Cassation court dismisses partial cassation request, remanding case to lower court for proper jurisdictional review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appellant's request for partial cassation of the lower court's order declaring itself incompetent. The appellant, Salus S.R.L., challenged the order only regarding the court's refusal to declare the enforceable title null, while accepting the jurisdictional ruling. The court held that such a partial challenge does not fit the criteria for partial cassation under Article 380-ter of the Code of Civil Procedure and must instead be addressed under Articles 375, paragraphs 1 and 2.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 380 ter c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: A request for partial cassation against an order declaring incompetence is inadmissible if it merely asks the higher court to rule on a separate issue like the nullity of an enforceable title, requiring remand to the lower court for proper procedural handling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
Ciue 10 ORDINANZA i ift-e)R‘44 sul ricorso 11243-2021 proposto da: SALUS S.R.L., rappresentata e difesa dall'Avvocato SALVATORE DI PARDO; - ricorrente - contro D'AMARIO FERDINANDO, rappresentato e difeso dall'Avvocato VINCENZO DE BENEDICTIS; - con troricorrente - sul ricorso 11243/2021 avverso ORDINANZA del TRIBUNALE DI L'AQUILA del 2/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non., partecipata del 16/9/2020 dal Consigliere GIUSEPPE DONGIACOMO; rilevato che la Salus s.r.I., con il ricorso in epigrafe, senza contestare la declaratoria di incompetenza decisa dal tribunale in accoglimento di un'eccezione che la stessa ricorrente aveva sollevato, ha censurato l'ordinanza in epigrafe solo nella parte in cui il tribunale, pur avendo dichiarato la propria incompetenza, ha ritenuto di non dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo opposto, ed ha, quindi, chiesto alla Corte non già di regolare la competenza ma piuttosto di "cassare in parte qua l'ordinanza impugnata"; ritenuto che, a fronte di tale ricorso, la decisione sullo stesso non può essere emessa ai sensi dell'art. 380 ter c.p.c. ma secondo le regole previste, a seconda dei casi, dall'art. 375, commi 1°, n. 1 e n. 5, e 2°, c.p.c.;-2-- la Corte così provvede: rinvia il ricorso a nuovo ruolo. ratt--`- r e20, Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, in data 20 gennaio 2022.
Il Presidente Lorenzo Orilia ) Otpc,sitLt:a , Re 911 e_ Ric. 2021