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Ordinanza — n. 9951/2022 — snciv Generato dall'IA

Court dismisses teachers' appeal to include private school work in public school career calculations due to distinct legal statuses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9951/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal by public school teachers seeking to include their tenure at private schools in their official career records. The teachers argued for an extension of benefits, while the Ministry maintained that distinct legal statuses prevent such analogical application. The court affirmed that norms granting special benefits must be interpreted strictly and cannot be extended to different types of schools.

Regesto Legislator

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Art. 2, co. 2 d.l. 255/2001; Art. 485 d.lgs. 297/1994: Norms granting special benefits to public school teachers cannot be applied analogically to those working in private schools due to the distinct legal status and different regulatory discipline governing their employment relationships.

Parole chiave

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public school teachers private school tenure career calculation benefits strict interpretation rule distinct legal status analogical application administrative law principles anzianità di servizio

Disposizioni normative citate

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Art. 2, co. 2 d.l. 255/2001
lgs. 297/1994, rilevando come la norma risalisse ad epoca anteriore alla disciplina delle scuole “paritarie” richiamate nel secondo motivo, sicché il regime rigoroso che riguardava queste ultime non le poteva sottrarre dall’applicazione di una normativa di ricostruzione della carriera che, appunto all’art.
Art. 485 d.lgs. 297/1994
3 c.p.c.) l’errata applicazione dell’art. 485 d.
Art. 360 n. 3 c.p.c.
iniziando dal ricorso proposto dai docenti che per primi hanno impugnato per cassazione, la prima censura denuncia (art. 360 n. 3 c.p.c.) la violazione F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .
Art. 33 Cost.
la docente Pastina ha proposto autonomo ricorso per cassazione con due motivi, anch’esso resistito dal Ministero con controricorso e riunito al ricorso degli altri docenti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;
Art. 380 bis c.p.c.
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.
art. 335 c.p
la docente Pastina ha proposto autonomo ricorso per cassazione con due motivi, anch’esso resistito dal Ministero con controricorso e riunito al ricorso degli altri docenti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;
art. 380 bis c.p
la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1.
art. 3 della Costituzione
250/2005, nonché dell’art. 3 della Costituzione e ciò in ragione del riconoscimento costituzionale delle scuole private e della rilevanza loro attribuita dal sistema legale di cui alle normative citate;
art. 118 disp. att. c.p
all'affermazione del principio, qui ribadito perché condiviso dal Collegio, questa Corte è pervenuta all'esito della ricostruzione del quadro normativo, alla quale si rinvia ex art. 118 disp.
art. 33 Cost
3 della Costituzione, affrontando il tema anche rispetto alle scuola pareggiate e esaminando altresì, nel contesto della pronuncia, la rilevanza, rispetto all’assetto giuridico della vicenda, di quanto previsto dall’art. 33 Cost.

Giurisprudenza citata

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C.d.S. n. 2717/2020
255/2001 che consente la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell'attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020);
Corte Costituzionale 180/2021
infine, a completamento del quadro interpretativo e giurisprudenziale, Corte Costituzionale 180/2021, prendendo in considerazione anche l’orientamento di questa S.C.
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Ordinanza — n. 27023/2021 — snciv
Court dismisses partial seniority claim for public school teachers, allowing full seniority recognition to match permanent hires under EU law.
Ordinanza — n. 4038/2026 — snciv
Cassation court rejects teacher's claim to recognize pre-role service in paritary schools for career reconstruction.
Sentenza 180/2021
Constitutional Court declares incidental interventions by parity school teachers inadmissible due to lack of direct interest.
Ordinanza — n. 35091/2022 — snciv
Italian Court dismisses teachers' appeal for career reconstruction based on paritary school work periods. The court rejects the claim that public and paritary school contracts are identical for career purposes. The decision upholds the legislature's discretion to treat these distinct employment relationships differently regarding career progression. The court finds no constitutional violation or EU discrimination in this differential treatment. The ruling confirms that partial assimilation of paritary school staff to public school staff is legally sound. The court concludes that the legislative choice is reasonable and not arbitrary. The judgment emphasizes the lack of comparability between different employers' labor relations. The court orders the appellants to pay the litigation costs of the case. The decision reinforces the specific rules governing public school career paths. The court maintains that the distinction between school types is justified by law.
Ordinanza — n. 15840/2024 — snciv
Court allows teacher's career reconstruction claim, distinguishing service seniority from prescribable salary rights.

