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Ordinanza — n. 10216/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows appeal against appellate dismissal of bank's debt claim due to improper exclusion of accounting documents in expert audit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10216/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the appeal filed by Mercuzio Securitisazione s.r.l. against the Rome Court of Appeal's decision to dismiss the bank's claim for unjust enrichment. The lower court had declared inadmissible the production of missing bank statements during the expert accounting audit and consequently nullified the entire audit report. The Supreme Court ruled that the expert's power to gather necessary documents independently is broad and that the failure to object to this evidence in the first instance was waived. Consequently, the appellate judgment was annulled and the case remanded for a new trial applying correct procedural principles.

Regesto Legislator

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Art. 198 c.p.c.; The expert appointed by the judge may acquire all documents necessary to answer the questions posed, even if they prove the main facts, and defects in admissibility of such evidence are cured if not raised in the first instance.

Parole chiave

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expert accounting audit inadmissibility of evidence waiver of procedural objections unjust enrichment claim remand for retrial opposizione al precetto esecutivo credito contestato perizia medica superata

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 198 c.p.c.
La più recente giurisprudenza di questa Corte in materia di esame contabile ex art. 198 cod.
art. 380-bis cod. proc. civ
Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ..
art. 198 cod. proc. civ
La più recente giurisprudenza di questa Corte in materia di esame contabile ex art. 198 cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass., Sez. U., 3086/2022
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 22352-2020 proposto da: MERCUZIO SECURITISATION s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, e per essa DOVALUE s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CORTINA D'AMPEZZO 186, presso lo studio dell'avvocato PAMELA SCHIMPERNA, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro STUDIO DI MEDICINA NUCLEARE s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VINCENZO AMBROSIO 4, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO BELLOMI, che la rappresenta e difende; - controricorrente - F i r m a t o D a :

G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 22352/2020 Numero sezionale 2323/2022 Numero di raccolta generale 10216/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 avverso la sentenza n. 2239/2020 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 7/5/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'1/3/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ALBERTO PAZZI. Rilevato che:

1. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 12021/2015, rigettava la domanda proposta da Studio di Medicina Nucleare s.r.l., Francesco Pigorini e Luciano Semprebene nei confronti di Banca di Roma s.p.a., tesa alla ripetizione d’indebito, con riferimento a distinti rapporti di conto corrente e conto anticipi, intrattenuti sino al 2002 dalla società attrice e in relazione ai quali Pigorini e Semprebene si erano costituiti fideiussori. In accoglimento della domanda riconvenzionale presentata dalla banca convenuta condannava, invece, gli attori al pagamento, in solido, della somma di € 156.757,01, oltre accessori, quale saldo a debito del correntista accertato all’esito dell’espletamento di apposita consulenza tecnica contabile.

2. La Corte d’appello di Roma, a seguito dell’impugnazione presentata da Studio di Medicina Nucleare s.r.l., Francesco Pigorini e Luciano Semprebene, riteneva – fra l’altro e per quanto qui di interesse - inammissibile la produzione, effettuata in corso di consulenza tecnica contabile dietro autorizzazione del giudice istruttore, degli estratti conto mancanti relativi ad alcuni trimestri per il conto corrente ordinario e di tutti gli estratti del conto anticipi e, di conseguenza, nulla la C.T.U. espletata in primo grado che si fondava su tali documenti.

Reputava irrilevante la mancata tempestiva deduzione dell’inammissibilità della nuova produzione, posto che le norme che prevedono preclusioni assertive ed istruttorie nel processo civile sono Ric. 2020 n. 22352 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 22352/2020 Numero sezionale 2323/2022 Numero di raccolta generale 10216/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 preordinate a tutelare interessi generali e la loro violazione è sempre rilevabile d'ufficio, anche in presenza di acquiescenza della parte legittimata a dolersene.

Rigettava, di conseguenza, la domanda riconvenzionale della banca, risultando impedita la possibilità di ricostruzione del saldo dei conti una volta rilevata, come nella specie, la nullità delle clausole concernenti il computo degli interessi e l’anatocismo.

3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 7 maggio 2020, ha proposto ricorso doValue s.p.a., in nome e per conto di Mercuzio Securitisation s.r.l. (cessionaria ex art. 58 T.U.B. di un pacchetto di crediti individuabili in blocco di cui alla pubblicazione in G.U. dell’8 aprile 2017, fra i quali era ricompresa la posizione debitoria in questione), prospettando un unico motivo di doglianza, al quale hanno resistito con controricorso Studio di Medicina Nucleare s.r.l., Francesco Pigorini e Luciano Semprebene. Entrambe le parti hanno depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.. Considerato che:

4. Il motivo di ricorso lamenta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 198 e 115 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ.: la Corte di merito – assume il ricorrente – ha ravvisato la mancanza di prova rispetto alla domanda proposta dalla banca in quanto, d’ufficio e sull’inesistente presupposto della loro inammissibilità, non ha tenuto conto di documenti regolarmente acquisiti nel corso del giudizio di primo grado. La Corte d’appello non poteva ravvisare la nullità della consulenza tecnica d’ufficio espletata, in quanto la controparte non si era opposta alla produzione documentale, che era stata autorizzata dal primo Ric. 2020 n. 22352 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 22352/2020 Numero sezionale 2323/2022 Numero di raccolta generale 10216/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 giudice con un provvedimento che non era mai stato contestato o impugnato.

Peraltro, rientrava nei poteri del consulente tecnico quello di attingere aliunde notizie e dati non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò fosse stato indispensabile per espletare convenientemente il compito affidatogli. In ogni caso un eventuale difetto di ammissibilità della produzione doveva ritenersi sanato, dato che non era stato fatto valere nella prima istanza o difesa successiva al deposito della relazione.

5. Il motivo risulta, a giudizio di questo collegio, fondato. La più recente giurisprudenza di questa Corte in materia di esame contabile ex art. 198 cod. proc. civ. ha precisato che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire, anche prescindendo dall'attività di allegazione delle parti, tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, anche se diretti provare i fatti principali posti dalle parti a fondamento della domanda e delle eccezioni (Cass., Sez.

U., 3086/2022). La decisione della Corte di merito non è coerente con questi principi laddove ha ritenuto, invece, che la produzione degli estratti conto effettuata nel corso delle indagini peritali, seppur autorizzata dal giudice, fosse inammissibile, ha reputato nulla la consulenza contabile che su tali documenti si fondava e, di conseguenza, ha rigettato la domanda presentata dalla banca, risultando impedita la possibilità di ricostruzione dei saldi del conto anticipi e del conto ordinario. La sentenza impugnata andrà dunque cassata, con rinvio della causa alla Corte distrettuale, la quale, nel procedere al suo nuovo esame, si Ric. 2020 n. 22352 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 22352/2020 Numero sezionale 2323/2022 Numero di raccolta generale 10216/2022 Data pubblicazione 30/03/2022 atterrà ai principi sopra illustrati, avendo cura anche di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma in data 1° marzo 2022. Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2020 n. 22352 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -5- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M