Cassation remands case regarding contribution evasion vs omission sanctions classification to Fourth Section.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe INPS appealed a Bologna appellate court decision that rejected its claim for contribution evasion sanctions in favor of omission sanctions. The court held that the professional had simply failed to report income data within the statutory deadline, constituting omission rather than the more severe evasion offense. Consequently, the Cassation Court dismissed the interlocutory request to define the case in chambers and remitted it to the Fourth Section for further examination.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 116, comma 8, lett. a) e b), L. n. 388 del 2000; The distinction between contribution evasion and omission depends on the specific intent and circumstances of the failure to declare income, requiring a full factual analysis rather than a summary ruling.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13823-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso lo studio dell'avvocato CARLA D'ALOISIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI; - ricorrente - contro AGOSTINI SILVIA, domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentata e difeso dall'avvocato ALESSANDRO LAZZARONI; - controricorrente- avverso la sentenza n. 772/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 04/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 02/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott.
DANIELA CALAHORE. RILEVATO CHE: Silvia Agostini (praticante avvocata non iscritta alla Cassa forense) propose opposizione all'avviso di addebito con il quale l'INPS aveva richiesto il pagamento dei contributi relativi alla sua iscrizione d'ufficio presso la gestione separata INPS per l'anno 2010; il Tribunale di Bologna accolse solo il capo dell'opposizione, proposto in via subordinata, con il quale la parte aveva contestato l'applicazione delle sanzioni previste per l'evasione contributiva anziché quelle previste per l'omissione contributiva di cui alla L n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a); la Corte d'appello di Bologna, dopo aver rigettato l'appello incidentale proposto dalla Agostini relativo alla prescrizione dei contributi, confermato l'obbligo di iscrizione alla gestione separata da parte della stessa, ha rigettato il motivo d'appello principale formulato dnll'Inps relativo all' applicazione, per il ritardato pagamento del regime sanzionatorio di cui alla L. n. 388 del 2000, art. 116, comma 8, lett. a (omissione) e non già quello della lett. b) (evasione); inoltre, ha accolto il secondo motivo relativo alla compensazione solo per metà delle spese di primo grado ed ha disposto la compensazione totale per i due gradi di giudizio; avverso detta decisione l'Inps ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un solo motivo cui ha resistito Silvia Agostini con controricorso;
Ric. 2020 n. 13823 sez. ML - ud. 02-12-2021 -2- la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata; CONSIDERATO CHE: con l'unico motivo di ricorso si denuncia la violazione e o falsa applicazione dell'art. 116, comma 8 lett.
a) e b), 1. n. 388 del 2000 in ragione del fatto che la sentenza impugnata ha ritenuto che nella specie non ricorresse la più grave ipotesi di evasione contributiva, dal momento che era pacifico in fatto che la professionista aveva omesso di comunicare entro i termini previsti i dati reddituali professionali rilevanti ai fini del computo dell'importo dell'obbligazione contributiva; il quarto motivo del ricorso si riferisce a questione che questa sezione ha ritenuto rivestire rilievo nomofilattico (vd. Cass. n. 29120 del 2021 alle cui motivazioni qui si fa espresso rinvio:), per cui non sussistono i presupposti per la definizione in camera di consiglio ai sensi dell'art.375 c.p.c. La Corte rimette la causa alla Quarta Sezione. Così deciso