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Ordinanza Interlocutoria — n. 10078/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court to verify taxpayer's domicile for valid service of appeal.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10078/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation remitted the case to the lower court to acquire the case file for verifying the taxpayer's domicile. The Agency of Revenue challenged the Regional Tax Commission's decision, arguing the commission incorrectly accepted evidence of non-taxable funds used to purchase a vehicle and failed to address specific tax expense claims. The court decided to remand the proceedings solely to determine if the taxpayer was properly notified, as this procedural validity is a prerequisite for the appeal's admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.; Art. 380-bis c.p.c.: The Court of Cassation must remand the case to the lower court to verify the taxpayer's domicile for the purpose of validating the service of the appeal.

Parole chiave

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tax appeal admissibility domicile verification service of process validity Cassation remand taxpayer notification crescita in giudicato della tassazione ripresa dell'imposta sul valore aggiunto revisione della tassazione fiscale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, para. 1, no. 4 c.p.c.
Art. 380-bis c.p.c.
Art. 38, para. 4 DPR 600/1973
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Testo completo

a seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 34901-2019 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis ; - ricorrente - contro BOVE ANNA; - intimata - avverso la sentenza n. 6677/7/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 11/07/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. COSMO CROLLA. CONSIDERATO IN FATTO 1.Bove Anna proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso l'avviso con il quale per l'anno di imposta 2008 veniva accertato, ai sensi dell'ad 38 4° comma dpr 600/1973 (accertamento sintetico), il maggior reddito di C 42.270,00 (rispetto a quello dichiarato pari a zero) con conseguente ripresa a tassazione della maggiore Irpef ed addizionale regionale e comunale oltre alle sanzioni.

2. La Commissione Tributaria Provinciale rigettava il ricorso 3 Sull'impugnazione del contribuente, la Commissione Tributaria Regionale del Campania accoglieva l'appello osservando che il contribuente aveva dato prova di aver acquistato l'autoveicolo attraverso i proventi derivanti dalla vendita di un autovettura precedentemente posseduta ed acquistata con un finanziamento.

5. Avverso la sentenza della CTR l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione sulla scorta di due motivi. La contribuente non si è costituita. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art.380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. RITENUTO IN DIRITTO 1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt 38 commi 4 del dPR 600/73, 116 e Ric. 2019 n. 34901 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- 2697 cc in relazione all'ad 360 1° comma nr. 3 cpc, per avere la CTR erroneamente ritenuto che fosse stata fornita idonea prova da parte del contribuente del pagamento con somme non soggette ad imposta dell'acquisto dell'autovettura BMW. 1.1 Con il secondo motivo viene dedotta violazione dell'alt 112 cpc in relazione all'art. 360 1° comma nr 4 cpc ; sostiene che la CTR abbia annullato l'avviso di accertamento anche nella parte della ripresa fiscale che riguarda le spese di mantenimento delle autovetture nonostante il contribuente sul punto nulla abbia dedotto.

2. Al fine di verificare l'elezione di domicilio del contribuente nei giudizi davanti alle Commissioni Tributarie onde valutare la validità della notifica del ricorso per Cassazione deve disporsi l'acquisizione del fascicolo di merito. PQM La Corte, rimette la causa sul ruolo per l'acquisizione del fascicolo di merito. Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 16 dicembre 2021. Il Presidente Antonio Greco , r,-3,,Peettriz