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Ordinanza Interlocutoria — n. 10101/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court to verify postal receipt notice ritual for tax collection.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10101/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remitted the case to the lower tribunal to verify the ritual validity of the tax collection notice. The taxpayer argued that the postal service failed to complete the receipt notice, preventing confirmation of delivery, while the tax agency claimed the notification was valid and the statute of limitations had not expired. The court decided to send the file back for a full factual review regarding the procedural defect in the notification process.

Regesto Legislator

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Art. 140 c.p.c.; Art. 60 comma 1 lett. b-bis D.P.R. 600/1983: When a procedural defect in the notification of a tax collection act prevents certainty regarding actual receipt, the court must remand the case to verify the ritual validity of the notification.

Parole chiave

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tax collection notification postal receipt defect procedural ritual validity statute of limitations remittal for factual review tax prescription administrative procedure notificazione viziata

Disposizioni normative citate

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Art. 140 c.p.c.
Art. 60 comma 1 lett. b-bis D.P.R. 600/1983
Art. 360 primo comma nr 3 c.p.c.
Art. 2946 c.c.
art 2946 c.c
Escludeva poi alla luce dell'orientamento prevalente presso la Suprema Corte, / che la prescrizione per tributi erariali recati da cartelle non impugnati era quella ordinaria decennale prevista dall'art 2946 c.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 30475-2020 proposto da: CRISAFI ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO REGINA MARIA PIA, 3, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCA ROMANA TOMASELLI, che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 063633910019, AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis; - resistenti - avverso la sentenza n. 1165/2/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MAURA CAPRIOLI. Ric. 2020 n. 30475 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- Rg 30475/2020 FATTO e DIRITTO Considerato che: Rosa Crisafi impugna per cassazione la decisione della CTR del Lazio che aveva accolto , con sentenza nr 1165/2020 l'appello dell'Agenzia delle entrate-Uffcio riscossione avverso la decisione resa dalla CTP di Roma . Il giudice di appello ,riformando la pronuncia di prime cure,aveva ritenuto illegittimo l'avviso di intimazione di pagamento con il quale era stato il versamento della somma di C 6570,00 per omesso pagamento Irpef relativo all'anno di imposta 1982 .

La CTR aveva osservato, alla stregua della documentazione prodotta, la ritualità della notifica della cartella eseguita nei confronti della contribuente e che pertanto l'intimazione di pagamento era stato eseguito poco prima della scadenza del decennio sicchè la mancata impugnazione dell'atto presupposto aveva consolidato la pretesa tributaria ivi recata impedendo di tenere conto del tempo trascorso. Escludeva poi alla luce dell'orientamento prevalente presso la Suprema Corte, / che la prescrizione per tributi erariali recati da cartelle non impugnati era quella ordinaria decennale prevista dall'art 2946 c.c. salvo che la legge non disponga diversamente, termine questo che nella specie non era decorso.

L'Ufficio si è costituito solo formalmente. Con un primo motivo si deduce l'errata e falsa applicazione dell'ad 140 c.p.c. e dell'art 60 comma primo,lett B-Bis del D.P.R. 600/1983 in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la CTR del Lazio ritenuta rituale la notifica della cartella sottesa all'atto di intimazione. Si sostiene che il procedimento notificatorio non si sarebbe correttamente concluso per avere l'agente postale omesso di compilare l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa sicchè non sarebbe dato sapere con certezza se i il destinatario avesse effettivamente ricevuto l'atto o se l'atto fosse pervenuto nella sua sfera di conoscibilità.

Con un secondo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 2946 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per non avere la CTR ritenuta prescritta la pretesa erariale portata dalla cartella di pagamento non opposta. Il Collegio ritiene opportuno/alla luce delle contestazioni sollevate in merito alla contestata ritualità della notifica con particolare riferimento all'avviso di ricevimento della raccomandata informativa acquisire il fascicolo di merito.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa sul ruolo per le finalità di cui in motivazione. Roma 9.2.2022 Il Pr sident (