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Ordinanza Interlocutoria — n. 10081/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case to lower court due to missing file for solidary liability review.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10081/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a new hearing. The lower court had ruled that a bookmaker without a license bears solidary tax liability for periods prior to 2010 based on a Constitutional Court interpretation. The Court ordered the acquisition of the lower court's case file, which was absent from the proceedings, before deciding on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; The Court must acquire the lower court's case file before ruling on cassation appeals where the record is incomplete.

Parole chiave

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solidary liability tax collection bookmaker license case file acquisition remand to new hearing Constitutional Court interpretation interlocutory order giochi d'azzardo con poste di denaro

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker.
Art. 3 d.lgs. 504/1998
Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art.
Art. 1 comma 66 I. 220/2010
504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost.
I. 288/1998
Con il secondo motivo si deduce violazione della I. 288/1998.
art. 3 d.lgs. 504/1998
Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale n. 27/2018
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25919-2020 proposto da: LOGISPIN AUSTRIA GMBH , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato VITTORIO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584; - intimata - avverso la sentenza n. 808/4/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA SARDEGNA, depositata il 23/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 25919 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- rg 25919/2020 Logispin Austria GmbH già Goldbet sportwetten GmbH c/ Agenzia delle dogane e dei Monopoli Ritenuto che: Logispin Austria GmbH già Goldbet sportwetten GmbH ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sardegna che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2009 che sulla base della sentenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittima la pretesa tributaria anche nei confronti del bookmaker "il quale, pur se privo di concessione, predispone gli strumenti organizzativi indispensabili per garantire quella raccolta assumendone il relativo rischio d'impresa", per cui ha ritenuto sussistere la responsabilità solidale anche per i periodi precedenti alla I. n. 220 del 2010 in considerazione della sua portata interpretativa.

L'Agenzia delle dogane si costituisce con controricorso. Considerato che:

1. Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. (riportare a pag. 8).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione della I. 288/1998. Considerato che: Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo