Cassation court remands case to new role due to taxpayer's appeal against denial of expedited tax dispute resolution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation remanded the case to a new role because the taxpayer filed an appeal against the tax agency's refusal to grant expedited resolution. The taxpayer argued the tax assessment was an impositive act subject to expedited procedures, while the agency maintained it was merely a collection act for a prior period's debt. The court found the taxpayer's procedural right to challenge the expedited denial required a fresh hearing to properly evaluate the legal nature of the act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 6 comma 12 D.L. 119/2018; Art. 360 cod. proc. civ.: When a taxpayer appeals the denial of expedited tax dispute resolution, the court must remand the case to a new role to formulate a new proposal for the expedited procedure.
Parole chiave
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ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17230-2018 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; ricorrente - contro RAIFFEISENKASSE UBERETSCH GENOSSENSCHAFT, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell'avvocato MARCO GIONTELLA, che la rappresenta e difende; - controrícorrente - LA contro RAIFFEISENKASSE UBERETSCH GENOSSENSCHAFT, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARDINAL DE LUCA 10, presso lo studio dell'avvocato MARCO GIONTELLA, che la rappresenta e difende; - ricorrente successiva - contro AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; -con troricorrente - avverso la sentenza n. 22/2/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di II GRADO di BOLZANO, depositata il 06/04/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente ricorreva avverso una cartella di pagamento emessa dall'Agenzia delle entrate a seguito di accertamento formale dell'Agenzia delle entrate ex art. 36 bis del d.P.R. n. 600 del 1973 in relazione ad un credito d'imposta indicato nel modello unico del 2013 come credito dell'anno precedente, la cui indicazione nella dichiarazione del 2012 era stata omessa; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale rigettava l'appello Ric. 2018 n. 17230 sez.
MT - ud. 27-01-2022 -2- /A( dell'Agenzia delle entrate affermando che il contribuente, in sede contenziosa, può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria dell'amministrazione finanziaria (anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di mero controllo automatizzato) allegando errori, di diritto o di fatto, commessi nella redazione della dichiarazione, incidenti sull'obbligazione tributaria, in quanto la dichiarazione dei redditi costituisce mera dichiarazione di scienza. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità dell'udienza depositava memoria con la quale evidenziava di aver proposto ricorso avverso il diniego della definizione agevolata.
In effetti, la direzione provinciale di Bolzano dell'Agenzia delle entrate si era espressa per il diniego della definizione agevolata della controversia tributaria in quanto la cartella di pagamento n. 21 2016 00035792 23 (2012) costituiva atto di mera riscossione relativa al recupero di un credito proveniente dal precedente periodo d'imposta per il quale la dichiarazione risulta omessa. Con ricorso affidato a due motivi di impugnazione la parte contribuente impugnava tale diniego della definizione agevolata della controversia ex art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018 convertito in legge n. 136 del 2018.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l'Agenzia delle entrate denuncia violazione e falsa applicazione dell'artt. 2, comma 8 bis, del d.P.R. n. 322 del 1998 per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente ritenuto che il contribuente potesse emendare la sua dichiarazione dei redditi pur trattandosi non di una mera dichiarazione di scienza ma di una dichiarazione di volontà soggetta a termini decadenziali in quanto l'indicazione nel quadro Ru della dichiarazione dei redditi è volta a mutare la base imponibile e contestualmente a inserirvi il credito d'imposta e la stessa Cass S.U. n. 13378 del 2016, citata dalla sentenza impugnata precisa che il principio della generale ed illimitata Ric. 2018 n. 17230 sez.
MT - ud. 27-01-2022 -3- emendabilità della dichiarazione fiscale incontra il limite delle dichiarazioni destinate a rimanere irretrattabili per il sopravvenire di decadenze. Con il primo motivo di impugnazione avverso il diniego della definizione agevolata della controversia ex art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, la parte contribuente lamenta illegittimità del diniego della definizione agevolata, perché in contrasto con l'art. 6, comma 1, del D.L. n. 119 del 2018 in quanto l'atto riveste la natura di atto impositivo.
Con il secondo motivo di impugnazione avverso il diniego della definizione agevolata della controversia ex art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018, convertito in legge n. 136 del 2018, la parte contribuente lamenta infondatezza del diniego poiché contrastante con le circolari dell'Agenzia delle entrate n. 6 del 10 aprile 2019 e n. 48/E del 24 ottobre 2011. Il Collegio ritiene la necessità di rinviare a nuovo ruolo per formulare una nuova proposta in ragione del ricorso proposto della parte contribuente con il quale ha impugnato il suddetto diniego della definizione agevolata della controversia ex art. 6, comma 12, del D.L. n. 119 del 2018 convertito in legge n. 136 del 2018.
P.Q.M.
La Corte rinvia a nuovo ruolo per la formulazione di una nuova proposta. Così deciso nella camera di consiglio del 27 gerinaio 2022. Il Presidente Mau o Mocci rst'K,S4TATA l ANC {ANI, 29 MAR 2022