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Ordinanza Interlocutoria — n. 10070/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian Court remands case to lower court for new proposal due to incomplete arguments on social security liability.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10070/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation remanded the case to a new hearing to allow parties to complete their written submissions. The INPS argued for a stricter penalty for tax evasion, while the defendant claimed the lower court erred on prescription dates and the definition of professional activity. The court decided to send the file back because the INPS's additional argument regarding the nature of the professional activity was not examined in the initial proposal.

Regesto Legislator

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Art. 116, comma 8, lett. a) e b) I. n. 388/2000; Art. 380-bis c.p.c.: When a party's additional argument regarding the legal characterization of facts is omitted in the initial proposal, the court must remand the case for a new proposal.

Parole chiave

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social security liability omission vs evasion prescription period professional activity remand for new proposal art 380-bis cpc incomplete arguments evasione all'obbligo di contribuzione

Disposizioni normative citate

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Art. 116, comma 8, lett. a) e b) I. n. 388/2000
335/2006, da un lato sancendo l'obbligo dell'iscrizione alla predetta gestione ed al versamento della relativa contribuzione per l'anno 2009, dall'altro ritenendo applicabile, diversamente da quanto deciso in sede amministrativa, il regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett.
Art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis cod. proc. civ
art. 2948 c.c

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
n. 1203/2019
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 475-2020 proposto da: INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZ AZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - ricorrente - PIZZOTTI SIMONETTA, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa da se stessa; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore speciale della SOCIETA' DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI INPS (SCCI) SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l'Avvocatura Centrale Dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D'ALOISIO, ANTONIETTA CORETTI, ANTONINO SGROI, EMANUELE DE ROSE, LELIO MARITATO; - controricorrente al ricorso incidentale - avverso la sentenza n. 677/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANIA, depositata il 17/06/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/06/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

NICOLA DE MARINIS. Ric. 2020 n. 00475 sez. ML - ud. 10-06-2021 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 17 giugno 2019, la Corte d'Appello di Catania, in riforma della decisione resa dal Tribunale di Catania, accoglieva solo in parte l'opposizione, viceversa integralmente accolta dal giudice di prime cure, proposta da Simonetta Pizzotti nei confronti dell'INPS avverso l'avviso di addebito emesso a carico della Pizzotti relativamente all'omesso versamento alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, I. n. 335/2006, da un lato sancendo l'obbligo dell'iscrizione alla predetta gestione ed al versamento della relativa contribuzione per l'anno 2009, dall'altro ritenendo applicabile, diversamente da quanto deciso in sede amministrativa, il regime sanzionatorio di cui all'art. 116, comma 8, lett. A) I. n. 388/2000 relativo all'ipotesi non dell'evasione contributiva ma della mera omissione; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'avere questa ritenuto essere l'abitualità dell'esercizio dell'attività professionale presupposto dell'obbligo di iscrizione alla gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, I. n. 335/1995,, essere nella specie tale presupposto provato in via presuntiva in relazione all'iscrizione all'Albo professionale ed all'apertura della partita IVA, ma non essere, la mancata indicazione del reddito relativo nel quadro RR della dichiarazione dei redditi, significativa di una condotta dolosa della Pizzotti, da sanzionarsi dunque quale mera omissione contributiva ex art. 116, comma 8, lett. a), I. n. 388/2000; - che, per la cassazione di tale decisione ricorrevano tanto l'INPS, che affidava l'impugnazione ad un unico motivo cui resisteva, con controricorso, la Pizzotti, nel quale la medesima dava conto del ricorso a sua volta proposto ed articolato su tre motivi, cui resisteva, con controricorso, l'INPS; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; - che l'INPS ha poi depositato memoria;

CONSIDERATO - che, con l'unico motivo, l'Istituto ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art.. 116, comma 8, lett.

a) e b), I. n. 388/2000, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia con cui la Corte territoriale, disattendendo la valutazione dell'Istituto ricorrente circa la riconducibilità della condotta della Pizzotti ad una ipotesi di evasione contributiva, per essere quella condotta configurabile quale occultamento doloso del reddito presupposto dell'insorgere dell'obbligo di contribuzione, ha qualificato la fattispecie come ipotesi di semplice omissione applicandovi il relativo regime sanzionatorio; - che, venendo al ricorso proposto dalla Pizzotti, è a dirsi come, con il primo motivo, la ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell'art. 2948 c.c., imputa alla Corte territoriale di aver erroneamente individuato nel 6.7.2010 e non nel 16 giugno 2010 la data di scadenza dei termini di pagamento della contribuzione, da individuarsi come il dies a quo per il computo del termine quinquennale di prescrizione per il recupero del credito e in virtù di tale errore escluso l'operatività nella specie della prescrizione viceversa decorsa per essere intervenuto nella sfera del debitore l'atto interruttivo; - che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 44, d.l.n. 269/2003, conv. in I. n. 326/2003, 22, I. n. 576/1980, della I. n. 319/1975, e 1, d.lgs. n. 103/1996, lamenta la non conformità a diritto della pronunzia della Corte territoriale nella parte in cui si discosta dall'orientamento che desume dalla decisione di questa Corte n. 1203/2019 per il quale chi esercita occasionalmente un'attività di lavoro autonomo è tenuto al versamento della contribuzione alla Gestione separata solo sulla parte eccedente la soglia dei 5.000.00 euro; - che, con il terzo motivo, la ricorrente prospetta l'incongruità logica e giuridica del riferimento all'abitualità dell'esercizio professionale quale presupposto per l'insorgere dell'obbligo di contribuzione alla Gestione separata, per essere quella nozione già insita nel concetto di esercizio continuativo della professione cui si ricollega l'obbligo di iscrizione alla relativa Cassa di previdenza, ponendosi al più l'alternativa di una scelta tra l'una o l'altra delle opportunità assicurative; che, stante l'omesso esame, in sede di formulazione della proposta, del ricorso avanzato dall'INPS contestualmente inserito nel medesimo fascicolo in cui era incluso il ricorso proposto avverso la medesima sentenza dalla Pizzotti, il Collegio rinvia la causa a nuovo ruolo per il completamento della proposta

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la formulazione di una nuova proposta. Così