Italian tax court remands case to lower section for review of tax revenue declaration violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by the Revenue Agency against a regional tax commission decision. The agency argued that the lower court violated specific tax code articles regarding undeclared income and contributions. Consequently, the court found the conditions for immediate resolution in chambers were not met and remanded the matter to the Fifth Civil Section for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: When a tax appeal lacks the requisite conditions for summary resolution in chambers, the court must remand the case to the competent section for a full hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23028-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro SOCIETA' INDUSTRIALE GRAFICA EDITORIALE - SIGE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato VINCENZO TARANTO; - COntfOriCOrrellte - avverso la sentenza n. 2140/6202() della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, depositata il 22/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co:
MARCELLO MARIA FRACANZANI. RILEVATO che la Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Sicilia - Catania che ha confermato la pronuncia della CTP di Catania, ove erano state accolte le ragioni della contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione di ricavi non dichiarati per contributi in conto esercizio; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione artt. 109 e 85 d.P.R. n.917/86; art. 45, terzo comma, 1. n. 448/1998; che il ricorso è collegato con i giudizi r.g.n. 23049/2020, 21547/2020, 23057/2020 già trasmessa alla V Sezione di questa Corte, oltre al ricorso r.g.n. 22892/2020, in corso di trasmissione; che non sussistono le condizioni di cui all'art. 375 c.p.c. per la definizione del ricorso in camera di consiglio;
PQM La Corte rimette l'affare alla V Sezione civile. Così deciso