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Ordinanza — n. 9955/2022 — snciv Generato dall'IA

Court allows public employee's claim for prior fixed-term tenure recognition, rejecting dismissal based on public competition entry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9955/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the Council's objection and allowed the plaintiff's appeal regarding the recognition of prior tenure. The plaintiff, a public employee hired after a public competition, argued that her fixed-term employment prior to the role should count for seniority, while the Council contended that only post-competition tenure matters. The court ruled that the mode of hiring is irrelevant and ordered a concrete assessment of professional continuity to determine if the prior experience is homogeneous and deserving of recognition.

Regesto Legislator

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Art. 360 n. 3 c.p.c.; Clause 4 of the Framework Agreement on Fixed-Term Work: The mode of hiring into a permanent role is irrelevant; seniority from prior fixed-term employment must be recognized if the professional experience is homogeneous and continuous.

Parole chiave

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public employment tenure fixed-term to permanent transition seniority recognition public competition hiring professional continuity assessment discrimination in tenure Cassazione ordinanza anzianità di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 360 n. 3 c.p.c.
il primo motivo di ricorso afferma (art. 360 n. 3 c.p.c.) la violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE per avere la Corte di merito negato il computo dell’anzianità maturata durante il rapporto di lavoro a termine al dipendente pubblico in organico vincitore di concorso.
Clause 4 of the Framework Agreement on Fixed-Term Work annexed to Directive 1999/70/CE
Art. 3 of the Constitution
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.
art. 3 della Costituzione
il secondo motivo sviluppa analoghe censure ma sotto l’angolazione della violazione anche dell’art. 3 della Costituzione, per l’effetto di discriminazione che gli assunti della corte territoriale avrebbero ai danni dei vincitori di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

Giurisprudenza citata

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C. 4195/2020
C. 31149/2019
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Testo completo

to la seguente ORDINANZA sul ricorso 20293/2020 proposto da: FOGLINI FEDERICA, rappresentata e difesa dall’avv. ALBERTO PICCININI e dall’avv. AMOS ANDREONI con domicilio eletto presso il secondo in Roma, via Nizza 59; - ricorrente - contro CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE (C.N.R.), rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi 12 è domiciliato; - controricorrente- avverso la sentenza n. 84/2020 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 25/2/2020, NRG 774/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20293/2020 Numero sezionale 10493/2021 Numero di raccolta generale 9955/2022Data pubblicazione 28/03/2022 RITENUTO CHE 1. Federica Foglini, assunta come tecnologa a tempo indeterminato presso il C.N.R., ha agito in giudizio chiedendo il riconoscimento a fini retributivi dell’anzianità maturata nel periodo precedente a tempo determinato presso il medesimo ente;

2. la domanda, dapprima accolta dal Tribunale di Bologna, è stata poi rigettata, in riforma della sentenza di primo grado, dalla Corte d’Appello della medesima città, sul presupposto che l’assunzione fosse avvenuta in esito a concorso pubblico, rispetto al quale il periodo pre-ruolo non aveva svolto una funzione di titolo legittimante, a differenza di quanto accaduto nelle procedure di stabilizzazione in conseguenza delle quali, in altri casi, era stata poi riconosciuta l’anzianità pre-ruolo;

3. la Foglini ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, resistiti da controricorso del C.N.R.;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. e la ricorrente ha depositato memoria; CONSIDERATO CHE 1. il primo motivo di ricorso afferma (art. 360 n. 3 c.p.c.) la violazione della clausola 4 dell’Accordo Quadro annesso alla Direttiva 1999/70/CE per avere la Corte di merito negato il computo dell’anzianità maturata durante il rapporto di lavoro a termine al dipendente pubblico in organico vincitore di concorso.

2. il secondo motivo sviluppa analoghe censure ma sotto l’angolazione della violazione anche dell’art. 3 della Costituzione, per l’effetto di discriminazione che gli assunti della corte territoriale avrebbero ai danni dei vincitori di F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20293/2020 Numero sezionale 10493/2021 concorso pubblico a posto di ruolo rispetto ai soggetti stabilizzati essendo gli Numero di raccolta generale 9955/2022Data pubblicazione 28/03/2022 uni ma non gli alti privati del riconoscimento dell’anzianità relativa al pregresso periodo di lavoro a tempo determinato;

3. i due motivi possono essere analizzati congiuntamente, stante la loro contiguità giuridica, e sono fondati;

4. va preliminarmente esclusa l’inammissibilità di essi, per difetto di autosufficienza, eccepita dal C.N.R.;

5. i motivi ruotano infatti su profili di rilievo essenzialmente giuridico, a fronte di fatti pacifici, sicché non è dato discernere, anche a fronte di un’eccezione che sul punto è del tutto generica, in che senso sarebbero stati violati i canoni di formulazione del ricorso per cassazione;

6. il riconoscimento dell’anzianità pre-ruolo, dopo l’assunzione in ruolo, non può essere escluso per il solo fatto che quest’ultima sia avvenuta in esito a concorso, in quanto la clausola 4 dell'Accordo Quadro attribuisce un diritto incondizionato che non può essere paralizzato da valutazioni generali ed astratte, dovendosi verificare, in relazione alla fattispecie concreta dedotta in giudizio, se vi sia discriminazione illegittima e quindi se vi sia coerenza o meno, sotto il profilo dell’esperienza professionale maturabile nel tempo, tra le attività svolte prima e dopo l’immissione in ruolo (per il principio, pur se a situazione concreta inversa, C. 4195/2020; v. anche C. 31149/2019);

7. in breve, le modalità di assunzione in ruolo sono in sé sole irrilevanti, dovendosi invece valutare in concreto se vi sia coerenza tra le attività svolte prima e dopo l’assunzione a tempo indeterminato e se, quindi, l’esperienza maturata sia omogenea e tale da riverberarsi nel necessario rilievo dell’anzianità (v. sempre Cass. 4195/2020, punto 10), secondo i medesimi criteri di valorizzazione di quest’ultima che operano, per i lavoratori a tempo indeterminato, nel rapporto di lavoro considerato;

8. alla cassazione della sentenza impugnata segue il rinvio alla medesima corte d’Appello, in diversa composizione, affinché giudichi facendo applicazione dei corretti principi qui ribaditi; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 20293/2020 Numero sezionale 10493/2021 Numero di raccolta generale 9955/2022Data pubblicazione 28/03/2022

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa composizione. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.11.2021. Il Presidente dott.ssa Lucia Esposito F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G