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Ordinanza — n. 10179/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal against tax commission for invalid notification due to missing recipient name on return card.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10179/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the Agency's appeal against the Regional Tax Commission's decision to declare the appeal notification invalid. The Commission had rejected the appeal because the return card lacked the specific name of the intended recipient, despite being sent to the taxpayer's constituted procurator. The court ruled that under Article 330 of the Code of Civil Procedure, such notification is fully valid without specifying the recipient's name, overturning the lower court's ruling.

Regesto Legislator

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Art. 330 c.p.c.; Art. 170 c.p.c.: The notification of an appeal to a constituted procurator is fully valid without specifying the recipient's name, as the procedural ritual does not require such detail.

Parole chiave

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tax appeal notification procurator constituted return card defect procedural validity Cassation review Code of Civil Procedure notification ritual notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 330 c.p.c.
2.2 L'assunto della CTR si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale nel processo tributario è applicabile l'art. 330 c.p.c., comma 1, e che, dunque, deve considerarsi pienamente valida la notificazione dell'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito ex art.
Art. 170 c.p.c.
330 c.p.c., comma 1, e che, dunque, deve considerarsi pienamente valida la notificazione dell'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito ex art. 170 cit.
Art. 360, 1st paragraph, no. 3 c.p.c.
art. 380 bis cod. proc. civ
4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo; la contribuente ha svolto attività difensiva depositando controricorso 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.
art. 330 c.p
2.2 L'assunto della CTR si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale nel processo tributario è applicabile l'art. 330 c.p.c., comma 1, e che, dunque, deve considerarsi pienamente valida la notificazione dell'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito ex art.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 460/2014
Cass. n. 460/2014 e 675/2017).
Cass. n. 675/2017
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Testo completo

ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 23004-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06-3633910-01), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro LONGO ANNA MARIA; elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avvocato Vincenzo Taranto che la rappresenta e difende giusta procura a margine dell'atto di costituzione in giudizio - intimata - avverso la sentenza n. 422/15/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 24.01.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. Nr. 23004/2020 RILEVATO CHE: 1.Longo Anna Maria impugnava l'avviso di accertamento con cui l'Ufficio, all'esito del processo verbale di constatazione, effettuava una ripresa di imposte Iva, Irpef e Irap per l'anno 2006. 2 La Commissione Tributaria Provinciale di Catania accoglieva il ricorso. 3 Sull'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate la Commissione Regionale della Sicilia dichiarava inammissibile l'appello in quanto non vi era la prova della riferibilità della notifica, effettuata presso il procuratore costituito << Studio Mulone- Taranto- Grasso Vasta>> al contribuente, mancando ogni specificazione nella cartolina di ritorno. 4 Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per Cassazione l'Agenzia delle Entrate sulla base di un unico motivo; la contribuente ha svolto attività difensiva depositando controricorso 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio.

CONSIDERATO CHE: 1 Con il motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 330 e 170 cpc, cpc in relazione all'art 360 1° comma nr.3 cpc; si sostiene che la CTR abbia errato nel dichiarare invalida la notifica dell'atto di appello presso il procuratore domiciliatario senza specificazione del destinata rio 2. Il motivo è fondato. 2.1 La CTR ha dichiarato l'invalidità della notifica dell'atto di appello effettuata presso lo Studio associato Mulone -Taranto-Grasso Vasta, che dagli atti di causa risulta domiciliatario del contribuente, senza la specificazione del nominativo della parte destinataria dell'appello. 2.2 L'assunto della CTR si pone in contrasto con il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale nel processo tributario è applicabile l'art. 330 c.p.c., comma 1, e che, dunque, deve considerarsi pienamente valida la notificazione dell'impugnazione alla parte presso il procuratore costituito ex art. 170 cit. codice, senza che, ai fini della ritualità della procedura notificatoria, abbia alcun rilievo la specificazione del destinatario dell'atto (cfr.

Cass. n. 460/2014 e 675/2017). 3 Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 23 febbraio 2022. Il Presidente ; Dr. Mauro Mocc n, CANèELLTRE ESPERTO Si