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Ordinanza Interlocutoria — n. 10096/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court to acquire missing file for review of tax notice validity.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10096/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new hearing to acquire the complete case file, which was absent from the records. The lower court had upheld a tax assessment against Goldbet SPA, a successor to the original debtor, relying on a transfer of business branch recorded in 2015. The Agency of Customs argued the tax notice was properly motivated and compliant with ministerial models, but the missing file prevented the Court from fully evaluating the procedural and substantive grounds of the appeal.

Regesto Legislator

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Art. 7 della legge n. 212 del 2000; Art. 25 DPR 602/73: When a tax notice references an external act to establish liability, that act must be attached unless the taxpayer already had formal knowledge of it; if the complete file is missing, the case must be remanded for acquisition.

Parole chiave

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tax assessment validity successor liability missing case file procedural remand tax notice motivation domicilio di pagamento azione creditoria caso di garanzia bancaria

Disposizioni normative citate

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Art. 7 della legge n. 212 del 2000
Pertanto, la CTR, richiamando l'art. 7 della legge n.
Art. 25 DPR 602/73
Art. 6 DM 321/1999
Art. 360 n.3 c.p.c.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 25343 del 11/10/2018
7 I- 212/2000 dell'art.25 DPR 602/73 e art.6 DM 321 1999, ex art.360 n.3 c.p.c., essendo la cartella conforme al modello ministeriale e adeguatamente motivata, fondato (Cass. n. 25343 del 11/10/2018, n.1111 del 18/01/2018).
Cass. n. 1111 del 18/01/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 7849-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro GOLDBET SPA; avverso la sentenza n. 6320/18/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA depositata il 19/07/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 07849 sez. MT - ud. 13-01-2022 -2- Rg 7849/2020 Agenzia delle dogane c/ Goldbet SPA Ritenuto che: L'Agenzia delle dogane ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento, emesso a seguito di verifica fiscale e notificato alla società Goldbet Sportwetten Gmbh, ha accolto l'appello proposto dalla società Goldbet S.p.A, riformando la sentenza di primo grado. Il Giudice di prime cure aveva ritenuto sussistente la legittimazione passiva della Goldbet S.R.L in quanto cessionaria di ramo d'azienda della Golbet Sportwetten Gmbh, a seguito della cessione registrata il 17/12/2015 e, pertanto, solidalmente responsabile.

La resistente aveva impugnato la cartella di pagamento denunciando: l'insussistenza della propria legittimazione passiva, l'insufficiente motivazione dell'atto e la nullità della notifica a mezzo PEC. La C.T.P aveva rigettato il ricorso, ritenendo infondati tutti i motivi. La resistente ha proposto poi appello innanzi alla C.T.R Campania e quest'ultima ha accolto l'appello. La CTR ha affermato che nel corpo della cartella gravata non solo non vi era cenno all'atto di cessione, che pur radicava nel costrutto giuridico dell'Ufficio il preteso vincolo di solidarietà, ma risultava finanche omesso lo stesso nominativo del debitore principale impedendo di comprendere, oltre alle ragioni giustificative del vincolo di solidarietà, a quale soggetto si riferisse la pretesa impositiva.

Solo nel corso del giudizio, a seguito della costituzione dell'Agenzia delle Dogane, emergeva che la cartella era stata notificata alla società Goldbet spa in qualità di cessionaria di azienda della Goldbet Sportwetten Gmdh. Pertanto, la CTR, richiamando l'art. 7 della legge n. 212 del 2000, ha evidenziato che se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, potendo il suddetto principio essere derogato solo nei casi in cui il contribuente abbia già precedentemente acquisito formale conoscenza dell'atto cui si fa rinvio: circostanza nel caso di specie non provata.

Inoltre, la CTR ha sottolineato che la disciplina di settore pone una serie di stringenti condizioni e limitazioni cui subordina l'operatività del principio di sussidiarietà e la cartella esattoriale, in ragione del suo "asfittico corredo motivazionale", è priva " di qualsivoglia appiglio giuridico che consenta di agganciare la pretesa tributaria azionata ad una delle due ipotesi previste dall'art 14 del d. Igs 472/1997 e di giustificarne l'applicazione mediante adeguata dimostrazione dei relativi presupposti". Avverso tale sentenza l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per Cassazione. 1.Con l'unico motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 7 I- 212/2000 dell'art.25 DPR 602/73 e art.6 DM 321 1999, ex art.360 n.3 c.p.c., essendo la cartella conforme al modello ministeriale e adeguatamente motivata, fondato (Cass. n. 25343 del 11/10/2018, n.1111 del 18/01/2018).

Considerato che: Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.