Cassation court remands labor dispute case to Labor Section due to procedural incompatibility with current trial format.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court dismissed the INPS's appeal against a lower court ruling that declared a worker invalid for social security benefits. The INPS argued the tribunal erred by awarding benefits without a specific administrative request and incorrectly assigned litigation costs. The court rejected these substantive claims but found the procedural posture incompatible with the current trial format, necessitating a transfer to the Labor Section.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 80, 81 c.p.c.; Art. 388/00: When a case involves specific procedural requirements incompatible with the current trial format, the collegium must order the transmission of the file to the appropriate specialized section rather than deciding the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 11315-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CLEMENTINA PULII, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATRIZIA CIACCI, MANUELA MASSA; - ricorrente - contro SANDRONI SONIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato ENRICO BARCAGL[ONI; - controrkatrente - avverso la sentenza n. 287/2019 del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 18/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
FRANCESCO BUFFA. Ric. 2020 n. 11315 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- Corte di cassazione Sesta sezione civile - Lavoro proc. N. 11315/2020 tra INPS (Parte ricorrente) e Sandroni (Parte controricorrente) Con sentenza del tribunale di Ancona del 18.8.19, resa a seguito di opposizione ad accertamento tecnico preventivo, è stato accertata l'invalidità della lavoratrice in epigrafe al fine della &Dizione del beneficio della maggiorazione contributiva ex art. 80 co. 3 1. 388/00 dal 10.2.18 ed è stato condannato l'INPS al pagamento di metà delle spese (liquidate in euro 1500 per l'intero).
Avverso tale sentenza ricorre l'INPS per tre motivi, cui resiste con controricorso la lavoratrice. Con il primo motivo si deduce violazione del citato art,. 80 e dell'art. 8 1. 533/73, per avere il tribunale riconosciuto il beneficio in difetto di domanda amministrativa specifica per la contribuzione figurative, essendovi stata solo domanda per accertamento tecnico preventivo per l'invalidità, procedimento non applicabile nella specie. Con il secondo motivo si deduce violazione degli articoli 91-92-113-116 -152 att. c.p.c. e 2967 c.c., per avere la sentenza posto a carico dell'INPS le spese del giudizio sebbene nessuna prestazione fosse dovuta dall'INPS.
Con il terzo motivo si deduce violazione degli articoli 101 — 102 — 10 d.l. 203/05 e 3 co. 3 1. 104/92, per avere il tribunale trascurato che la legittimazione passiva non è dell'INPS (che nessuna prestazione deve) ma al più di altri soggetti legittimati a riconoscere i benefici della invalidità. Il Collegio ritiene che non sussistono le condizioni per decidere la controversia secondo il rito adottato e che pertanto la causa deve essere trasmessa alla Sezione Lavoro della Corte. P.q.m. dispone trasmettersi gli atti alla Sezione Lavoro della Corte.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 dicembre 2021. Il Pr