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Ordinanza — n. 10129/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses appeal against bankruptcy trustee fee liquidation due to lack of merit and procedural inadmissibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 10129/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without ordering costs because the bankruptcy trustee failed to defend the case. The appellant argued that the lower court erred in classifying him as a co-advisor rather than a consultant and failed to prove additional services with documents. The court rejected these claims as they did not address the lower court's reasoning and involved factual assessments reserved for the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 32, co. 2 l.fall.; Art. 150 d.lgs. 5/2006; Art. 2697 c.c.; Art. 115 c.p.c.: An appeal must address the ratio decidendi of the lower court, and factual findings on evidence are within the trial judge's exclusive domain, not the appellate court's.

Parole chiave

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bankruptcy trustee fees co-advisor classification proportionality principle factual findings review non-appealable facts contumacy of trustee inadmissible appeal compenso del curatore fallimentare

Disposizioni normative citate

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Art. 32, co. 2 l.fall.
5/2006, per avere il tribunale (come il g.d.) erroneamente qualificato il ricorrente “coadiutore” (piuttosto che “consulente contabile”) del curatore e applicato ad una procedura aperta nel 2004 l’art. 32, co. 2 l.fall. come novellato dal d.lgs.
Art. 150 d.lgs. 5/2006
e dell’art. 150 d.lgs. 5/2006, per avere il tribunale (come il g.d.) erroneamente qualificato il ricorrente “coadiutore” (piuttosto che “consulente contabile”) del curatore e applicato ad una procedura aperta nel 2004 l’art.
Art. 2697 c.c.
Art. 115 c.p.c.
U, 20867/2020), per altro verso fa leva sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., che però non era applicabile in ragione della dichiarata contumacia della curatela, né tantomeno potrebbe essere applicato rispetto al parere favorevole espresso dal curatore sull’istanza di liquidazione;
Art. 13, co. 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R.
art. 380 bis c.p
a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c.
art. 150 d.lgs. 5/2006
e dell’art. 150 d.lgs. 5/2006, per avere il tribunale (come il g.d.) erroneamente qualificato il ricorrente “coadiutore” (piuttosto che “consulente contabile”) del curatore e applicato ad una procedura aperta nel 2004 l’art.
artt. 2697 c.c
con il secondo mezzo si lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c.
art. 115 c.p
U, 20867/2020), per altro verso fa leva sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., che però non era applicabile in ragione della dichiarata contumacia della curatela, né tantomeno potrebbe essere applicato rispetto al parere favorevole espresso dal curatore sull’istanza di liquidazione;

Giurisprudenza citata

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Cass. 27629/2017
Cass. 1229/2019
il motivo è inammissibile poiché – oltre a risultare assorbito per un profilo dalla prima ratio decidendi sopra richiamata – per un verso involge un accertamento di fatto sulle risultanze probatorie che è riservato al giudice del merito (ex plurimis Cass. 1229/2019, 27033/2018, 29404/2017, 16056/2016; cfr.
Cass. 27033/2018
Cass. 29404/2017
Cass. 16056/2016
Cass. Sez. U, 20867/2020
Cass. Sez. U, 20867/2020), per altro verso fa leva sul principio di non contestazione ex art.
Cass. Sez. U, 4315/2020
Cass. Sez. U, 4315/2020).
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 24631-2020 proposto da: LI ROSI ENRICO, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato COSIMO FERRO; - ricorrente - contro CURATELA DEL FALLIMENTO COFIAL SCARL; - intimata - avverso il decreto del TRIBUNALE di GELA, depositato il 22/07/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'01/03/2022 dal Consigliere Relatore Dott. Paola Vella. F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24631/2020 Numero sezionale 2333/2022 Numero di raccolta generale 10129/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 Rilevato che:

1. Il Tribunale di Gela ha rigettato il reclamo ex art. 26 l.fall. proposto da Enrico Li Rosi contro il decreto con cui il g.d. al Fallimento CO.FI.AL. s.c a r.l. aveva respinto la sua istanza di liquidazione di un ulteriore compenso per l'attività prestata quale coadiutore fiscale della procedura, ritenendo che la liquidazione di «ulteriori somme», rispetto a quelle già percepite, avrebbe violato il «principio di ragionevole proporzione che regola la liquidazione del compenso del curatore e dei suoi eventuali coadiutori»; 1.1. avverso il suddetto decreto il Li Rosi ha proposto due motivi di ricorso straordinario per cassazione, poi corredato da memoria; il Fallimento intimato non ha svolto difese; 1.2. a seguito di deposito della proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata ritualmente fissata l'adunanza della Corte in camera di consiglio; Considerato che:

