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Ordinanza Interlocutoria — n. 10057/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remands case for retrial due to failure to propose incidental appeal under Art. 380-bis c.p.c.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10057/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and remanded the case for a new trial. The plaintiffs argued that the Court of Appeal erred in compensating litigation costs because they filed an incidental appeal only against the Municipality and Allianz, leaving the ASL as the sole respondent in the main appeal. The court ruled that since no proposal was made under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure regarding the incidental appeal, the lower court lacked the authority to determine the reciprocal outcome of costs between the separate procedural relationships.

Regesto Legislator

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Art. 380-bis c.p.c.; Art. 92 co. 2 c.p.c.: The court must remand the case for a new trial if the party proposing an incidental appeal fails to submit the required proposal under Article 380-bis of the Code of Civil Procedure, preventing the appellate court from ruling on the reciprocal outcome of litigation costs.

Parole chiave

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incidental appeal litigation costs reciprocal outcome remand for retrial Code of Civil Procedure responsabilità civile del comune responsabilità per incidente stradale incidente ciclistico

Disposizioni normative citate

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Art. 91 c.p.c.
Art. 112 c.p.c.
Art. 92 co. 2 c.p.c.
nonché dell'art. 92 co. 2 c.p.c., in relazione all'art.
Art. 363 n. 3 c.p.c.
2 c.p.c., in relazione all'art. 363 n. 3 c.p.c. per aver la Corte d'Appello disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Art. 380-bis c.p.c.
Come segnalato nella memoria dallo stesso ricorrente incidentale non è stata formulata la proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. sul ricorso incidentale.
art. 380-bis c.p
Come segnalato nella memoria dallo stesso ricorrente incidentale non è stata formulata la proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 13607-2020 proposto da: SACCHETTI MAURIZIO, SACCHETTI DAVIDE, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ASIAGO N. 8, presso lo studio dell'avvocato GUIDO ALFONSI, che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro AZIENDA SANITARIA LOCALE N 1 DI AVEZZANO, SULMONA, L'AQUILA, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CONCA D'ORO n. 300, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI BAFILE, rappresentata e difesa dall'avvocato FRANCESCO BAFILE; - controricorrente e ricorrente incidentale - contro COMUNE DI L'AQUILA , ALLIANZ SPA; A066(/ - intimati - - ricorrenti incidentali - avverso la sentenza n. 574/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 30/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PELLECCHIA. Ric. 2020 n. 13607 sez. M3 - ud. 30-11-2021 -2- Rilevato che:

1. Maurizio Sacchetti, in proprio ed in qualità di esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di Davide Sacchetti, convenne in giudizio dinanzi al Tribunale de l'Aquila la ASL 1 Avezzano — Sulmona — L'Aquila ed il Comune de L'Aquila al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dal figlio allorquando, mentre si trovava alla guida del proprio ciclomotore, nel tentativo di evitare un cane randagio che aveva improvvisamente attraversato la carreggiata, cadde rovinosamente a terra riportando gravi lesioni.

Si costituirono in giudizio la ASL 1, il Comune de L'Aquila nonché la Allianz S.p.a., terza chiamata, respingendo le pretese avversarie. All'esito dell'istruttoria il Tribunale de l'Aquila, con sentenza n. 179/2013 pubblicata il 14 marzo 2013 accolse la domanda proposta nei confronti della ASL 1, ritenendola esclusiva responsabile dell'accaduto e condannandola al risarcimento dei danni. Rigettò, invece, la domanda proposta nei confronti del Comune de l'Aquila, condannando parte attrice alla refusione delle spese di lite, anche in favore della Allianz S.p.a.

Avverso tale decisione ha proposto appello la ASL 1, chiedendo la riforma integrale della sentenza stante l'assenza di qualsiasi responsabilità. Maurizio e Davide Sacchetti si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto dell'impugnazione avversaria e spigando appello incidentale nei confronti del Comune de L'Aquila e della Allianz S.P.A. rimasti contumaci in sede di appello. La Corte d'appello De L'Aquila, con sentenza n. 574/2020 del 14 aprile 2020 ha rigettato l'appello proposto dalla ASL 1 sul presupposto che, ai sensi della L. n. 281 del 1991 nonché della L. n. 86 del 1999, incombe in capo a quest'ultima un dovere generalizzato di vigilanza e controllo del territorio trattandosi di un soggetto istituzionalmente tenuto alla cattura dei "cani vaganti senza controllo".

Diversamente in capo al Comune vi è solo una responsabilità sussidiaria in termini di collaborazione che si concreta nella mera "segnalazione" della presenza di animali cui il Comune può provvedere a condizione della conoscenza (conoscibilità) da parte sua della situazione di pericolo. Il giudice ha rigettato altresì l'appello incidentale proposto da Davide e Maurizio Sacchetti in quanto trattandosi di un fatto avvenuto lontano dal centro abitato l'ente locale non poteva essere chiamato a rispondere in difetto della prova di aver ricevuto la segnalazione della presenza di animali randagi nel luogo dell'incidente.

Rigettati entrambi gli appelli, per il principio della soccombenza reciproca, compensava le spese tra le parti.

3. Avverso tale pronuncia Maurizio Sacchetti e Davide Sacchetti propongono ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. La ASL 1 di Avezzano — Sulmona — L'Aquila resiste con controricorso e spiegando altresì ricorso incidentale. Considerato che:

4. Con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 c.p.c. nonché dell'art. 92 co. 2 c.p.c., in relazione all'art. 363 n. 3 c.p.c. per aver la Corte d'Appello disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. Sostengono i ricorrenti che avendo proposto appello incidentale esclusivamente nei confronti del Comune de L'Aquila e della Allianz S.p.a., rimaste contumaci, e non anche verso la ASL 1, la Corte d'appello non avrebbe potuto rinvenire una ipotesi di soccombenza reciproca ma avrebbe dovuto trattare distintamente il rapporto processuale tra appellante principale ed appellato (ASL/Sacchetti) e tra appellante incidentale e appellato incidentale (Sacchetti/Comune de L'aquila), condannando nel primo la Asl 1 alla refusione delle spese di lite e nulla disponendo circa il secondo stante la contumacia delle convenute.5.

Come segnalato nella memoria dallo stesso ricorrente incidentale non è stata formulata la proposta ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. sul ricorso incidentale. Ritiene pertanto la Corte di rinviare la causa a nuovo ruolo.

P.Q.M.

la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte suprema di Cassazione in