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Ordinanza Interlocutoria — n. 10094/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower tribunal regarding procedural contradiction in tax recovery proceedings for unpaid excise duties.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10094/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court remanded the case to a new role to obtain the merits file for further examination. The lower tribunal had rejected the taxpayer's appeal, ruling that the statutory requirement for procedural contradiction in excise duty cases was violated because all notification acts were served on the same day. The Court found the lower tribunal's reasoning insufficient to justify the dismissal of the Agency's appeal and ordered a return to the lower instance to address the substantive merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3; Art. 12 Law n. 212/2000; Art. 19, comma 4, D.Lgs. n. 504/1995: When a lower court dismisses an appeal based on a violation of procedural contradiction without fully addressing the substantive arguments, the case must be remanded to a new role to acquire the merits file.

Parole chiave

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procedural contradiction excise duty recovery tax appeal dismissal remand to new role fiscal notification timing gas naturale eccezioni processuali tardive ricupero di diritti doganali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l' Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art.
Art. 12 della legge n. 212 del 2000
3, l' Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 212 del 2000 nonché dell'art.
Art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995
212 del 2000 nonché dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 in quanto il contraddittorio preventivo fiscale non si applica in caso di recupero di mancati versamenti.
art. 360 cod. proc. civ
RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 26305-2020 proposto da: AGENZIA DELLE DOGANE (C.F. 97210890584), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SG ENERGIA SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCA BORIERO; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1762/7/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 05/08/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLI. FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso un avviso di pagamento e avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni emessi in conseguenza dell'omesso versamento delle accise sul gas naturale a conguaglio per l'anno 2016 e in acconto per i mesi di novembre e dicembre 2017; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale respingeva l'appello dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli affermando che la necessità del contraddittorio endoprocedirnentale in materia di accise è normativamente imposto e il termine dilatorio di sessanta giorni prima dell'emanazione degli atti finali è fissato a salvaguardia delle ragioni di entrambe le parti: pertanto, poiché nel caso di specie il processo verbale di contestazione e l'avviso di accertamento nonché l'atto di irrogazione delle sanzioni sono stati notificati alla parte contribuente contestualmente nel medesimo giorno, la violazione del contraddittorio endoprocedimentale risulta palese.

L'Agenzia delle dogane e dei monopoli proponeva ricorso affidato ad un unico motivo di impugnazione mentre la parte contribuente si costituiva con controricorso e in prossimità Ric. 2020 n. 26305 sez. MT - ud. 17-12-2021 -2- dell'udienza depositava memoria insistendo per il rigetto del ricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE Con il motivo d'impugnazione, in relazione all'art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3, l' Agenzia delle dogane e dei monopoli denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 12 della legge n. 212 del 2000 nonché dell'art. 19, comma 4, del d.lgs. n. 504 del 1995 in quanto il contraddittorio preventivo fiscale non si applica in caso di recupero di mancati versamenti.

Ritenuto di dover rinviare la causa a nuovo ruolo per acquisire il fascicolo di merito. PQM rinvia la causa a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere la trasmissione del fascicolo di merito. Così deciso nella camera di consiglio del 17 fiicembre 2021. Il Flresidente MLuro Mocci il CA