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Ordinanza Interlocutoria — n. 10085/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands case to public hearing due to lack of immediate evidentiary clarity on tax authority summons.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10085/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the immediate appeal by remanding the case to a public hearing in the Fifth Civil Section. The tax authority argued that the Regional Tax Commission violated procedural rules by refusing to summon the tax authority, claiming this was necessary for a fair trial. The court determined that the legal issue regarding the necessity of such a summons did not present itself as immediately evident from the written records alone. Consequently, the court ordered the case to be returned to a public session for further examination of the facts and arguments.

Regesto Legislator

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Art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.; Art. 39 D.Lgs. 112/1999; The Supreme Court may remand a cassation appeal to public hearing when the alleged violation of procedural rules regarding the summons of the tax authority does not present itself as immediately evident from the written proceedings.

Parole chiave

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tax authority summons Regional Tax Commission procedural nullity cassation appeal remand to public hearing immediate evidentiary clarity ICI tax payment incasso

Disposizioni normative citate

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Art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.
Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate-Riscossione denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n.
Art. 39 del d.lgs. n. 112/1999
Art. 103 cod. proc. civ.
Art. 106 cod. proc. civ.
Art. 269 cod. proc. civ.
Art. 14 del d.lgs. n. 546/1992
Art. 23, commi 1 e 3 del d.lgs. n. 546/1992
art. 380 bis cod. proc. civ
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18616-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C.F. 13756881002), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ALISA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LAI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 77/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 26/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso - con un motivo - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata il 26 febbraio 2020, la quale, in controversia su impugnazione da parte della ALISA s.r.l. di intimazione di pagamento per l'ICI relativa all'anno 1999, ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto della regolarità del contraddittorio processuale, non occorrendo la chiamata in causa dell'ente impositore. Resiste con controricorso la società contribuente.

Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate-Riscossione denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 del d.lgs. n. 112/1999, 103, 106 e 269 cod. proc. civ., 14 e 23, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR escluso che, nella fattispecie, sussistessero i presupposti per disporre la chiamata in causa dell'ente impositore.

Ritiene il Collegio che la questione prospettata in ricorso, tenuto altresì conto degli ulteriori rilievi difensivi svolti in memoria dalla ricorrente, non si presenti di immediata Ric. 2020 n. 18616 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- evidenza decisoria, di modo che appare opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.

P.Q.M.

La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. Così deciso in Roma l'8 febbraio 2022. Il President