Cassation court dismisses appeal regarding retroactive tax exemption after planning permit annulment and self-cure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the appeal filed by the Municipality of Spoleto against the Regional Tax Commission's decision. The municipality argued that the Regional Tax Commission erred in finding no tax liability for 2010 and 2011, claiming the planning permit was annulled and subsequently cured by the municipality while the case was pending. The court rejected this argument, ruling that the conditions for cassation under Article 375 of the Code of Civil Procedure were not met. Consequently, the case was remitted to the Fifth Civil Section for further proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 5 c.p.c.; Art. 375 c.p.c.: The court of cassation must reject an appeal if the alleged violation of law does not affect the outcome or if the facts are not clearly established, as seen when a planning permit's annulment and subsequent self-cure do not retroactively create a tax liability presumption.
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o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA N). sul ricorso 20690-2019 proposto da: COMUNE DI SPOLETO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA RICCARDO GRAZIOLI LANTE 15/A, presso lo studio dell'avvocato ALESSANDRO MARANGONI, rappresentato e difeso dall'avvocato ALESSANDRO FORMICA; - ricorrente - contro PALLUCCO ROMOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ULPIANO 47, presso lo studio dell'avvocato PAOLO DI CANDILO, rappresentato e difeso dall'avvocato MASSIMO MARCUCCI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 541/1/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONAE dell'UMBRIA, depositata il 27/12/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
MARIA ENZA LA TORRE. Ric. 2019 n. 20690 sez. MT - ud. 16-12-2021 -2- Rg 20690/2019 Comune di Spoleto C/ Pallucco Romolo Ritenuto che: Il Comune di Spoleto ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell'Umbria, 541/01/18 dep. 27.12/2018, che ha respinto l'appello del Comune in relazione alla insussistenza del presupposto impositivo dell'ICl/IMU (nella specie relativo agli anni 2010 e 2011) in fattispecie in cui il PRG è stato annullato e successivamente sanato in autotutela in costanza di giudizio. Si costituisce con controricorso Romolo Pallucco.
Il Comune di Spoleto deposita successiva memoria. Considerato che: Col primo motivo si deduce omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. in relazione all'efficacia retroattiva della sanatoria del PRG del 2008; Col secondo motivo si deduce violazione art. 22 I.r. Umbria n. 5/2014 e art. 12 preleggi ex art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la PGR ritenuto invalido ed inefficace il PRG nonostante dell'adozione di sanatoria con effetto retroattivo a seguito di delibera del consiglio comunale di conformità sismica e l'assenza del presupposto impositivo dell'ICI.
Col terzo motivo si deduce violazione di legge art. 33 e 98 del codice del processo amministrativo e art. 1 comma 2 dlgs. 504/92 e e 23 I. 1150/1942 e art. 53 cost. per avere la CTR ritenuto che per gli anni 2010 e 2011 precedenti alla pronuncia di annullamento del PRG del Comune di Spoleto non sussistesse il presupposto impositivo dell'ICI. Rilevato che non sussistono le condizioni di cui all'art. 375 c.p.c.
P.Q.M.
Rinvia la causa alla sezione quinta civile, dando mandato alla cancelleria per i relativi