2. con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.32 l.fall. e dell’art. 150 d.lgs. 5/2006, per avere il tribunale (come il g.d.) erroneamente qualificato il ricorrente “coadiutore” (piuttosto che “consulente contabile”) del curatore e applicato ad una procedura aperta nel 2004 l’art. 32, co. 2 l.fall. come novellato dal d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile alle procedure fallimentari aperte dopo il 16 luglio 2006; 2.1. il motivo è inammissibile poiché non si confronta con la ratio decidendi del tribunale, il quale, dopo aver dato atto che il Li Rosi era stato nominato dal g.d. dell’epoca “consulente contabile della procedura” e che tale qualifica era stata «correttamente inquadrata dal g.d. in quella del coadiutore del curatore ex art. 32, co. 2, l.f.» – questione di merito che non può essere rimessa in discussione in questa sede – ha espressamente ritenuto, in linea con la giurisprudenza di questa Corte, che la novella del 2006, laddove stabilisce che «Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore», integri la mera «esplicitazione di Ric. 2020 n. 24631 sez.

M1 - ud. 01-03-2022 -2- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24631/2020 Numero sezionale 2333/2022 Numero di raccolta generale 10129/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 un principio, già̀ desumibile sulla base della normativa anteriore, secondo cui il compenso da riconoscere al coadiutore, in quanto ha ad oggetto l'espletamento di funzioni proprie dal curatore fallimentare, dev'essere posto in rapporto di proporzione a quello spettante a quest'ultimo» (Cass. 27629/2017); di conseguenza, ha ritenuto che il compenso liquidato nel 2009 al Li Rosi, nella misura di € 13.500,00 oltre accessori, fosse complessivo ed esaustivo, perché proporzionato al compenso liquidabile ai due curatori succedutisi nella gestione della procedura (in misura compresa tra un minimo di € 34.332,25 e un massimo di € 53.694,04);

3. con il secondo mezzo si lamenta la violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., per avere il tribunale ritenuto non provata documentalmente l’ulteriore attività prestata (e non remunerata con il compenso già liquidato), reputando non sufficiente a tal fine la «mera elencazione» contenuta nel reclamo, «corredata solo dal rinvio alle affermazioni» dell’istanza del curatore, che a sua volta richiamava «l’istanza di liquidazione dei compensi del medesimo professionista (…) che si limit a a riportare sempre lo stesso elenco, non documentato, in una notula di parte»; 3.1. il motivo è inammissibile poiché – oltre a risultare assorbito per un profilo dalla prima ratio decidendi sopra richiamata – per un verso involge un accertamento di fatto sulle risultanze probatorie che è riservato al giudice del merito (ex plurimis Cass. 1229/2019, 27033/2018, 29404/2017, 16056/2016; cfr.

Cass. Sez. U, 20867/2020), per altro verso fa leva sul principio di non contestazione ex art. 115 c.p.c., che però non era applicabile in ragione della dichiarata contumacia della curatela, né tantomeno potrebbe essere applicato rispetto al parere favorevole espresso dal curatore sull’istanza di liquidazione;

4. segue la declaratoria di inammissibilità del ricorso senza condanna alle spese, in assenza di difese dell’intimato; Ric. 2020 n. 24631 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -3- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 4 2 9 d 4 a c 5 3 8 4 e 8 e 3 4 c 2 d 5 8 a f a 9 1 6 1 c 5 5 e Numero registro generale 24631/2020 Numero sezionale 2333/2022 Numero di raccolta generale 10129/2022 Data pubblicazione 29/03/2022 5. ricorrono i presupposti processuali per il cd. raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 (cfr. Cass. Sez. U, 4315/2020).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del d.P.R. 115/02, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 01/03/2022 Il Presidente dott. Massimo Ferro Ric. 2020 n. 24631 sez. M1 - ud. 01-03-2022 -4- F i r m a t o D a : G U G L I O T T A M A R I K A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 7 9 9 9 6 6 d 1 e b b 7 e 6 b 8 8 4 a d 7 1 5 5 f 4 0 e 1 6 d - F i r m a t o D a : F E R R O M A S S I M O E m e s s o D a : A