il reclamo proposto da Nuova Frontiera Spv S.r.l. (di seguito NF) ai sensi degli artt. 12, co. 2, L. n. 3/2012 e 737 ss. c.p.c. contro il provvedimento con cui il Giudice dello stesso Tribunale aveva omologato l’accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento della Società Agricola Le Querce S.r.l. (di seguito Le Querce), lamentando che il valore dell’immobile gravato da ipoteca di primo grado in favore del reclamante «era pari ad € 2.745.871,69 (arrotondato dal CTU a € 2.471.000,00) e che la proposta dei Gestori della crisi di riconoscere al creditore ipotecario la somma di € 1.845.000,00 in sette rate annuali era “francamente inadeguato e svilente delle ragioni creditorie ed ipotecarie legittimamente vantate”»; 1.1. avverso il suddetto decreto NF ha proposto un motivo di ricorso per cassazione, cui l’intimata Le Querce ha resistito con controricorso; entrambe le parti hanno depositato memorie; 1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.

è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio. Considerato che:

2. il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 7, L. n. 3/2012, anche con riferimento all’art. 2912 c.c., sotto due profili:

i) ai fini della individuazione del limite minimo di soddisfacimento del creditore ipotecario, ex art. 7, co. 1, L. 3/2012 , si era preso come riferimento non già la stima del valore di mercato dell’immobile, bensì il Ric. 2020 n. 25195 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25195/2020 Numero sezionale 2334/2022 Numero di raccolta generale 10222/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 prezzo base d’asta con l’abbattimento del 10% operato dal c.t.u. in sede di esecuzione immobiliare, poi ulteriormente ridotto sulla base «di assunzioni del tutto indimostrate, come la circostanza secondo cui statisticamente è molto difficile (se non impossibile) che il primo esperimento di vendita abbia esito positivo, in quanto, generalmente, in tale fase della procedura esecutiva immobiliare non vengono presentate offerte»; ii) trattandosi di unità immobiliari a vocazione produttiva (uliveti, vigneti e appartamenti locati per le vacanze) «i frutti civili non sono stati in alcun modo presi in considerazione» ed anzi i gestori della Crisi «hanno posto le risorse rinvenienti dal godimento dell’immobili al servizio del piano», in violazione dell’art. 2912 c.c. per cui il pignoramento si estende ai frutti civili;

3. entrambe le censure veicolate dal motivo sono inammissibili:

i) la prima perché di natura meritale e generica, a fronte della puntuale motivazione in base alla quale il tribunale ha ritenuto che il credito in questione fosse «soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria» (art. 12, comma 2, L. 3/2012), senza che la reclamante avesse «offerto alcun concreto elemento idoneo a far ritenere il contrario»; ii) la seconda perché difetta di autosufficienza, oltre a costituire apparentemente una questione nuova, come specificamente eccepito in controricorso;

4. segue la condanna alle spese. liquidate in dispositivo;

5. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.500,00 per compensi, oltre a spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi liquidati in Euro 200,00 ed accessori di legge. Ric. 2020 n. 25195 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 25195/2020 Numero sezionale 2334/2022 Numero di raccolta generale 10222/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/03/2022 Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2020 n. 25195 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A