Court annuls judgment declaring non-competence due to lack of concurrent proceedings, restoring jurisdiction to original court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the Tribunal of Reggio Emilia's decision declaring the claim inadmissible due to pending litigation. The appellant argued that a prior case was still pending, but the court found the lower court failed to verify the actual status of the proceedings. Consequently, the court restored jurisdiction to the original tribunal because the condition of concurrent pendency was not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 39, cod. proc. civ.; Art. 42, cod. proc. civ.: A declaration of pending litigation (litispendenza) is only valid if both judgments are actually pending simultaneously; if the first judgment terminates the prior proceedings without a new filing, the condition for litispendenza fails and the original court retains jurisdiction.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 14845-2021 proposto da: SERRAO SAS DI CLARA SERRA°, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in BOLOGNA, VIA MAZZINI, presso lo studio dell'avvocato BRUNA BENFENATI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AIG EUROPE SA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati MARIACHIARA BRUNE I I I, GIOVANNI MARIO B OTTAZZ OLI ; - resistente - contro PREITE FRANCESCA; -intimata - per regolamento di competenza avverso la sentenza n. 517/2021 del TRIBUNALE di REGGIO EMILIA, depositata il 22/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 24/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
PAOLO PORRECA; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. LUISA DE RENZIS che chiede alla Corte di Cassazione, di dichiarare l'inammissibilità del ricorso e per l'effetto di confermare la sentenza n. 517/2021 del Tribunale di Reggio Emilia. Ric. 2021 n. 14845 sez. M3 - ud. 24-02-2022 -2- Rilevato che la s.a.s. Serrao, di Serrao Clara, propone regolamento di competenza, sulla base di tre motivi, corredati da memoria, avverso la sentenza n. 517 del 2021 del Tribunale di Reggio Emilia esponendo che: -aveva convenuto l'avvocato Francesca Preite deducendo la sua responsabilità professionale nella causa di appello, presso la Corte di Bologna, avverso la sentenza n. 145 del 2015 del Tribunale di Modena; -si era costituita AIG Europe, quale compagnia di assicurazione chiamata in manleva dall'avvocato Preite; - il Tribunale di Reggio Emilia aveva dichiarato la «inammissibilità della domanda per litispendenza», quale eccepita dalla società AIG Europe, con l'omologa richiesta risarcitoria proposta dalla medesima attrice, nei confronti della stessa convenuta e con eguale chiamata in garanzia, nella causa iscritta al n. di R.G. 6396 del 2018 dello stesso Tribunale, rimarcando che al di là dei singoli fatti storici costitutivi, la conclusione era necessitata, stante la proiezione del correlativo giudicato sul dedotto e sul deducibile; resiste con memoria AIG; non ha svolto difese l'avvocato Preite; il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte;
Rilevato che con il primo motivo si prospetta l'insussistenza della litispendenza poiché sull'evocata domanda svolta nella causa R.G. n. 6396 del 2018, .davanti al Tribunale di Reggio Emilia, quest'ultimo aveva pronunciato dichiarazione d'incompetenza dando termine per la riassunzione ex art. 50, cod. proc. civ., senza che questa fosse avvenuta, con conseguente estinzione del relativo giudizio; con il secondo motivo si prospetta la contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata, poiché il Tribunale avrebbe mancato di considerare che i fatti costitutivi della responsabilità professionale, quali prospettati nei due processi richiamati ai fini della litispendenza, erano diversi, sia pure nel quadro di un'unica vicenda professionale; con il terzo motivo si prospetta l'errore procedurale del Tribunale che avrebbe ultroneamente statuito anche sul merito nonostante e dopo la pronuncia affermativa, in rito, della litispendenza;
Rilevato che preliminarmente deve osservarsi che, come risulta dalla produzione documentale della parte resistente costituita, la ricorrente ha proposto altresì appello avverso la sentenza qui impugnata, con riguardo alle statuizioni ritenute tali nel merito, richiamate nella terza censura; deve riaffermarsi il principio per cui la decisione dichiarativa della litispendenza è impugnabile soltanto con il regolamento necessario di competenza, come si evince dall'art. 42, cod. proc. civ., che si riferisce alla pronuncia emanata ai sensi dell'art. 39, cod. proc. civ., con cui è prevista e definita la litispendenza (Cass., 29/09/2005, n. 19131, che precisa come la norma si applichi, altresì, alle sentenze emesse in appello, in quanto essa non distingue fra sentenze emesse in primo o secondo grado); il Tribunale ha statuito, in rito, la ritenuta "inammissibilità" della domanda per litispendenza, sicché ogni ulteriore considerazione sul merito è "tamquam non esset", essendosi così spogliato della "potestas iudicandi", e l'unico mezzo d'impugnazione esercitabile è il regolamento di competenza in scrutinio (Cass., Sez.
U., 20/02/2007, n. 3840, e succ. conf. tra cui Cass., Sez. U., 01/02/2021, n. 2155); nel merito, il primo motivo è fondato, con assorbimento dei restanti; come desumibile dagli atti processuali sintetizzati e prodotti con specifiche indicazioni, la domanda a titolo di responsabilità professionale svolta nel procedimento R.G. 6396/2018, del Tribunale di Reggio Emilia, è stata definita dall'ordinanza n. 2140 del 2020, dell'indicato giudice di prime cure, che, sul punto (cfr. pagg. 1, 5-7), ha pronunciato la propria incompetenza dando termine per la riassunzione; la pronuncia in parola era peraltro già adottata al momento della decisione in questa sede resa oggetto di gravame, né risulta che fosse stata dimostrata la diversa pendenza davanti al giudice di prima istanza; in memoria parte ricorrente dà atto e documenta che sulla domanda in parola vi è stata tardiva riassunzione, con dichiarazione di estinzione da parte della Corte di appello (indicata come giudice della riassunzione), e susseguente ricorso per cassazione con cui si è viceversa dedotto che si trattava, diversamente, di ricorso autonomo e non riassuntivo: dal che il giudicato sulla mancata riassunzione, salva valutazione della sussistenza di autonoma, distinta e successiva domanda;
è opportuno rimarcare che la litispendenza presuppone, appunto, la contemporanea pendenza dei due giudizi coinvolti - tenendosi conto delle sopravvenienze processuali (cfr., ad es., Cass., 17/09/2015, n. 18252) - sicché, anche in caso di definizione con pendenza del termine d'impugnazione, così come di riassunzione, la suddetta contestualità non sussiste e questa insussistenza rende erronea l'eventuale conclusione affermativa ai sensi dell'art. 39, cod. proc. civ. (Cass., 18/10/1995, n. 10857, Cass., 13/11/2000, n. 14703, Cass., 26/01/2006, n. 1626); la pronuncia della litispendenza, nei termini in cui è stata formulata, dev'essere cassata; va quindi affermata la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, in riforma della sentenza impugnata; spese secondo soccombenza;
P.Q.M.
La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, annulla la sentenza impugnata e dichiara la competenza del Tribunale di Reggio Emilia, condannando parte resistente alla rifusione delle spese di parte ricorrente liquidate in complessivi 2.200,00 euro, oltre 200,00 euro per esborsi, 15% di spese forfettarie e accesso