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Ordinanza — n. 10170/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows tax agency appeal, ruling lower court ignored CONI membership requirement for sponsorship expense deduction.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10170/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Regional Tax Commission's decision and remanded the case for a new trial. The tax agency argued the lower court failed to examine whether the sponsored associations were registered with CONI, a condition required to rebut the legal presumption that sponsorship expenses are purely advertising. The court held that this factual element was decisive for applying the statutory presumption of inerenza and thus ordered the case to be re-examined by a different panel of the Regional Commission.

Regesto Legislator

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Art. 90, comma 8, lett. 2, D.L. 289/2002; Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: The tax administration cannot introduce new facts or conditions to rebut the legal presumption of advertising nature for sponsorship expenses, which requires proof of the recipient's registration with CONI; failure to examine such a decisive fact warrants cassation.

Parole chiave

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tax expense deduction sponsorship expenses legal presumption CONI registration advertising nature tax appeal remand for retrial costi della campagna

Disposizioni normative citate

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Art. 90, comma 8, lett. 2, D.L. 289/2002
Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
23-02-2022 -2- RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell'art. 360 1 comma nr.
art. 380 bis cod. proc. civ
5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ.

Giurisprudenza citata

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Cass. 25909/2008
Cass. 12467/2019
Cass. 5720/2016
Cass. 5720/2016, 7202/2017 e 2990/2021), le spese di sponsorizzazioni, di cui alla L.
Cass. 7202/2017
Cass. 2990/2021
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 1856-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro ADRIATICA SERVIZI SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato ROMOLO FREDDI: - controricorrente - avverso la sentenza n. 382/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE delle MARCHE, depositata il 27/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Adriatica Servizi srl proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Ancona avverso l'avviso di accertamento con il quale, per l'anno di imposta 2010, venivano riprese a tassazione le imposte IRES, IVA e IRAP sulla scorta della ritenuta indeducibilità della somma di C 120.000,00 corrispondente ai costi sostenuti, reputati non inerenti, per spese di sponsorizzazione erogate a varie associazioni dilettantistiche 2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso 3 Sull'impugnazione del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale delle Marche accoglieva l'appello ritenuta la sussistenza nel caso di specie dei presupposti per l'applicazione della presunzione di inerenza stabilita dall'art 90, comma 8 I 289/2002.

4. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di un unico motivo. Il contribuente ha resistito depositando controricorso. 5 Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. Il contribuente ha depositato memoria. Ric. 2020 n. 01856 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- RITENUTO IN DIRITTO 1.Con l'unico motivo l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione dell'art. 360 1 comma nr. 5 cpc per avere la CTR omesso di esaminare un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti costituito dalla regolarità dell'iscrizione al CONI delle Associazioni sponsorizzate.

2. Va, preliminarmente, rigettata l'eccezione di inammissibilità del motivo del ricorso. 2.1 Viene correttamente richiamato il principio affermato da questa Corte secondo il quale <<nel processo tributario, l'Amministrazione finanziaria non può, mutare i termini della contestazione, deducendo motivi e circostanze diversi da quelli contenuti nell'atto di accertamento>> (cfr. Cass 25909/2008 e , da ultimo 12467/2019). 2.2 Sono errate le conseguenze che se ne traggono con riferimento alla presente controversia, in quanto le difese svolte dalli Agenzia delle Entrate circa la non applicabilità della presunzione di inerenza delle spese di stabilita dall'ad 90 comma 8 I. 289/2002, per due delle Associazioni sportive dilettantistiche, non hanno introdotto nuove ragioni in fatto e diritto rispetto a quelle indicate nell'atto impositivo ma si sono rese necessarie per confutare uno dei motivi del ricorso del ricorrente, reiterato con il motivo l'appello e accolto dalla CTR , con il quale veniva affermata la deducibilità in ogni caso delle spese di pubblicità. 2.3 Va, inoltre, disattesa l'ulteriore eccezione di inammissibilità per non aver la ricorrente attinto l'ulteriore ed autonoma ratio decidendi della sentenza fondata sulla prova documentale, comunque fornita dalla società dell'esistenza e della natura Ric. 2020 n. 01856 sez.

MT - ud. 23-02-2022 -3- della spesa e della destinazione a fini pubblicitari e della regolarità delle operazioni in relazione all'attività dell'impresa e alle scelte imprenditoriali. Si tratta, come chiarito nel prosieguo della motivazione, di presupposti che devono concorrere, unitamente alla erogazione alle società dilettantistiche, che viene contestata con il motivo del ricorso, per l'applicazione della presunzione di inerenza e ed economicità stabilita dall'art. 90 comma 8 I 289/2002 che costituisce l'unica ragione della decisione 3 Venendo al merito va rilevato che, come si evince dalla lettura degli estratti, riportati nel corpo del ricorso, degli atti di controdeduzione nei procedimenti di primo e secondo grado, l'Ufficio abbia dedotto la non applicabilità della disciplina dall'art. 90 comma 8 I. 289/2002 in quanto non risultava che non tutte le associazioni dilettantistiche fossero iscritte al registro Coni nell'anno di imposta 2010. 3.1 La CTR ha omesso di esaminare tale fatto storico, oggetto di discussione tra le parti e di potenziale rilevanza decisiva nel presente giudizio in quanto per consolidata giurisprudenza, (cfr.

Cass. 5720/2016, 7202/2017 e 2990/2021), le spese di sponsorizzazioni, di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 90, comma 8, sono assistite da una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria e non di rappresentanza solo in presenza di alcune precise condizioni, tra le quali la natura di compagine sportiva dilettantistica rivestita dal soggetto sponsorizzato provata dall' iscrizione nel al Registro del CONI delle Società/Associazioni sportive dilettantistiche. 4 In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio della causa alla Commissione Tributaria Regionale delle Marche in diversa composizione per un nuovo esame e per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.

Ric. 2020 n. 01856 sez. MT - ud. 23-02-2022 -4- PQM La Corte, accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Marche in diversa composizione anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio. Così deciso nella Camera di Consiglio del 23 febbraio 20 il Presidente dr. ti9ye,,Mda4. CiEPOSíT.0