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Ordinanza — n. 10176/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows taxpayer's appeal, ruling proof of asset duration is required to rebut income presumptions.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10176/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court allowed the tax authority's appeal against the Regional Tax Commission's decision to reinstate the taxpayer's income. The taxpayer had rebutted the income presumption by showing a capital gain from a property sale, but the Court held this insufficient without documentary proof of the asset's duration. The Court ruled that the law requires specific evidence of how long the funds were held to justify the discrepancy between declared and assessed income.

Regesto Legislator

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Art. 38, 40 comma dPR nr 600/73; The taxpayer must provide documentary evidence proving both the existence and the duration of possession of additional income sources to rebut the income presumption in synthetic assessments.

Parole chiave

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synthetic income assessment burden of proof allocation documentary evidence requirement asset duration proof tax income presumption rebuttal of presumptions tax litigation procedure ripresa dell'imposta sul valore aggiunto

Disposizioni normative citate

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Art. 38, 40 comma dPR nr 600/73
23-02-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod.
Art. 360, 1 comma nr 3 cpc
art. 380 bis cod. proc. civ
23-02-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. ord. n. 1455/16
Cass. ord. n. 25104/14
Cass. ord. n. 8895/2014
Cass. ord. n. 26321/2016
Cass. ord. n. 7389/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 15625-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro RENNA VITO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato MARCO GIORGETTI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 909/2/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 09/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1. Renna Vito proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona avverso l'avviso di accertamento sintetico in relazione all'anno di imposta 2006 con il quale veniva contestato un maggiore reddito- elevandolo da C O ad C 72.830,69- con ripresa dell' Irpef ed addizionali comunali, sulla base della rilevazione di spese sostenute per il mantenimento dell'abitazione e di autoveicoli e motocicli.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso.

3. La sentenza veniva impugnata dal contribuente e la Commissione Regionale Tributaria della Regionale delle Marche accoglieva l'appello rilevando che, a fronte della presunzione di maggiori introiti costituita dal redditometro, Renna Vito aveva fornito la prova contraria consistente nel disponibilità di una provvista, derivante dalla plusvalenza realizzata dalla vendita di una unità immobiliare, ampiamente sufficiente a coprire le spese per il mantenimento del nuovo immobile acquistato e dei veicoli rientranti di cui egli era proprietario, 4 Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi ad un unico motivo.

Il contribuente ha svolto difese depositando controricorso Ric. 2020 n. 15625 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria illustrativa. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo di impugnazione la difesa erariale deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 38 del dPR nr 600/73, 2697, 2728 e 2729 cc cc, in relazione all'ad 360 1 comma nr 3 cpc ; si sostiene che i giudici di seconde cure non abbiano affatto seguito i principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio non avendo il contribuente, a fronte delle presunzioni offerte dall'Ufficio, fornito la prova contraria in ordine alla esistenza di redditi esenti idonei a giustificare lo scostamento tra il reddito dichiarato e quello accertato attraverso i beni-indice. 2.1 n motivo è fondato. 2.2 L'art 38 40 comma dPR 600/73 nella versione applicabile ratione temporis alla presente controversia prevede che « L'ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall'articolo 39, puo' sempre determinare sinteticamente il reddito complessivo del contribuente sulla base delle spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d'imposta, salva la prova che il relativo finanziamento e' avvenuto con redditi diversi da quelli posseduti nello stesso periodo d'imposta, o con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o, comunque, legalmente esclusi dalla formazione della base imponibile.

». Ric. 2020 n. 15625 sez. MT - ud. 23-02-2022 -3- 2.3 L'accertamento sintetico o fondato sulla spesa disciplinato dalla norma testè passata in rassegna si basa, quindi, su presunzioni legali aventi valore sino a prova contraria. 2.4 Esse sono costituite da spese, investimenti o altri fatti incrementativi del patrimonio che costituiscono prova dell'esistenza di un reddito idoneo a consentire la spesa medesima. 2.5 Questa Corte, in tema di delimitazione dei confini della prova contraria a carico del contribuente a fronte di un accertamento induttivo sintetico ex art. 38 D.P.R. n. 600 del 1973, ha ripetutamente affermato che <<l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che "l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione".

La norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere). In tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della "durata" del relativo possesso, previsione che ha l'indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità Ric. 2020 n. 15625 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -4- contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell'accertamento sintetico, quali, ad esempio, un ulteriore investimento finanziario, perchè in tal caso essi non sarebbero ovviamente utili a giustificare le spese e/o il tenore di vita accertato, i quali dovrebbero pertanto ascriversi a redditi non dichiarati". Nè la prova documentale richiesta dalla norma in esame risulta particolarmente onerosa, potendo essere fornita, ad esempio, con l'esibizione degli estratti dei conti correnti bancari facenti capo al contribuente, idonei a dimostrare la "durata" del possesso dei redditi in esame; quindi non il loro semplice "transito" nella disponibilità del contribuente" (Cass. ord. n. 1455/16, 25104/14 8895/2014, 26321/2016, 7389/2018). 2.6 I giudici di seconde cure non hanno fatto corretta applicazione della normativa fiscale e dei principi in materia di ripartizione dell'onere probatorio in quanto, a fronte dell'accertamento sintetico e del valore di prova presuntiva ex lege degli elementi posti a base della pretesa fiscale tratti dalle spese necessarie per il mantenimento di immobili e autoveicoli, risulta essere stata valorizzata, quale prova contraria, solo la circostanza che il contribuente, due anni prima dell'accertamento aveva conseguito una disponibilità economica sufficiente a coprire le spese contestata senza che fosse stata fornita dal contribuente, attraverso la produzione dell'estratto conto bancario, la prova della durata del possesso di tale provvista. 3 Il ricorso va quindi accolto con cassazione della sentenza e rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale delle Ric. 2020 n. 15625 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -5- Marche in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente procedimento. P.Q. M. La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione tributaria regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso a Roma nell'adunanza camerale del 23 febbraio 2022. Il Presiden