Cassation court remands case to public hearing regarding admissibility of appeal against denial of material error correction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal by remanding the case to a public hearing. The appellant argued that the Court of Appeal erred in declaring inadmissible a request to correct a material error where litigation costs were mentioned in the reasoning but omitted from the operative part. The court noted the unique procedural history involving a prior rejection and a subsequent cassation appeal, suggesting the need for a full examination of binding precedents on the limits of appealability for denials of error corrections.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 287 cod. proc. civ.; Artt. 24 e 111, Cost.: The Court of Cassation may remand a case to public hearing when the admissibility of an appeal against a denial of material error correction requires a comprehensive review of binding precedents regarding the limits of appealability.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 17689-2021 proposto da: NAPOLI ROCCO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato FRANCESCO COSTABILE; - ricorrente - contro TERMINE GROUP 2 SRL; - intimata - avverso l'ordinanza n. 985/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 14/11/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 07/12/2021 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA. Corte di cassazione Sesta sezione civile - sottosezione Terza Considerato che:
Rocco Napoli ricorre per cassazione, sulla base di un motivo, avverso la statuizione d'inammissibilità di un'istanza di correzione di errore materiale dallo stesso proposta relativamente alla sentenza n. 985 del 2018 della Corte di appello di Catanzaro, evidenziando che: una prima istanza di correzione, fondata sul fatto che le spese erano state poste a carico del soccombente e in suo favore nella motivazione della sentenza in parola, ma non liquidate nel dispositivo, era stata rigettata dalla Corte di appello con altro provvedimento, motivato ritenendo che si trattasse di un vizio di omessa pronuncia suscettibile di emenda solo a mezzo di gravame; - tale ultimo provvedimento, a sua volta, era stato oggetto di ulteriore ricorso per cassazione;
è rimasta intimata la Termine Group 2 s.r.I.; Rilevato che: con l'unico motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell'art. 287, cod. proc. civ., e degli artt. 24 e 111, Cost., perché la Corte di appello avrebbe errato nel dichiarare inammissibile la domanda di correzione dell'errore materiale, assumendo che si fosse spogliata della "potestas iudicandi" pronunciando sulla pregressa istanza diretta alla medesima correzione, atteso che l'evocato principio risulterebbe applicabile solo quando la pronuncia entri nel merito dell'istanza medesima;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.;RG n 17689 del 2021 Cons. rel. Paolo P eca Rilevato che: il Collegio ritiene che il ricorso ponga questioni da rinviare alla udienza pubblica; la singolare dinamica procedimentale, infatti, suggerisce di apprezzare compiutamente alla luce di questa i principi nomofilattici afferenti ai limiti di ricorribilità per cassazione dei dinieghi pronunciati in ordine alle richieste di correzione degli errori materiali contenuti, in specie in materia di mancata liquidazione delle spese di lite, in provvedimenti giurisdizionali (cfr., ad esempio, Cass., 27/02/2019, n. 5733);
P.Q.M.
La Corte rinvia alla pubblica udienza. Roma, 7 dicembre 2021 Il Presidente (Chiara Graziosi) 2FieSitATA CikELLEMA 100(g, 79 MAR 2022 L CANCELLI!~