Ordinanza Interlocutoria — n. 10084/2022 — snciv · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18614-2020 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C. F.13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ALISA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LAI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 100/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 380 bis cod. proc. civ; Ordinanza Interlocutoria — n. 10084/2022 — snciv · Corte di Cassazione: Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate-Riscossione denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 del d.lgs. n. 112/1999, 103, 106 e 269 cod. proc. civ., 14 e 23, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR escluso che, nella fattispecie, sussistessero i presupposti per disporre la chiamata in causa dell'ente impositore.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 18614-2020 proposto da: ADER - AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE (C. F.13756881002, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro ALISA SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell'avvocato DANIELE MANCA BITTI, rappresentata e difesa dall'avvocato GIUSEPPE LAI; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 100/5/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SARDEGNA, depositata il 05/03/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'08/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.
ANTONIO FRANCESCO ESPOSITO. Rilevato che: L'Agenzia delle entrate-Riscossione ha proposto ricorso - con un motivo - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Sardegna, depositata il 5 marzo 2020, la quale, in controversia su impugnazione da parte della ALISA s.r.l. di intimazione di pagamento per l'IC relativa all'anno 2002, ha confermato la decisione di primo grado sul presupposto della regolarità del contraddittorio processuale, non occorrendo la chiamata in causa dell'ente impositore. Resiste con controricorso la società contribuente.
Sulla proposta del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale. La ricorrente ha depositato memoria. Considerato che: Con unico mezzo l'Agenzia delle entrate-Riscossione denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità della sentenza per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 39 del d.lgs. n. 112/1999, 103, 106 e 269 cod. proc. civ., 14 e 23, commi 1 e 3, del d.lgs. n. 546/1992, per avere la CTR escluso che, nella fattispecie, sussistessero i presupposti per disporre la chiamata in causa dell'ente impositore.
Ritiene il Collegio che la questione prospettata in ricorso, tenuto altresì conto degli ulteriori rilievi difensivi svolti in memoria dalla ricorrente, non si presenti di immediata Ric. 2020 n. 18614 sez. MT - ud. 08-02-2022 -2- evidenza decisoria, di modo che appare opportuno rimettere la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile.
P.Q.M.
La Corte rimette la causa alla pubblica udienza della quinta sezione civile. Così deciso in Roma 1'8 febbraio 2022. Il Presidente L