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Ordinanza — n. 10152/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed due to lack of special power of attorney issued after the appealed judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10152/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the power of attorney authorizing the lawyer lacked the required special character for cassation proceedings. The lower court had recognized a right of way against the appellant, but the appellant's lawyer submitted a general power of attorney dated before the judgment. The court ruled that such a document is invalid for this specific stage, leaving the lawyer solely responsible for the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 360-bis n. 1 c.p.c.; The power of attorney for a cassation appeal must be special and issued after the judgment; otherwise, the appeal is inadmissible and the lawyer bears all costs.

Parole chiave

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special power of attorney cassation appeal inadmissibility procedural representation lawyer liability contributo unificato impugnazione della cancellazione legittimazione a contestare licenza violazione dell'obbligo di mantenimento

Disposizioni normative citate

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Art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art.
art. 348 ter cod. proc. civ
art. 365 cod. proc. civ
civ., né, in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., persista la validità della procura per il giudizio di appello (Sez.
art. 1, comma 17 legge n. 228/12
115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

Giurisprudenza citata

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Sezioni Unite n. 1272 del 6/2/1998
Sezioni Unite n. 10706 del 10/5/2006
Sez. 3 n. 961/2009
Sez. L. n. 11551/2015
Sez. 3 n. 58/2016
Sez. 6 n. 27530/2017
Sez. 3 n. 13055/2018
Sez. 3, n. 961/2009
589872; conf., ex multis, Sez. 3, n. 961/2009;
Sez. 3, n. 58/2016
11551/2015 - in un caso identico -; Sez. 3, n. 58/2016; Sez.
Sez. 6, n. 27530/2017
58/2016; Sez. 6, n. 27530/2017; Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso 8723-2021 proposto da: SANZONE MARIA GABRIELLA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ACQUA DONZELLA, 27, presso lo studio dell'avvocato SALVINO GRECO, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro MONTELEONE IOLANDA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PRINCIPE AMEDEO 126, presso lo studio dell'avvocato PAOLA D'ELIA, rappresentata e difesa dall'avvocato MARIO SOGGIA; - controricorrente - contro MONTELEONE PAOLA; - intimata - avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di BARI, depositata il 12/01/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal Consigliere Reltore Dott.

GIUSEPPE GRASSO; ritenuto che la vicenda qui al vaglio è stata riassunta dal relatore nei termini seguenti: «- il Tribunale, accolta la domanda proposta da Iolanda, Paola e Maria Gabriella Monteleone, dichiarò l'esistenRy di una servitù di passaggio, anche carrabile, a carico del fondo di proprietà di Maria Gabriella Sarqone, che condannò a rimuovere un muretto sormontato da rete, che pamalmente impediva l'accesso al passaggio, disattendendo l'ecceione di prescrkione, ex art. 1073 cod. del diritto di servitù per il protratto non uso per un ventennio; - la Corte d'appello di Bari, con la sentenza di cui in epigrafe, disattese l'impugna:zione proposta dalla convenuta; - l'insoddisfatta appellante, ricorre avverso la senten:za d'appello sulla base di cinque motivi di dogliarqa e Iolanda Monteleone resiste con controricorso»; che il relatore ha motivatamente proposto dichiararsi inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 360-bis n. 1, cod. proc. civ.; osserva Il ricorso è inammissibile per le ragioni processuali prioritarie di cui appresso.

Già con la sentenza delle Sezioni Unite n. 1272 del 6/2/1998, si ebbe a precisare che la procura per il ricorso per cassazione - che necessariamente ha carattere speciale dovendo riguardare il particolare giudizio davanti alla Corte di cassazione, anche nel caso di regolamento preventivo di giurisdizione - è valida solo se rilasciata in data successiva Ric. 2021 n. 08723 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- alla sentenza impugnata sicché il ricorso deve essere dichiarato inammissibile qualora la procura, se conferita con atto separato, sia anteriore alla pubblicazione del provvedimento impugnato, restando esclusa (nel caso di mancanza della procura suddetta) ogni possibilità di successiva sanatoria o regolarizzazione ed essendo inammissibile un regolamento proposto in base alla procura conferita per la difesa nel giudizio di merito (Rv. 512340).

