Court dismisses appeal, confirming consumer forum jurisdiction over dental services provided for personal use.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by Costa Polimedical Center against the Termini Imerese Tribunal's ruling on jurisdiction. The Tribunal correctly applied consumer protection laws because the dental services were rendered to a surgeon for personal aesthetic reasons, not professional purposes. Consequently, the consumer forum in Palermo was established, and the appeal was rejected as unfounded.
Regesto Legislator
Generato dall'IAD.Lgs. 206/2005; Art. 13 DPR 115/2002: When a professional provides services to a client for personal reasons unrelated to their profession, the consumer protection rules apply, establishing the consumer's domicile as the competent forum.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. RG 18309-2021 proposto da: COSTA POLIMEDICAL CENTER SNC DI COSTA GIOVANNI MARCELLO E COSTA BENEDETTO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI, in persona dell'Amministratore e Direttore pro tempore, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ANDREA CARONNA; - ricorrente - contro TRIPOLI MASSIMILLIANO , domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dagli avvocati FRANCTS(C) CARITA', DANIELE VECCHIO; francescocarita@avvocatiagrigento.it danielevecchio@pecavvpa.it - resistente- per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 491/2021 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE, depositata il 12/05/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANNA MOSCARINI; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO, in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. ALESSANDRO PEPE, il quale chiede l'accoglimento del regolamento di competenza. Considerato che: 1.Costa Polimedical Center s.n.c. chiese ed ottenne dal Giudice di Pace di Corleone decreto ingiuntivo nei confronti di Massimiliano Tripoli per il saldo di prestazioni odontoiatriche svolte in suo favore. L'ingiunto propose opposizione eccependo, tra l'altro, l'incompetenza del giudice adito, ed invocando il foro del consumatore da individuarsi nel Giudice di Pace di Palermo. 2.11 Giudice di Pace adito disattese l'eccezione con provvedimento del 7 luglio 2016 procedendo alla trattazione della causa; alla successiva udienza del 17 novembre 2016 rigettò una istanza dell'opponente di revoca del precedente provvedimento del 7 luglio 2016, disponendo «procedersi oltre, rimettendo all'eventuale facoltà della parte l'adozione di mezzi di impugnazione consentiti dal Codice di rito». 3.Avverso il provvedimento emesso in data 17 novembre 2016, il Tripoli propose ricorso straordinario per cassazione e questa Corte, con ordinanza n. 15537 del 2018 lo dichiarò inammissibile, rilevando come lo stesso ricorrente avesse affermato che il provvedimento del 7 luglio 2016, con il quale era stata disattesa la sua eccezione di incompetenza, non poteva ritenersi definitivo; il successivo provvedimento del 17 novembre 2016 si era limitato a rigettare l'istanza di revoca del precedente provvedimento (peraltro anche in tal caso senza rimettere la causa in decisione e senza invito alla precisazione delle conclusioni); anche tale secondo provvedimento, dunque, non aveva carattere decisorio o definitivo, anzi neppure era un provvedimento sulla competenza, sicché la sua impugnazione con ricorso per cassazione (rectius, regolamento) era inammissibile; peraltro, osservò la Corte, se anche si fosse ritenuto che il secondo provvedimento aveva carattere decisorio sulla competenza, la sua impugnazione per cassazione era da ritenersi preclusa perché esso avrebbe dovuto essere impugnato con l'appello.
4. Il Tribunale di Termini Imerese con sentenza di accoglimento dell'appello proposto da Massimiliano Tripoli, ha dichiarato il difetto di competenza del Giudice di Pace di Corleone, originariamente adito dalla società, e, in applicazione della disciplina consumeristica di cui al dlgs. n. 206 del 2005, ha dichiarato la competenza del foro del consumatore e cioè del Giudice di Pace di Palermo.
5. Avverso detto provvedimento la società Costa Polimedical Center s.n.c. ha proposto ricorso assumendo che nel processo instaurato davanti al Giudice di Pace fossero pacificamente applicabili le norme ordinarie, con la conseguente possibilità di differire l'appello qualora la parte soccombente ne avesse fatto riserva a pena di decadenza entro il termine per appellare. Quanto alla competenza la ricorrente ha rilevato che le prestazioni effettuate non fossero rivolte ai consumatori e che il Tripoli, nel richiedere la prestazione, aveva sottolineato di essere medico e di voler collegare a tale circostanza la volontà di risolvere il problema dentario di cui era portatore.Al ricorso ha resistito Massimiliano Tripoli con memoria.
Il P.G. ha depositato le conclusioni nel senso dell'accoglimento del ricorso. Il giudizio è stato fissato per la trattazione in Adunanza Camerale, previa notifica del relativo decreto e delle conclusioni del P.G. La ricorrente ha depositato memoria. Ritenuto che: 1.11 ricorso è infondato. Decisivo ai fini della infondatezza del ricorso è il rilievo che, come statuito nella ordinanza n. 15537 del 2018, il provvedimento del Giudice di Pace del novembre 2016 non aveva carattere decisorio e definitivo di talché non era necessaria alcuna riserva di appello avverso lo stesso; sotto il secondo profilo, deve ritenersi che Tripoli aveva concluso il contratto al di fuori della sua attività professionale;correttamente quindi il Tribunale ha ritenuto che andasse applicato il foro del consumatore, considerato che la Costa Polimedical, nell'esercizio della sua attività imprenditoriale, si era obbligata a fornire al Tripoli un trattamento odontoiatrico invisiling; quindi il Tripoli, che era un chirurgo estetico, aveva agito per scopi di carattere personale, estranei alla sua attività professionale. 2.Conclusivamente il ricorso è infondato e va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Palermo.
Il ricorrente è condannato alle spese, liquidate come in dispositivo. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara la competenza del Giudice di Pace di Palermo. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, liquidate in C 2200 (oltre C 200 per esborsi), accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione VI civile 3, in data 12 genna