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Testo completo

ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 16643/2020 proposto da: PERISSINOTTO SILVIA, FEDRIGO LAURA, CURTOLO CAMILLA, CRAPISI GIOVANNA, DORLIGUZZO MONICA, RIVALDO BRUNO, rappresentati e difesi dall’avv. ROSANNA ROVERE, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. VINCENZO CIRAOLO in Roma, via Attilio Regolo 19 - ricorrenti - e PASTINA FEDERICA, rappresentata e difesa dagli avv. ROBERTO VALDI del foro di Pordenone e ROMANO CERQUETTI, del foro di Roma, con domicilio eletto presso lo studio del secondo in Roma, Via G.G. Belli 36 - ricorrente successiva - F i r m a t o D a :

V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 16643/2020 contro Numero sezionale 10491/2021Numero di raccolta generale 9951/2022 MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, rappresentato e difeso Data pubblicazione 28/03/2022 dall’Avvocatura Generale dello Stato presso la quale in Roma, via dei Portoghesi 12 è elettivamente domiciliato; - controricorrente- avverso la sentenza n. 228/2018 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 25/10/2019, NRG 45/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/11/2021 dal Consigliere Relatore Dott.

ROBERTO BELLE'. RITENUTO CHE 1. la Corte d’Appello di Trieste, riformando la sentenza del Tribunale di Pordenone, ha rigettato la domanda dei docenti di ruolo della scuola pubblica meglio indicati in epigrafe, con cui essi avevano chiesto che, nella ricostruzione della loro carriera scolastica a fini giuridici ed economici, si tenesse conto anche dei periodi di lavoro svolto presso le scuole paritarie;

2. la sentenza è stata impugnata dai docenti con quattro motivi, resistiti da controricorso del Ministero;

3. la docente Pastina ha proposto autonomo ricorso per cassazione con due motivi, anch’esso resistito dal Ministero con controricorso e riunito al ricorso degli altri docenti ai sensi dell’art. 335 c.p.c.;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO CHE 1. iniziando dal ricorso proposto dai docenti che per primi hanno impugnato per cassazione, la prima censura denuncia (art. 360 n. 3 c.p.c.) la violazione F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a :

A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 16643/2020 Numero sezionale 10491/2021 dell’art. 2, co.2, d.l. 255/2001, convertito in L. 333/2001, eccesso di potere, Numero di raccolta generale 9951/2022Data pubblicazione 28/03/2022 violazione dell’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento ed illogicità, nonché violazione del principio di buon andamento e imparzialità della P.A., rimarcando come l’equiparazione dei servizi fosse stabilita espressamente dall’art. 2 cit., in coerenza con i fondamenti costituzionali ed eurounitari;

2. il secondo motivo è dedicato alla violazione e\o falsa applicazione della L. 62/2000, contenente norme sulla parità scolastica e denuncia altresì eccesso di potere ed nonché ancora violazione dell’art. 3 della Costituzione per disparità di trattamento ed illogicità, avendo la predetta legge riconosciuto che il sistema nazionale di istruzione è costituito, non solo dalle scuole statali, ma anche da quelle paritarie, principio in ragione del quale erano previsti penetranti controlli e rigorose prescrizioni, tali da assicurare l’omogeneità della funzione docente nei due ambiti;

3. il terzo motivo assume (art. 360 n. 3 c.p.c.) l’errata applicazione dell’art. 485 d. lgs. 297/1994, rilevando come la norma risalisse ad epoca anteriore alla disciplina delle scuole “paritarie” richiamate nel secondo motivo, sicché il regime rigoroso che riguardava queste ultime non le poteva sottrarre dall’applicazione di una normativa di ricostruzione della carriera che, appunto all’art. 483 cit., già comprendeva le scuole “pareggiate”;

4. infine il quarto motivo adduce la violazione o falsa applicazione dell’art.33 Cost., della L. 62/2000, del d.l. 255/2001 e del d.l. 250/2005, nonché dell’art. 3 della Costituzione e ciò in ragione del riconoscimento costituzionale delle scuole private e della rilevanza loro attribuita dal sistema legale di cui alle normative citate;

5. il primo motivo proposto dalla docente Pastina è formulato come violazione e falsa applicazione degli artt. 485 d. lgs. 297/1994, nonché 1,2 ,3 4 e 5 L. 62/2000, art. 1-bis d.l. 250/2005, conv. in L. 27/2006 e degli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione, sulla base di ragioni analoghe a quelle sostenute con i motivi degli originari ricorrenti per cassazione; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a :

E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 16643/2020 Numero sezionale 10491/2021 6. il secondo motivo della Pastina propone esplicitamente la questione di Numero di raccolta generale 9951/2022Data pubblicazione 28/03/2022 legittimità costituzionale dell’art. 485 cit., per violazione degli artt. 3, 33 e 97 della Costituzione nella parte in cui non riconosce espressamente il diritto dei docenti delle scuole paritarie alla ricostruzione della carriera ma solo ai docenti di scuola pareggiate o parificate;

