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Ordinanza Interlocutoria — n. 10144/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to public hearing regarding judge's power to award costs below statutory minimums.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10144/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to a public hearing because the specific question of awarding costs below statutory minimums lacked sufficient precedent. The applicant challenged a lower court ruling that awarded reduced fees due to the case's modest value, citing a new administrative decree. The Court determined that the issue required further examination and did not meet the criteria for an immediate binding decision.

Regesto Legislator

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Art. 4 D.M. 55/2014; Art. 375, comma 1, n. 5 c.p.c.: The Court of Cassation may not issue a binding decision on the interpretation of cost minimums if no prior precedent exists and the question requires public hearing.

Parole chiave

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costs below minimums procedural costs Cassation remittal nomofilactic value administrative decree statutory tariffs public hearing requirement spese legali

Disposizioni normative citate

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Art. 375, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.
Art. 4 D.M. 55/2014
D.M. 37/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9918-2021 proposto da: ACQUAVIVA RICCARDO, elettivamente domiciliato in Roma, VIA FEDERICO CESI, presso lo studio dell'avvocato ENRICO MAJO, che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro PREFETTURA U.T.G. DI ROMA, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE; - intimate - avverso la sentenza n. 5323/2021 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 25/03/2021; F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a :

P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 9918/2021 Numero sezionale 2182/2022 Numero di raccolta generale 10144/2022Data pubblicazione 29/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO BERTUZZI. La Corte, letto il ricorso proposto da Acquaviva Riccardo per la cassazione della sentenza n. 5323 del 25. 3. 2021 del Tribunale di Roma, che, in riforma della sentenza che aveva accolto la sua opposizione alla cartella di pagamento per la somma di euro 1.144,06, gli aveva liquidato le spese del relativo giudizio aumentandolo nell’importo di euro 350,00, reputando giustificata, in considerazione della estrema modestia della controversia, la liquidazione al di sotto dei minimi tariffari, e liquidato per le spese del giudizio di secondo grado la somma di euro 550,00; considerato che il ricorso pone la questione della possibilità per il giudice di liquidare, a titolo di spese processuali, importi inferiori ai valori tabellari minimi, alla luce della nuova formulazione dell'art. 4 D.M. 55/2014, introdotta dal D.

M. 37/2018; che la relativa questione ha rilievo nomofilattico e su di essa non constano precedenti di questa Corte; che con ordinanze interlocutorie n.28552 e 37338 del 2021 questa Sezione ha rimesso altri ricorsi che investono la medesima questione alla pubblica udienza; che, sulla base di tali considerazioni, non ricorrono i requisiti di evidenza decisoria richiesti dall'art. 375, comma primo, n. 5 cod. proc. civ.

P.Q.M.

Rimette la causa alla pubblica udienza. Così deciso nella camera di consiglio del 25 febbraio 2022. Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0