Cassation court allows appeal by tax agency, quashing lower court dismissal due to missing necessary co-litigant's participation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation allowed the tax agency's appeal against the Regional Tax Commission's dismissal of the agency's appeal. The lower court had declared the appeal inadmissible because the necessary co-litigant, Diego Alberto Faldetta, had not been notified within the statutory deadline. The court ruled that the timely notification to one necessary co-litigant validates the entire appeal, requiring only a subsequent integration of the proceedings for the absent party. Consequently, the lower judgment was quashed and the case remanded for a new decision after integrating the missing participant.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 327 c.c.; Art. 331 c.p.c.: In cases of necessary co-litigation, timely notification to one co-litigant validates the appeal against all, rendering the appeal admissible even if late notification to others occurs, requiring only judicial integration of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso 24669-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro CO.IM.ES SAS DI LIONTE P. & C. , LIONTE PIETRO, FALDETTA DIEGO ALBERTO; - intimati - avverso la sentenza n. 7527/3/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SICILIA, depositata il 17/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 24669 sez. MT - ud. 23-02-2022 -2- Premesso che:
1. l'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con cui la CTR della Sicilia, rilevato che l'atto di appello di essa ricorrente contro le decisione di primo grado di accoglimento del ricorso proposto dalla sas CO.IM.ES. di Lionte P.e C. e dal socio accomandatario Pietro Lionte avverso l'avviso di accertamento per il recupero a tassazione di redditi non dichiarati da attività edile, non era stato notificato al socio accomandante Diego Alberto Faldetta il quale aveva preso parte al giudizio di primo grado perché chiamatovi quale litisconsorte necessario a seguito dell'ordine, e secondo la qualificazione data nell'ordine, di integrazione del contraddittorio emesso dalla CTP, rilevato altresì che il termine di cui all'art.327 c.c. per proporre impugnazione nei confronti del predetto socio accomandante era ormai decorso, ha dichiarato l'appello inammissibile.
2. l'Agenzia lamenta violazione dell'art.:331 c.p.c. e dell'art. 53,secondo comma, del d.lgs. 546 del 1992;
3. l'Agenzia dà conto dell'intervenuta cancellazione della società dal registro delle imprese, richiama l'art.28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 e sottolinea di avere notificato il ricorso per cassazione alla società, al Faldetta, quale ex socio accomandante, e Pietro Lionte, quale ex socio accomandatario. Nessuno degli intimati si è costituito. considerato che:
1. il litisconsorzio processuale determinatosi a seguito dell'ordine di integrazione del contraddittorio in primo grado -ordine mai specificamente contestato- e necessario in appello, imponeva alla CTR, una volta rilevato che l'impugnazione non era stata proposta nei confronti del socio chiamato in causa, di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del socio medesimo senza che vi ostasse la decorrenza del termine posto che nell'ipotesi di litisconsorzio necessario sostanziale o processuale, la notifica tempestiva nei confronti di uno dei litisconsorti introduce validamente il giudizio di gravame nei confronti di tutte le altre parti, ancorché l'atto di impugnazione sia stato a queste tardivamente notificato (v. tra molte, Cass.,sentenza n.18364 del 31/07/2013 "L'omessa notifica dell'impugnazione ad un litisconsorte necessario non si riflette sulla ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma determina solo l'esigenza della integrazione del contraddittorio, "iussu iudicis", salvo che la parte abbia essa stessa provveduto ad una tardiva notifica"; conformi Cass.
Sez.6-3, ordinanza n.19910 del 27/07/2018);
2. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa va rinviata alla CTR della Sicilia in diversa composizione perché la stessa, previa integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le parti, decida dell'appello dell'Agenzia; 3.il giudice del rinvio dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del processo; PQM la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, alla CTR della Sicilia in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23 febbraio 2022, svolta con modalità da remoto. I residei v nte fr 1,‘ i' I lì :IO IN CANCELLERIA 3 0 MAR 20