Successivamente, si è ulteriormente chiarito che la procura per il ricorso per cassazione ha carattere speciale ed è valida solo se rilasciata in data successiva alla sentenza impugnata, attesa l'esigenza di assicurare, in modo giuridicamente certo, la riferibilità dell'attività svolta dal difensore al titolare della posizione sostanziale controversa; ne consegue che il ricorso è inammissibile qualora la procura sia conferita a margine dell'atto introduttivo di primo grado, ancorché per tutti i gradi di giudizio, senza che assuma rilievo che la sentenza sia divenuta direttamente impugnabile per cassazione all'esito della pronuncia di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter cod. proc. civ., né, in ogni caso, che, ai sensi dell'art. 365 cod. proc. civ., persista la validità della procura per il giudizio di appello (Sez. 6, n. 19226, 11/9/2014, Rv. 633148; conf. ex multis, Cass. nn. 58/2016, 17901/2020); con la conseguenza che è inidonea allo scopo, e causa d'inammissibilità del ricorso, la procura apposta in margine od in calce all'atto introduttivo del giudizio di merito, ancorché conferita per tutti i gradi e le fasi del giudizio (Sez. 1, n. 13558, 30/7/2012, Rv. 623518.

Non si è mancato di spiegare le ragioni che impongono specialità e posteriorità rispetto alla sentenza fatta oggetto del ricorso, dal momento che il requisito della specialità implica l'esigenza che questa riguardi espressamente il giudizio di legittimità sulla base di una valutazione della sentenza impugnata; con la conseguenza che la Ric. 2021 n. 08723 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- procura non può considerarsi speciale se rilasciata in data precedente a quella della sentenza da impugnare, sicché è inammissibile un ricorso sottoscritto da difensore che si dichiari legittimato da procura a margine dell'atto di citazione di primo grado (Sez. 3, n. 27540, 21/11/2017, Rv. 646468).

Nel caso in esame il Collegio ha avuto modo di constatare che la procura, spillata al ricorso, dopo l'ultima pagina di esso: - non reca indicazione della data, di talché non si è in grado di stabilire se la stessa sia stata rilasciata prima o dopo la sentenza d'appello impugnata; - è priva di qualunque riferimento specifico al ricorso per cassazione; - evoca una rappresentanza e difesa <<in ogni fase e grado del giudkio, compreso il processo di eseakione, con ogni più ampio potere incluso quello di chiamare in causa terzi, promuovere domande autonome (...)», chiaramente riferita al giudizio di merito e largamente inconferente rispetto a quello di legittimità.

Il ricorso, pertanto, va dichiarato inammissibile stante la inesistenza di procura speciale per la proposizione del ricorso per cassazione. Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate nella misura di cui in dispositivo - tenuto conto del valore della causa e della qualità e quantità delle attività svolte - seguono la soccombenza. Secondo la giurisprudenza di questa Suprema Corte, dalla quale non v'è " ragione di discostarsi, nel caso di azione o di impugnazione promossa dal difensore senza conferimento della procura da parte del soggetto nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nella fase di giudizio di che trattasi (come nel caso di inesistenza della procura "ad litem" o falsa o rilasciata da soggetto diverso da quello dichiaratamente rappresentato o per processi o fasi di processo diverse da quello per il quale l'atto è speso), l'attività del difensore non riverbera alcun effetto Ric. 2021 n. 08723 sez.

M2 - ud. 03-12-2021 -4- sulla parte e resta attività processuale di cui il legale assume esclusivamente la responsabilità, cosicché le spese processuali vanno poste a carico del medesimo; ciò a differenza di quanto avviene nel diverso caso di invalidità o sopravvenuta inefficacia della procura "ad litem", nel quale l'attività processuale è provvisoriamente efficace e la procura, benché sia nulla o invalida (ma, tuttavia, esistente), è idonea a determinare l'instaurazione di un rapporto processuale con la parte rappresentata, che assume la veste di potenziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo (S.U., n. 10706, 10/5/2006, Rv. 589872; conf., ex multis, Sez. 3, n. 961/2009;

Sez. L., n. 11551/2015 - in un caso identico -; Sez. 3, n. 58/2016; Sez. 6, n. 27530/2017; Sez. 3, n. 13055/2018). Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'avvocato Salvino Greco, in proprio, al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2021 n. 08723 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -5- pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2021. Il Presidente (Lcirenzo Orilia) yyt, I