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Ordinanza Interlocutoria — n. 10055/2022 — snciv Generato dall'IA

Italian court remands MMA injury case to public hearing regarding consented risk defense application.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 10055/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal and remanded the case to public hearing. The plaintiff, Stefano Scoppa, sought damages for testicular rupture caused by a prohibited MMA blow, while the defendant, Michael Bark, argued the 'consented risk' defense applied despite the rule violation. The court deemed the legal issue regarding whether a prohibited blow falls under the risk of the sport to be of general importance, necessitating a full public trial for resolution.

Regesto Legislator

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Art. 2043 c.c.; Art. 50 c.p.; Art. 115 c.p.c.: The defense of consented risk in sports injuries applies even to prohibited blows if a functional link exists between the sport and the injury.

Parole chiave

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consented risk defense mixed martial arts prohibited blow sports injury liability risk of the sport interlocutory order remittal to public hearing calciatore professionista

Disposizioni normative citate

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Art. 2043 c.c.
— erronea applicazione dell'art. 2043 cod.
Art. 50 c.p.
Art. 51 c.p.
Art. 115 c.p.c.
Art. 116 c.p.c.
Art. 91 c.p.c.
Art. 92 c.p.c.
Art. 360 c.p.c.
12-10-2021 -2- - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.
Art. 380-bis c.p.c.
civ.; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il Bark, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod.
art. 2043 cod. civ
— erronea applicazione dell'art. 2043 cod. civ.
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Testo completo

o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 28598-2020 proposto da: SCOPPA STEFANO, domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato MAURIZIO DE MITRI; - ricorrente - contro BARK MICHAEI„ domiciliato presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, PIAZZA CAVOUR, ROMA, rappresentato e difeso dall'Avvocato MITJA OZBIC; - controricorrente - avverso la sentenza n. 110/2020 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata 1'08/04/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

STEFANO GIAIME GUIZZI. In fatto e in diritto - che Stefano Scoppa ricorre, sulla base di tre motivi, per la cassazione della sentenza n. 110/20, dell'8 aprile 2020, della Corte di Appello di Trieste, che — respingendone il gravame esperito avverso la sentenza n. 546/18, del 21 settembre 2018, del Tribunale di Trieste — ha rigettato la domanda risarcitoria proposta dallo stesso nei confronti di Michael Bark, in relazione alle lesioni riportate il 23 maggio 2013, all'esito di una seduta di allenamento di "NINIA" (Mixed Martials Arts), tenutasi presso la palestra Makoto di Trieste; - che, in punto di fatto, l'odierno ricorrente riferisce di aver agito in giudizio contro il Bark per ottenere il ristoro dei danni patiti in conseguenza di un colpo infertogli dallo stesso — nelle circostanze di tempo e di luogo sopra meglio descritte — in occasione del compimento di attività di "sparring", colpo che gli aveva cagionato la rottura traumatica di un testicolo, tanto da dover subire intervento di orchiectomia; - che la domanda risarcitoria veniva rigettata dal primo giudice, con decisione confermata da quello di appello, il quale respingeva il gravame dell'attore soccombente sul rilievo della ricorrenza della scriminante del c.d. "rischio consentito", nonostante quello sferrato fosse un "colpo proibito", ovvero vietato dal regolamento di gioco; - che avverso la sentenza della Corte giuliana ricorre per cassazione lo Scoppa, sulla base — come detto — di tre motivi; 121c. 2020 n. 28598 sez.

M3 - ud. 12-10-2021 -2- - che il primo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — erronea applicazione dell'art. 2043 cod. civ. e 32 Cost., in relazione agli artt. 50 e 51 cod. pen.; - che il secondo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn.

3) e 5), cod. proc. civ. — erronea applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., per avere la sentenza impugnata ritenuto come fatto non contestato la violenza nell'ambito della "MMA"; - che, infine, il terzo motivo denuncia — ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. — erronea applicazione per violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ.; - che ha resistito all'impugnazione, con controricorso, il Bark, chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile o comunque rigettata; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio per il 12 ottobre 2021; - che entrambe le parti hanno depositato memoria, insistendo nelle proprie argomentazioni; - che questo collegio ritiene di rilievo nomofilattico la questione oggetto, in particolare, del primo motivo di ricorso; - che si tratta, infatti, di stabilire se pure in relazione agli sport c.d. "a violenza necessaria", in caso di lesioni personali conseguenti ad attività sportive, la scriminante del "rischio consentito" possa operare con riferimento anche a quelle lesioni che siano conseguenza della violazione delle regole proprie dello sport praticato, purché ricorra un collegamento funzionale tra gioco ed evento lesivo; - che si reputa, pertanto, necessario rimettere l'esame della questione a pubblica udienza.

Ric. 2020 n. 28598 sez. M3 - ud. 12-10-2021 -3- PQM La Corte dispone rinvio in pubblica udienza. Così deciso in Roma, all'esito di adunanza camerale della Sezione Sesta Civile, Terza sottosezione, della Corte di Cassazione, il 12 ottobre 2021. U