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Ordinanza Interlocutoria — n. 10080/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Supreme Court remands tax case to lower court due to missing merit file records.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10080/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court dismissed the cassation appeal against a regional tax commission decision regarding bookmaker solidarity taxes. The petitioner argued that constitutional invalidity rulings limited tax liability to specific data centers, while the tax agency contested this interpretation. The court declined to rule on the merits because the file containing the lower court's reasoning was missing from the records, necessitating a remand for the file's acquisition.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 3 d.lgs. 504/1998: When the cassation court requires the acquisition of the file containing the lower court's reasoning for a proper examination of the appeal, the case must be remanded to a new hearing.

Parole chiave

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cassation appeal dismissal missing file records tax solidarity liability remand to new hearing procedural defect ricorso costituzionale all'estero contenzioso tributario tassa sulle case da gioco

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker.
Art. 3 d.lgs. 504/1998
Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art.
Art. 1 comma 66 I. 220/2010
504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost.
Corte cost. n. 27/2018
220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art.
I. 288/1998
Con il secondo motivo si deduce violazione della I. 288/1998.
art. 3 d.lgs. 504/1998
Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Corte cost. n. 27/2018
220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25839-2020 proposto da: STANLEYBET MALTA LIMITED , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivament e domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 69, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA FELIZIANI, rappresentata e difesa dall'avvocato DANIELA AGNELLO; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 676/18/2020 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 07/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 25839 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- rg 25839/2020 Sanleybet Malta limited c/ Agenzia delle dogane del Monopolio Ritenuto che: Sanleybet Malta /imLogispin ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2009 che sulla base della sentenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittima la pretesa tributaria trattandosi di un caso di solidarietà paritetica L'Agenzia delle entrate si costituisce con controricorso.

1. Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. (riportare a pag. 8).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione della I. 288/1998. Considerato che: Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 26 gennaio 20221 Il Presidente Dott. Mauro Mocci rg 25839/2020 S‘nleybet Malta limited c/ Agenzia delle dogane e dei Monopoli Ritenuto che: Sanleybet Malta /imLogispin ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2009 che sulla base della sentenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittima la pretesa tributaria trattandosi di un caso di solidarietà paritetica L'Agenzia delle dogane si costituisce con controricorso.

1. Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. (riportare a pag. 8).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione della I. 288/1998. Considerato che: Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Roma, 26 gennaio 20221 Il Presid