Cassation court remands case to lower court to acquire missing file regarding tax liability transfer rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal by remanding the case to a new hearing to acquire the lower court's file, which was absent from the records. The Agency of Customs and Monopolies challenged a regional tax commission decision that absolved a bookmaker of joint liability for a 2009 tax year, arguing the Constitutional Court ruling only exempted data centers. The court noted the necessity of reviewing the factual record before addressing the legal interpretation of tax liability transfer rules.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 3 d.lgs. 504/1998; Art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010; Corte cost. n. 27/2018: When a lower court's decision on tax liability transfer requires review of the factual record, the case must be remanded to acquire the missing file before applying the constitutional interpretation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 31556-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, AGENZIA DELLE ENTRATI in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro STANLEYBET MALTA LIMITED, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, V. CRESCENZIO 69, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA FELIZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA AGNELLO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1254/6/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 03/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 31556 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 31556/2020 Agenzia delle dogane e dei monopoli c/ Stanleybet Malta Limited Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane e dei monopoli ricorre contro la Stanleybet Malta Limited (SBM) per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale e notificato al sig. Santoni e al coobbligato Stanleybet Malta Ltd, quali responsabili solidali per il pagamento dell'imposta unica su giochi e lotterie anno 2009, ha accolto l'appello della società.
Ciò in applicazione della sentenza della Corte costituzionale (n. 27/2018) che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 e dell'art. 1 comma 66 lett. B) I. 220/2010, nella parte in cui prevedono anche nelle annualità d'imposta precedenti al 2011 i soggetti passivi dell'imposta siano le ricevitorie operanti per conto di bookmakers privi di concessione, in ragione dell'impossibilità per i titolari delle ricevitorie di traslare l'imposta per siffatti esercizi. Vertendosi nella fattispecie di imposta dell'anno 2009, l'accertamento nei confronti del centro trasmissione dati (CTD) gestito per conto di terzi comporta l'insussistenza dell'obbligazione principale e di quella solidale.
Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per Cassazione. Stanleybet Malta Limited (SBM) si costituisce con controricorso, eccependo l'infondatezza del ricorso, a fronte dell'esatta interpretazione da parte della CTR del principio di diritto, come affermato da Corte cost. n. 27/2018, che, in considerazione dell'unicità dell'accertamento, venendo meno la soggettività passiva di CTD, ha ritenuto caducata anche la responsabilità solidale del bookmaker. 1.Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018 ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker.
Considerato che: Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 13 gennaio 2022 Il P esidente Dott. auro Mo dci afge