7. i motivi di entrambi i ricorsi possono essere esaminati congiuntamente e vanno disattesi, avendo questa S.C. già ritenuto che «ai fini dell'inquadramento e del trattamento economico dei docenti non è riconoscibile il servizio preruolo prestato presso le scuole paritarie in ragione della non omogeneità dello status giuridico del personale, che giustifica il differente trattamento, nonché della mancanza di una norma di legge che consenta tale riconoscimento, contrariamente a quanto avviene ai fini della costituzione del rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato per il servizio prestato nelle scuole pareggiate oltre che in quelle materne statali e comunali» ( C. 32386/2019, C. 33137/2019; C. 33134/2019, nonché, poi C. 25226/2020);

8. all'affermazione del principio, qui ribadito perché condiviso dal Collegio, questa Corte è pervenuta all'esito della ricostruzione del quadro normativo, alla quale si rinvia ex art. 118 disp. att. c.p.c., dalla quale emerge che il legislatore se, da un lato, ha voluto garantire agli alunni delle scuole paritarie un trattamento equipollente a quello della scuola statale, sia in relazione al valore del titolo di studio che con riferimento alla qualità del servizio di istruzione, dall'altro non ha inteso equiparare il rapporto di lavoro che intercorre fra il docente e la scuola paritaria con quello instaurato in regime di pubblico impiego, perché già le diverse modalità di assunzione rendono evidente la non omogeneità dello status;

9. questa diversità, riscontrabile anche con i rapporti instaurati dalle scuole pareggiate (si rinvia al punto 10 della sentenza n. 32386/2019), esclude che le ricorrenti possano utilmente invocare in questa sede il principio di non discriminazione e la clausola 4 dell'accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, perché «i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili» e la F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 16643/2020 Numero sezionale 10491/2021 comparabilità va esclusa qualora vengano in rilievo rapporti che si svolgano Numero di raccolta generale 9951/2022Data pubblicazione 28/03/2022 alle dipendenze di datori di lavoro diversi e che siano assoggettati ad una diversa disciplina quanto all'instaurazione ed alla gestione;

10. alle medesime conclusioni è pervenuta la giurisprudenza amministrativa che, sia pure in altro contesto (riconoscimento dell'anzianità ai fini della mobilità territoriale), dopo avere evidenziato la diversità di status fra i docenti della scuola statale, della scuola paritaria e di quella pareggiata, ha ribadito il principio secondo cui non possono essere applicate estensivamente o analogicamente le norme che attribuiscono benefici particolari e, pertanto, ha ritenuto di stretta interpretazione l'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 e l'art. 2, comma 2, del d.l. n. 255/2001 che consente la valutazione dell'insegnamento prestato nella scuola paritaria ma ai soli fini dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento e dell'attribuzione del relativo punteggio (C.d.S. n. 2717/2020);

11. infine, a completamento del quadro interpretativo e giurisprudenziale, Corte Costituzionale 180/2021, prendendo in considerazione anche l’orientamento di questa S.C. e della giurisprudenza amministrativa sopra citati, ha ritenuto non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 485 cit., sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione, affrontando il tema anche rispetto alle scuola pareggiate e esaminando altresì, nel contesto della pronuncia, la rilevanza, rispetto all’assetto giuridico della vicenda, di quanto previsto dall’art. 33 Cost. e tanto basta per apprezzare come manifestamente infondata la proposizione in questo giudizio di analoga questione da parte della ricorrente Pastina;

12. i ricorsi vanno quindi disattesi ma, tenuto conto che la loro proposizione e di poco posteriore alle pronunce di questa S.C. che qui si confermano ed anteriore alla decisione di rigetto del giudice delle leggi, risultano ricorrere gravi ed eccezionali motivi idonei a consigliare la compensazione delle spese del grado; F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 2 2 8 0 0 e e d c 0 c 6 8 b 8 a a 9 b a 3 1 0 d 5 1 c 7 c f Numero registro generale 16643/2020 Numero sezionale 10491/2021

P.Q.M.

Numero di raccolta generale 9951/2022Data pubblicazione 28/03/2022 La Corte rigetta i ricorsi e compensa le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello rispettivamente previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto. Roma, così deciso nella camera di consiglio del 23.11.2021. Il Presidente dott.ssa Lucia Esposito F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 - F i r m a t o D a : E S P O S I T O L U C I A