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Ordinanza — n. 10189/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding late third-party summons in civil litigation under CPC rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10189/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal filed by Laudato Costruzioni SRL against a lower court ruling that rejected the late summons of an insurance company. The appellant argued that procedural preclusions did not apply in the first instance, allowing the request to be made at the first hearing. The court held that the lower court correctly applied the rule requiring such requests to be submitted in the initial pleading, as the need for the third party arose directly from the original summons.

Regesto Legislator

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Art. 319, 320 c.p.c.; Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.: A party intending to call a third party must do so in their initial pleading; requests made at a subsequent hearing are inadmissible unless specific statutory exceptions apply.

Parole chiave

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third party summons procedural preclusion initial pleading requirement civil procedure rules inadmissible appeal danneggiamento d'impianti elettrici azione di responsabilità diritto al risarcimento danni

Disposizioni normative citate

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Art. 319 c.p.c.
Art. 320 c.p.c.
Al di fuori di dette situazioni processuali al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 cod.
Art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c.
in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tardiva la chiamata in causa della Liguria Assicurazioni S.p.a.
Art. 167 co. 3 c.p.c.
Art. 269 co. 2 c.p.c.
Art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R.
art. 320 cod. proc. civ
Al di fuori di dette situazioni processuali al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. civ. Sez. III, 19/02/2013, n. 4034
Cass. n.9350/2008
civ., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva (Cass. n.9350/2008).
Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315
Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato , sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art.
Cass. 14/03/2014, n. 5955
115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass.
Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245
5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 3134-2020 proposto da: LAUDATO COSTRUZIONI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADDA 99, presso lo studio dell'avvocato BRUNO DE CICCIO, rappresentata e difesa dagli avvocati MASSIMO PA.GLLkRA, MICHELE PETRONE; - ricorrente - contro ENEL DISTRIBUZIONE SPA, UNIPOSAI ASSICURAZIONI SPA; - intimati - avverso la sentenza n. 685/2019 del TRIBUNALE di NOCERA INFERIORE, depositata il 30/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2020 n. 03134 sez. M3 - ud. 07-12-2021 -2- Rilevato che:

1. L'Enel distribuzione S.p.A. convenne in giudizio dinanzi al Giudice di pace di Cava de' Tirreni, con tre distinti atti di citazione, la Laudato Costruzioni S.r.l. al fine di sentir accertare e dichiarare la responsabilità di quest'ultima per i danni arrecati linea BT interrata durante l'esecuzione di lavori di scavo, e la conseguente condanna al rimborso delle spese sostenute per la riparazione del guasto ed il ripristino del servizio. La Laudato Costruzioni S.r.l. si costituì in ciascuno dei giudizi chiedendo, in via preliminare, la loro riunione e nel merito il rigetto delle domande attoree.

Disposta la riunione dei procedimenti, alla prima udienza, originariamente fissata al 24 ottobre 2014 e rinviata d'ufficio al successivo 10 novembre 2014, la Laudato Costruzioni S.r.l. chiese di essere autorizzata alla chiamata in causa della Liguria Ass.ni S.p.a. al fine di essere manlevata in caso di condanna. Il Giudice di Pace autorizzò la chiamata in causa della compagnia assicurativa la quale rimase contumace e con sentenza n. 1574/2015 accolse le domande attoree condannando la Laudato Costruzioni S.r.l. al risarcimento dei danni e delle spese di ripristino della fornitura in favore della Enel Distribuzione S.p.a., oltre alle spese del giudizio.

2. Il Tribunale di Nocera Inferiore con sentenza n. 685/2019 del 30 maggio 2019 ha rigettato l'appello proposto dalla Laudato Costruzioni S.r.l. confermando la sentenza di primo grado. In particolare, per quel che qui rileva, il Tribunale ha dichiarato inammissibile la chiamata in causa della Liguria Assicurazioni S.p.a. per essere stata proposta dalla convenuta, solo all'udienza del 10 novembre 2014 e, dunque, oltre i limiti di legge.

3. Avverso tale decisione la Laudato Costruzioni S.r.l. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo di ricorso.Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso la ricorrente lamenta nullità della sentenza per violazione degli artt. 319 e 320 c.p.c. in relazione all'art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. Sostiene il ricorrente che il Tribunale avrebbe errato nel ritenere tardiva la chiamata in causa della Liguria Assicurazioni S.p.a. in quanto nel giudizio dinanzi al Giudice di pace, non operando le preclusioni di cui agli artt. 167 co. 3 e 269 co. 2 c.p.c., il convento non sarebbe tenuto a presentare l'istanza di chiamata del terzo, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta, ben potendo formularla alla prima udienza di comparizione delle parti.

5. Il ricorso è manifestatamente infondato. Nel procedimento davanti al Giudice di Pace, il convenuto che intende chiamare in causa un terzo ha l'onere di costituirsi nel termine di rito e presentare a pena di decadenza nell'atto di costituzione la richiesta di autorizzazione alla chiamata del terzo e di spostamento della data della prima udienza; se il convenuto si costituisce direttamente in udienza e la chiamata del terzo è resa necessaria dalle attività svolte dalle parti nella stessa udienza, il giudice dovrà comunque concedere la predetta autorizzazione e fissare una nuova udienza (Cass. civ.

Sez. III, 19/02/2013, n. 4034). Al di fuori di dette situazioni processuali al convenuto non è consentito di invocare la chiamata in causa di un terzo all'udienza successiva alla prima che eventualmente venga celebrata, ostandovi la struttura concentrata e tendenzialmente completa dell'udienza prevista dall'art. 320 cod. proc. civ., tesa a compendiare le fasi di trattazione preliminare, istruttoria e conclusiva (Cass. n.9350/2008). Alla luce di ciò, è evidente che la Laudato Costruzioni S.r.l. avrebbe dovuto e proporre la chiamata di terzo direttamente in comparsa di costituzione e risposta atteso che la necessità della stessa era sorta direttamente dall'atto di citazione.

6. L' indefensio degli intimati non richiede la condanna alle spese.

7. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è stato rigettato , sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass. Sez. U. 20/02/2020, n. 4315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. 14/03/2014, n. 5955; tra le innumerevoli altre successive: Cass. Sez. U. 27/11/2015, n. 24245) - della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

la Corte rigetta ilracort». (14461. lede . Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.

13. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione