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Ordinanza — n. 10175/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling illegal access to commercial premises without judicial authorization renders evidence inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10175/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against a regional tax commission decision, overturning the lower court's rejection of the agency's claim. The agency argued that evidence gathered from the sports association's premises without judicial authorization was inadmissible, while the association contended that no constitutional right to domicile was violated since the location was purely commercial. The court ruled that because the premises were not established as a residence, the specific constitutional protections requiring judicial authorization for access did not apply, yet the lower court failed to properly distinguish between criminal and fiscal procedural guarantees regarding evidence admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 14 Cost.; Art. 33 d.P.R. n. 600/1973; Art. 52 d.P.R. n. 633/1972: In tax proceedings, evidence obtained from commercial premises without judicial authorization is inadmissible only if the location constitutes a residence protected by the constitutional right to domicile; otherwise, the lack of judicial authorization does not automatically render evidence unusable absent a specific statutory provision.

Parole chiave

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tax evidence admissibility judicial authorization access constitutional domicile protection commercial premises inspection fiscal investigation procedures indagine fiscale accesso agli atti del contribuente provvedimento istruttorio d'assicurazione sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 14 Cost.
633 del 1972, gli elementi acquisiti sono inutilizzabili, stante il principio della inviolabilità del domicilio ai sensi dell'art. 14 Cost., senza che assumano rilevanza il consenso all'accesso e la spontanea consegna della documentazione da parte del contribuente (Cass.n.
Art. 33 d.P.R. n. 600 del 1973
633 del 1972, dell'art. 33, comma 1, del d.P.R.
Art. 52 d.P.R. n. 633 del 1972
civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 3, e 4 del d.P.R.
Art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
22-02-2022 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 52, comma 3 e 4 d.P.R. n. 633 del 1972
civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 3, e 4 del d.P.R.
Art. 33, comma 1 d.P.R. n. 600 del 1973
633 del 1972, dell'art. 33, comma 1, del d.P.R.
Art. 148, comma 1 e 73 d.P.R. n. 917 del 1986
600 del 1973, dell'art. 148, comma 1, e 73 del d.P.R.
art. 191 c.p
art. 14 Cost
633 del 1972, gli elementi acquisiti sono inutilizzabili, stante il principio della inviolabilità del domicilio ai sensi dell'art. 14 Cost., senza che assumano rilevanza il consenso all'accesso e la spontanea consegna della documentazione da parte del contribuente (Cass.n.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 5105 del 2020
Cass. n. 13711 del 2018
Cass. n. 25650 del 2018
14 Cost., unicamente nell'ipotesi di accesso presso l'abitazione del contribuente (Cass. n. 25650 del 2018).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 6807-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro EIDOS A.S.D. IN LIQUIDAZIONE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BALDO DEGLI UBALDI, 43/B, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANFRONI, rappresentata e difesa dall'avvocato MICHELE CASALI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 553/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 09/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della società contribuente avverso un avviso di accertamento relativo ad IRES, IVA ed IRAP per il 2004 con il quale l'amministrazione finanziaria aveva recuperato a reddito sia le quote associative che i ricavi di attività promozionale e della vendita di prodotti commerciali da bar in quanto l'attività commerciale svolta all'interno dei locali di una associazione sportiva non era funzionalmente connessa con gli scopi statutari; la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle entrate affermando che la constatazione che l'associazione sportiva svolgesse in realtà all'interno dei suoi locali attività commerciale è frutto di un accesso illegittimo nei locali della società contribuente e se è vero che nell'ordinamento tributario non esiste un principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, è anche vero che sono inutilizzabili le prove acquisite nel corso di una perquisizione illegale in quanto non autorizzata dal Pubblico Ministero.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate affidato ad un unico motivo di impugnazione, mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. Ric. 2020 n. 06807 sez. MT - ud. 22-02-2022 -2- RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 52, comma 3, e 4 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 33, comma 1, del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 148, comma 1, e 73 del d.P.R. n. 917 del 1986, 3 e 14 Cost. in quanto l'esercizio di un'attività commerciale non contrasta necessariamente con la natura di ente non commerciale di un'associazione e non occorreva una autorizzazione del Pubblico Ministero per accedere a locali che non costituiscono domicilio della parte contribuente.

Il motivo è fondato. Secondo questa Corte, infatti: in materia tributaria, gli elementi raccolti a carico del contribuente dalla Guardia di finanza senza il rispetto delle formalità delle garanzie difensive specificamente prescritte per il procedimento penale sono inutilizzabili in tale sede ai sensi dell'art. 191 c.p.p., ma sono pienamente utilizzabili nel procedimento di accertamento fiscale, stante l'autonomia del procedimento penale rispetto a quello di accertamento tributario, non dovendo essere violate, però, le disposizioni degli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 e 63 del d.P.R. n. 633 del 1972.

Pertanto, non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento tributario comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale (Cass. n. 38750 del 2021); in materia tributaria, le irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento non comportano, di per sé e in assenza di specifica previsione normativa, la loro inutilizzabilità, Ric. 2020 n. 06807 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -3- salva solo l'ipotesi in cui venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale, come l'inviolabilità della libertà personale o del domicilio, che nel caso in esame, in cui la verifica è stata effettuata presso la sede della società contribuente, non vengono in rilievo (Cass. n. 5105 del 2020); in tema di accertamenti tributari, nell'ipotesi di accesso presso locali adibiti promiscuamente ad abitazione ed all'esercizio dell'attività imprenditoriale, effettuato in mancanza dell'autorizzazione di cui all'art. 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, gli elementi acquisiti sono inutilizzabili, stante il principio della inviolabilità del domicilio ai sensi dell'art. 14 Cost., senza che assumano rilevanza il consenso all'accesso e la spontanea consegna della documentazione da parte del contribuente (Cass.n. 13711 del 2018); in tema di accertamento, ai fini dell'accesso ai locali di un'associazione non occorre l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 33 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 52 del d.P.R. n. 633 del 1972, poiché tale autorizzazione è necessaria, in forza del principio dell'inviolabilità del domicilio sancito dall'art. 14 Cost., unicamente nell'ipotesi di accesso presso l'abitazione del contribuente (Cass. n. 25650 del 2018).

La Commissione Tributaria Regionale non si è conformata ai predetti principi laddove - affermando che la constatazione che l'associazione sportiva svolgesse in realtà all'interno dei suoi locali attività commerciale è frutto di un accesso illegittimo nei locali della società contribuente e se è vero che nell'ordinamento tributario non esiste un principio di inutilizzabilità delle prove illegittimamente acquisite, è anche vero che sono inutilizzabili le prove acquisite nel corso di una perquisizione illegale in quanto non autorizzata dal Pubblico Ministero - non ha adeguatamente distinto le garanzie difensive specificamente prescritte per il Ric. 2020 n. 06807 sez.

MT - ud. 22-02-2022 -4- ,'? procedimento penale da quelle previste nel procedimento di accertamento fiscale in quanto non qualsiasi irritualità nell'acquisizione di elementi rilevanti ai fini dell'accertamento tributario comporta, di per sé, l'inutilizzabilità degli stessi, in mancanza di una specifica previsione in tal senso, esclusi i casi in cui viene in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale: nella specie l'accesso ai locali dell'associazione sportiva, non costituendo violazione di domicilio (in quanto non è stato dimostrato che tali locali fossero adibiti, sia pure solo in parte, ad abitazione), e dunque non determinando la violazione di un diritto fondamentale, non determina l'inutilizzabilità delle prove così raccolte.

Ritenuto pertanto fondato il motivo di impugnazione, il ricorso dell'Agenzia delle entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso nella camera di consiglio del 22 f- bra,i