Italian Supreme Court dismisses appeal for failing to challenge all grounds of the lower court's decision.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by the Municipality of Lamezia Terme inadmissible because it failed to contest every legal ground upon which the Regional Tax Commission based its decision. While the municipality argued that the lower court erred in finding the municipality absent from proceedings, the Court observed that the appeal only challenged the factual findings regarding the property's classification and the lack of notification proof, ignoring the Commission's reasoning on the tax assessment criteria. Consequently, the Court ruled that the appeal did not sufficiently attack the entire decision, rendering it inadmissible under civil procedure rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 comma 1 nr 3 e 4 cpc; An appeal is inadmissible if it fails to challenge all the legal grounds (rationes decidendi) supporting the contested judgment, as attacking only a subset of reasons does not effectively seek the removal of the entire decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3111-2020 proposto da: COMUNE di LAMEZIA TERME, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CAMESANA 46, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MIRENZI, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCESCO CARNOVALE SCALZO, SALVATORE LEONE, CATERINA FLORA RESTUCCIA; - ricorrente - contro UNION SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 9, p~-A kA stili' 30 t 1C-11151 VA(C tO GIANCARLO NOTAR°, rappresentata e difesa dall'avvocato RICCARDO POTANO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3748/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CALABRIA, depositata il 18/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
COSMO CROLLA CONSIDERATO IN FATTO 1. La soc. Union srl impugnava davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Catanzaro l'avviso di accertamento IMU, notificato dal Comune di Lamezia Terme in data 22/9/2015, relativo all'anno di imposta 2012, ed avente ad oggetto l'unità immobiliare contraddistinta nel catasto fabbricati al foglio di mappa 67, p.11a 738. 2.La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso sul presupposto che la base imponibile andava determinata partendo dalla rendita catastale. 3.La sentenza veniva impugnata dalla contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Calabria accoglieva l'appello rilevando:
a) che, all'atto dell'approvazione del piano regolatore il fabbricato era stato classificato in categoria E-3 agricola, con conseguente svalutazione dell'immobile, b) che l'avviso di accertamento non esplicitava i criteri in virtù dei quali l'immobile rimaneva assegnato, come l'area sulla quale era stato costruito, alla diversa categoria D7, nè dava conto se l'imposta era stata calcolata sull'intera area o solo sul fabbricato;
c) che non era stata fornita la prova della notifica, Ric. 2020 n. 03111 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- prevista dall'art 74 I 342/2000, dell'atto di modifica della rendita catastale.
4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Lamezia Terme sulla base di un unico motivo. La contribuente ha resistito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo viene dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 54 d.lvo 546/92, 16 d.l. 119/2018 e 16 bis d.lvo 546/92 in relazione all'art. 360 comma 1 nr 3 e 4 cpc ; si sostiene che la CTR, affermando erroneamente la mancata costituzione del Comune di Lamezia Terme, ha omesso di esaminare i fatti dedotti e documentalmente provati nelle controdeduzioni rilevanti ai fini della decisione della controversia. 2 n motivo è inammissibile per non aver la ricorrente contestato tutte le rationes decidendi su cui è basata la sentenza 2.1 E' ius receptum, nella giurisprudenza della Corte Suprema, il principio per il quale l'impugnazione di una decisione basata su una motivazione strutturata in una pluralità di ordini di ragioni, convergenti o alternativi, autonomi l'uno dallo altro, e ciascuno, di per sé solo, idoneo a supportare il relativo dictum, per poter essere ravvisata meritevole di ingresso, deve risultare articolata in uno spettro di censure tale da investire, e da investire utilmente, tutti gli ordini di ragioni cennati, posto che la mancata critica di uno di questi o la relativa attitudine a Ric. 2020 n. 03111 sez.
MT - ud. 08-02-2022 -3- resistere agli appunti mossigli comporterebbero che la decisione dovrebbe essere tenuta ferma sulla base del profilo della sua ratio non, o mal, censurato e priverebbero il gravame dell'idoneità al raggiungimento del suo obiettivo funzionale, rappresentato dalla rimozione della pronuncia contestata (cfr. tra le tante ,Cass. n. 24189 /2006; Cass.4424 /2001) 2.2 Orbene l'impugnata sentenza nell'accogliere l'appello ha rilevato:
a) che , all'atto dell'approvazione del piano regolatore il fabbricato era stato classificato in categoria E-3 agricola, con conseguente svalutazione dell'immobile, b) che l'avviso di accertamento non esplicitava i criteri in virtù dei quali l'immobile rimaneva assegnato , come l'area sulla quale era stato costruito , alla diversa categora D7 nè dava conto se l'imposta era stata calcolata sull'intera area o solo sul fabbricato;
c) che non era stata fornita la prova della notifica, prevista dall'art 74 I 342/2000, dell'atto di modifica della rendita catastale. 2.3 Le doglianze di cui al motivo di ricorso si appuntano sull'omesso esame da parte dei fatti storici, narrati nelle deduzioni difensive non prese in considerazioni dai giudici di secondo grado sulla base dell'erronea accertamento della mancata costituzione in giudizio dell'appellata, costituiti :
1) dalla classificazione dell'unità immobiliare di cui al foglio 67, particella 738 in categoria D7 sin dall'anno 1999 come risultava dalla allegata visura storica;2) dalla conoscenza della soc. Union srl della classificazione catastale della particella sin dal novembre 2000 allorquando la contribuente aveva acquistato per atto pubblico l'unità immobiliare. 2.4 Le censure del contribuente hanno, quindi; investito le due rationes decidendi di cui ai punti a) e c) mentre nessuna critica è stata mossa alla parte di sentenza che accoglieva l'appello in Ric. 2020 n. 03111 sez.
MT - ud. 08-02-2022 -4- quanto l'avviso di accertamento non esplicitava i criteri in virtù dei quali l'immobile rimaneva assegnato , come l'area sulla quale era stato costruito , alla diversa categoria D7 nè dava conto se l'imposta era stata calcolata sull'intera area o solo sul fabbricato. 3 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. PQM La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il Comune di Lamezia Terme al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in C 2.300,00 oltre C 200,00 per esborsi , Iva Cap e rimborso forfettario nella misura del 15%.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto ò della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del' ricorrentegiff_sj.a. dell'ulteriore importo a titolo -i di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. Cosi deciso nella Camera di Consiglio dell'8 febbraio 2022. Il Presidente Dr. Lucip Napolitan