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Ordinanza — n. 10177/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer appeal against tax office, ruling insufficient motivation required when new facts introduced by taxpayer are ignored.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10177/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation quashed the Regional Tax Commission's decision and remanded the case for retrial. The taxpayer had requested a lower tax category for their property via a DOCFA procedure, but the tax office rejected this and assigned a higher category without adequately addressing the new facts presented. The court held that when a taxpayer introduces new factual elements, the administrative body must provide a detailed motivation explaining why these elements were disregarded or how they were evaluated, rather than simply restating the original classification.

Regesto Legislator

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Art. 2 d.l. 16/1993; Art. 7 I. 212/2000: In tax assessment procedures where the taxpayer introduces new factual elements, the administrative act must provide a specific and detailed motivation addressing these elements to ensure the exercise of the right of defense and the credibility of the judgment.

Parole chiave

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tax assessment motivation DOCFA procedure right of defense tax category classification administrative motivation duty taxpayer new facts Cassation quashing miglioramento degli alloggi

Disposizioni normative citate

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Art. 2 d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n. 75 del 1993
Cass.12497/2016, 12425/2018,31586/2019 e 2622/2020) « in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l.
d.m. n. 701 del 1994
75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd.
Art. 7 I. 212/2000
CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. 212/2000, art.
Art. 3 I. 241/1990
23-02-2022 -2- 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nr. 4
art. 380 bis cod. proc. civ
23-02-2022 -2- 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 12497/2016
Cass. 12425/2018
Cass. 31586/2019
Cass. 2622/2020
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 15948-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; J - ricorrente - contro BOTTINO VITTORIO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato ERSILIO GAVINO; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1475/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LIGURIA., depositata il 16/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. RITENUTO CHE: 1 Bottino Vittorio proponeva, con procedura catastale Docfa, l'attribuzione all'unità immobiliare sita in Genova, alla via San Giuliano nr. 2 int. 1, censita in Catasto Fabbricati al foglio 70, particella 1109, sub 5, della categoria catastale A/7 con rendita pari ad C 1.533,88. L'Amministrazione finanziaria con avviso di accertamento rettificava il classamento proposto attribuendo la categoria A/1 (abitazione signorile) con determinazione della rendita in C 3.579,05. 2 La società impugnava l'avviso di accertamento e la Commissione Tributaria Provinciale di Genova rigettava il ricorso; sull'appello del contribuente la Commissione Tributaria delle Regione Liguria accoglieva l'appello rilevando che, l'Ufficio non aveva assolto all'obbligo di motivazione dell'atto in relazione agli elementi di fatto introdotti dal contribuente con la DOCFA e costituiti dalla sopravvenuta diversa distribuzione degli spazi interni, dal deterioramento dell'immobile e mancanza in esso delle caratteristiche tipologiche di lusso.

3. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a due motivi. Il contribuente ha svolto le proprie difese affidandosi al controricorso. Ric. 2020 n. 15948 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- 4 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. CONSIDERATO CHE: 1.Con il primo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I. 212/2000, art. 3 I 241/1990, in relazione all'art 360 10 comma nr. 3 cpc; si sostiene che la CTR ha errato nel ritenere immotivato l'accertamento originato dalla richiesta di variazione (Docfa) avanzata dal contribuente sicchè i dati oggettivi e fattuali erano a sua conoscenza. 1.1.

Con il secondo motivo l'Ufficio lamenta violazione e/o falsa applicazione dell'ad 112 cpc in relazione all'ad 360 comma 1 nr 4 cpc per avere i giudici di seconde cure, ritenendo illegittimo il classamento dell'Ufficio in A/1, attribuito all'immobile la categoria A/2 a fronte della richiesta del contribuente di classamento in categoria A/7. 2 Il primo motivo è fondato con assorbimento del secondo motivo. 2.1 Secondo i principi affermati dal questa Corte (cfr. Cass.12497/2016, 12425/2018,31586/2019 e 2622/2020) « in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della procedura disciplinata dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994 (cd. procedura DOCFA), l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita solo se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano stati disattesi dall'Ufficio e l'eventuale discrasia tra Ric. 2020 n. 15948 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -3- rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati, in tal caso, risulta evidente come la presenza e la adeguatezza della motivazione rilevino, non già ai fini della legittimità dell'atto, ma della concreta attendibilità del giudizio espresso mentre, in caso contrario, la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso ». 2.2 Nella fattispecie l'attribuzione della categoria Al rispetto alla A7 proposta dal contribuente si fonda su elementi di fatto forniti dal privato nell'ambito di una procedura partecipata quale è quella prevista dall'art. 2 del d.l. n. 16 del 1993, convertito in I. n. 75 del 1993, e dal d.m. n. 701 del 1994.

In particolare l'Ufficio si è semplicemente limitato a ripristinare il classamento e la rendita che l'immobile sin dalla sua costruzione aveva _aC che il contribuente aveva proposto di ridurre da A/1 ad A/7 mediante DOCFA. 2.3 La sopravvenuta diversa sistemazione degli spazi interni, senza che ciò abbia comportato alcuna riduzione di superficie, non ha apportato alcuna sostanziale modifica della situazione di fatto e gli ulteriori elementi, valorizzati dalla sentenza e costituiti «dal deterioramento dell'immobile e mancanza in esso delle caratteristiche tipologiche di lusso> o sono fattori estranei alla consistenza e alle caratteristiche strutturali dell'immobile ( deterioramento dell'immobile) o non hanno natura di elemento di fatto risolvendosi in una valutazione ed attribuzione di una qualità giuridica dell'unità immobiliare (caratteristiche tipologiche di lusso). 3 In accoglimento del primo motivo di ricorso va cassata la sentenza con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Ric. 2020 n. 15948 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -4- Regionale della Liguria in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanz