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Ordinanza Interlocutoria — n. 9992/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed; appeal must be re-notified to all opposition parties within 60 days.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9992/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the interlocutory appeal filed by Ramirez against the Lecce Tribunal's order rejecting the opposition to his CTU compensation liquidation. The appellant argued that the lower court incorrectly applied the burden of proof, but the Court found the primary issue was a procedural defect: the appeal was only notified to one of the multiple opposition parties. Consequently, the Court ordered the renewal of notification to the remaining parties within 60 days before the appeal could proceed.

Regesto Legislator

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Art. 15 d.lgs. 150/2011; When a cassation appeal is notified to only some parties in a multi-party opposition proceeding, the appeal is procedurally defective and must be re-notified to all parties within a specified term.

Parole chiave

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cassation appeal notification procedural defect renewal of notification CTU compensation liquidation burden of proof error multi-party opposition interlocutory order responsabilità dell'architetto

Disposizioni normative citate

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Art. 15 d.lgs. 150/2011
15 d.lgs. 150/2011 a seguito di impugnazione della liquidazione dei compensi riconosciutigli per la ctu nel procedimento n.
art. 15 d.lgs. 150/2011
15 d.lgs. 150/2011 a seguito di impugnazione della liquidazione dei compensi riconosciutigli per la ctu nel procedimento n.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 3838-2021 proposto da: RAMIREZ RICCARDO, elettivamente domiciliato in Roma, Via G.G. Porro 18, presso lo studio dell'avvocato Jacopo Vivaldi, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Bolognese; - ricorrente - contro GLOCAL CANTIERI SRL, GENERAL CANTIERI SRL, ENDOCAGIMA SRL, CANTIERI GENERALI SPA, HELVETIA COMPAGNIA SVIZZERA ASSICURAZIONI SA, IRIDE SERVIZI SRL; - intimati - avverso l'ordinanza n. cronol. 12737/2020 del Tribunale di Lecce, depositata il 29/11/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dalla relatrice Annamaria Casadonte. rilevato in fatto e ritenuto in diritto F i r m a t o D a :

O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a 0 b a a 2 0 4 7 0 3 3 a 9 7 2 3 2 f 5 6 7 3 1 5 a f 6 Numero registro generale 3838/2021 Numero sezionale 10891/2021 -Ramirez Riccardo impugna per cassazione l’ordinanza adottata dal Numero di raccolta generale 9992/2022Data pubblicazione 28/03/2022 Tribunale di Lecce ai sensi dell’art. 15 d.lgs. 150/2011 a seguito di impugnazione della liquidazione dei compensi riconosciutigli per la ctu nel procedimento n. 12220/2016 incardinato nel medesimo Tribunale; -il giudice dell’opposizione, decidendo sulla base della ritenuta ragione più liquida ha respinto l’opposizione per non avere l’opponente prodotto la documentazione relativa all’attività svolta dal ctu nel procedimento n. 12220/2016; -la cassazione del provvedimento impugnato è chiesta sulla base di un unico motivo e cioè la violazione dell’art. 15 d.lgs. 150/2011 per avere il giudice dell’opposizione fatta erronea e formale applicazione dell’onere probatorio; - preliminarmente il Collegio rileva che il ricorso risulta notificato solo all’intimata Glocal Cantieri s.r.l.,. ma non alle altre parti del giudizio di opposizione Endocagima s.r.l., Cantieri Generali s.p.a., General Cantieri s.r.l., Helvetia s.a. e Iride Servizi s.r.l. (cfr. intestazione dell’ordinanza impugnata); -va quindi disposta la rinnovazione della notifica a tutte le altre parti del giudizio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione a cura della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte rinvia a nuovo ruolo ordinando al ricorrente di provvedere al rinnovo della notifica del ricorso nei confronti di tutte le altre parti del giudizio di merito entro 60 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Si comunichi. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 dicembre 2021. Il Presidente Lorenzo Orilia F i r m a t o D a : O R I L I A L O R E N Z O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 f 9 d a 8 b a 5 7 3 0 4 a a 6 9 4 3 d a 8 f 9 e a 3 2 2 9 a 3 - F i r m a t o D a : P E T T I N E E N R I C O E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 7 3 0 a