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Ordinanza Interlocutoria — n. 10082/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses preliminary objection and remands case to new hearing due to incomplete joint appeal filing.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10082/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the preliminary objection raised by the Tax Agency regarding the Regional Tax Commission's decision. The Commission had rejected the taxpayer's claim that the home search lacked sufficient grounds while accepting his argument about incorrect profit attribution based on shareholding percentages. The Court ruled that the preliminary objection under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure was filed only by the taxpayer, omitting the Tax Agency's separate appeal, necessitating a remand to a new hearing to regularize the joint submission.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; The preliminary objection under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure must be filed jointly by all parties appealing the same judgment; failure to include all appellants renders the objection inadmissible and requires remand to a new hearing.

Parole chiave

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preliminary objection joint appeal filing Code of Civil Procedure remand to new hearing inadmissible objection reddito dei genitori inchiesta per sottrazione d'imposta valutazione del reddito

Disposizioni normative citate

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Art. 380-bis c.p.c.
il Collegio preliminarmente rileva che la proposta ex art. 380 bis c.p.c.
art. 380 bis c.p
il Collegio preliminarmente rileva che la proposta ex art. 380 bis c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 21869-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - Contro VINAI ANGELO; - intimato- avverso la sentenza n. 1363/1/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA LIGURIA., depositata il 22/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO MONDINI. Ric. 2020 n. 21869 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- Premesso che:

1. in causa su avviso di accertamento di maggiori redditi d'impresa emesso dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di Angelo Vinai sulla scorta delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza a seguito di accesso nel domicilio del contribuente, la CTR, ha da un lato, respinto l'eccezione di quest'ultimo, per cui l'autorizzazione all'accesso sarebbe stata data dalla Procura delle Repubblica in assenza del presupposto dei "gravi indizi di violazioni di norma tributarie" di cui all'art.52 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, richiamato dall'art. 33 del d.P.R. 29 settembre 1973, n.600, dall'altro lato, accolto l'ulteriore eccezione secondo cui erroneamente l'intero maggior reddito accertato era stato attribuito al contribuente malgrado che questi fosse titolare del solo 51% delle "quote sociali" essendo le altre quote "ripartite tra Piazza Maria Grazia (cognata) 14%, Piazza Giuseppina (moglie) 20% e Vinai Milena (figlia) 15%" (così punto F di p.7 della sentenza); 1.1. il rigetto della prima eccezione è stato dalla CTR così motivato: "nel provvedimento a firma del Procuratore della Repubblica viene dato atto che le ragioni della richiesta di autorizzazione all'accesso anche domiciliare sono state attentamente vagliate e non si ha motivo di dubitare ciò";

2. avverso la sentenza suddetta hanno proposto ricorso sia il contribuente sia l'Agenzia delle Entrate;

3. il Collegio preliminarmente rileva che la proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata formulata con riguardo al solo ricorso del contribuente e non anche al ricorso dell'Agenzia delle Entrate e che per integrare la proposta occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma