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Ordinanza Interlocutoria — n. 10079/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands tax liability case to lower court due to missing file for solidary responsibility analysis.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10079/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court dismissed the appeal against the Regional Tax Commission's decision regarding a bookmaker's tax liability. The applicant argued that the tax authority could not impose solidary responsibility on the bookmaker for periods prior to a specific legislative change. However, the court noted that the file from the lower instances was missing from the record. Consequently, the court remanded the case to a new hearing to allow the lower court to review the complete file and determine the tax liability.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Art. 3 d.lgs. 504/1998; When the file from the lower instances is missing from the record, the Cassation Court must remand the case to a new hearing to allow the lower court to review the complete file and determine the tax liability.

Parole chiave

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tax solidary responsibility missing lower file remand to new hearing bookmaker tax liability Cassation procedure tassa sulle case da gioco giochi d'azzardo con poste di denaro assicuratore estero

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker.
Art. 3 d.lgs. 504/1998
Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art.
Art. 1 comma 66 I. 220/2010
504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost.
I. 288/1998
Con il secondo motivo si deduce violazione della I. 288/1998.
art. 3 d.lgs. 504/1998
Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 27/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 23597-2020 proposto da: LOGISPIN AUSTRIA GMBH , in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA NICOLO' TARTAGLIA, 3, presso lo studio dell'avvocato VII 'ORTO LARGAJOLLI, rappresentata e difesa dall'avvocato AUGUSTO DOSSENA; - ricorrente - Contro AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - controricorrente - avverso la sentenza n. 3307/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DELLA PUGLIA, depositata il 06/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2020 n. 23597 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- 23597/2020 Logispin Austria GmbH già Goldbet sportwetten GmbH cl Agenzia delle dogane e dei Monopoli Ritenuto che: Logispin Austria GmbH già Goldbet sportwetten GmbH ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Puglia che in controversia su impugnazione di avviso di accertamento anno 2009 che sulla base della sentenza della Corte costituzionale ha ritenuto legittima la pretesa tributaria anche nei confronti del bookmaker "il quale, pur se privo di concessione, predispone gli strumenti organizzativi indispensabili per garantire quella raccolta assumendone il relativo rischio d'impresa", per cui ha ritenuto sussistere la responsabilità solidale anche per i periodi precedenti alla I. n. 220 del 2010 in considerazione della sua portata interpretativa.

L'Agenzia delle dogane si costituisce con controricorso.

1. Col primo motivo si deduce motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 3 d.lgs. 504/1998 come interpretato dall'art. 1 comma 66 I. 220/2010 e dalla sentenza della Corte cost. n. 27/2018, ex art. 360 n. 3 c.p.c., essendo la pronuncia di incostituzionalità limitata alla posizione di CTD (centro trasmissione dati) il quale non potrebbe traslare l'imposta sul bookmaker. (riportare a pag. 8).

2. Con il secondo motivo si deduce violazione della I. 288/1998. Considerato che: Il Collegio ritiene necessario acquisire il fascicolo dei gradi di merito, non presente in atti, per cui la causa viene rinviata a nuovo ruolo, mandando alla cancelleria per la sua acquisizione.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.