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Ordinanza — n. 9947/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court allows appeal by correcting appeal deadline calculation when judgment deposited during summer court suspension period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9947/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation allowed Sara S.r.l.'s appeal against the Florence Court of Appeal's dismissal, ordering the lower court to retry the case. The appellant argued the appeal deadline should start on September 1st because the contested judgment was deposited on August 4th during the summer court suspension. The court agreed, ruling that procedural deadlines must be calculated from the first day following such suspensions, rendering the appeal timely filed. Consequently, the judgment dismissing the appeal was quashed and the case remitted to the Florence Court of Appeal for a new hearing.

Regesto Legislator

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Art. 1 comma 2 legge 742/1969; Art. 327 cod. proc. civ.: When a judgment is deposited during the summer court suspension, the six-month appeal period begins on the first day after the suspension ends, not on the day of deposit.

Parole chiave

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summer court suspension procedural deadline calculation appeal timeliness judgment deposit timing Cassation quashing inosservanza del termine termine suppletorio di grazia ritardo ingiustificato

Disposizioni normative citate

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Art. 1 comma 2 legge n. 742/1969
chiede la cassazione della sentenza con ricorso notificato in data 1/03/2021, affidato ad un solo motivo, cui resiste Liviano Davini con controricorso notificato in data 9/04/2021; considerato che: -il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, legge n.
Art. 327 cod. proc. civ.
742/1969, il termine lungo previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. doveva farsi decorrere non dal 31 luglio (come opinato dalla Corte territoriale), bensì dal 1° settembre; -il motivo è manifestamente fondato: -per giurisprudenza consolidata di legittimità, in caso di deposito della decisione durante il c.d.
Art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ.
civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n.
Art. 155 cod. proc. civ.
n.742 del 1969 in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione (ovvero il 1° settembre di ogni anno); mentre il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell’art. 155 cod.
art. 327 cod. proc. civ
742/1969, il termine lungo previsto dall’art. 327 cod. proc. civ.
art. 155 cod. proc. civ
n.742 del 1969 in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione (ovvero il 1° settembre di ogni anno); mentre il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell’art. 155 cod.

Giurisprudenza citata

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Cass. n. 14147/2020
Cass. n. 3787/2018
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso 7007-2021 proposto da: SARA S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato Andrea Maggiari ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Sarzana (SP) Via Sobborgo Spina n. 16; - ricorrente - contro DINI LIVIANO, rappresentato e difeso dall’avvocato Maurizio Campo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Lucca, Viale S. Concordio, trav. I, n.52; - resistente - nonché contro PNEUMATICI RICCARDO SNC DI RICCARDO TROMBI & FIGLI, ALLIANZ SPA, MPS LEASING & FACTORING SPA; - intimati - F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7007/2021 Numero sezionale 1599/2022 Numero di raccolta generale 9947/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 avverso la sentenza n. 1847/2020 della Corte d'appello di Firenze, depositata il 01/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/02/2022 dal Consigliere Annamaria Casadonte; rilevato che -Sara S.r.l., con ricorso notificato il 1/03/2021, chiede la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che ha dichiarato inammissibile l’appello dalla stessa proposto; -i fatti di causa si sono svolti, per quel che qui ancora rileva, con le seguenti modalità; -con sentenza n. 1722/2016, depositata in data 4/08/2016, il Tribunale di Lucca ha rigettato la domanda proposta da Pneumatici Riccardo nei confronti di Sara S.r.l., che era stata autorizzata a chiamare in causa l’Ing.

Dini per farne valere eventuali responsabilità, ritenendo non risarcibili i danni lamentati dalla società attrice a titolo di deprezzamento dell’immobile – in quanto meramente eventuali e comunque evitabili – così come i danni da perdite operative e di avviamento – in quanto indimostrati – nonché i danni da vizi e difetti del fabbricato, già indennizzati da Allianz S.p.a.; -il Tribunale, ritenendo la sua soccombenza virtuale, ha condannato Sara S.r.l. a rifondere all’attrice le spese di lite, liquidate in complessivi euro 4.500, oltre ad accessori, ed ha dichiarato la cessazione della materia del contendere su ogni altra domanda, compensando le spese di lite tra Dini e Sara S.r.l. e ponendo a carico di quest’ultima le spese di CTU, pari a euro 6.5120 oltre accessori; -avverso detta sentenza, Sara S.r.l. ha proposto appello affidato a due motivi, con citazione notificata il 1/03/2017; -la Corte d’appello di Firenze, con sentenza n. 1847/2020 pubblicata il 1/10/2020, ha dichiarato l’appello inammissibile, F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7007/2021 Numero sezionale 1599/2022 Numero di raccolta generale 9947/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 -per la Corte territoriale, infatti, essendo stata la sentenza del Tribunale depositata durante la sospensione feriale dei termini (precisamente, il 4/08/2016), computando il termine per impugnare ex numeratione dierum, lo stesso era inutilmente spirato il 28/2/2017, con la conseguenza che l’impugnazione notificata il 1/3/2017 era da dichiararsi inammissibile perché tardiva; -Sara S.r.l. chiede la cassazione della sentenza con ricorso notificato in data 1/03/2021, affidato ad un solo motivo, cui resiste Liviano Davini con controricorso notificato in data 9/04/2021; considerato che: -il motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1, comma 2, legge n. 742/1969 e dell’art.327 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.; -il ricorrente censura la sentenza per aver ritenuto l’impugnazione tardiva, laddove, essendo stata la sentenza depositata durante il periodo di sospensione feriale dei termini di cui all’art. 1, comma 2, legge n. 742/1969, il termine lungo previsto dall’art. 327 cod. proc. civ. doveva farsi decorrere non dal 31 luglio (come opinato dalla Corte territoriale), bensì dal 1° settembre; -il motivo è manifestamente fondato: -per giurisprudenza consolidata di legittimità, in caso di deposito della decisione durante il c.d. periodo feriale, l’individuazione del termine di sei mesi per l’impugnazione va compiuta, quanto al termine iniziale, ai sensi dell’art. 1 l. n.742 del 1969 in base al quale il relativo decorso, se ha inizio durante tale periodo, è differito alla fine dello stesso e comincia a decorrere il primo giorno utile dopo la sospensione (ovvero il 1° settembre di ogni anno); mentre il termine finale, che deve essere calcolato, ai sensi dell’art. 155 cod. proc. civ., non ex numero bensì ex nominatione dierum, spira il corrispondente giorno del mese di F i r m a t o D a :

L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 6 6 b f 9 c d 4 3 a 6 9 2 5 c a 2 d 0 7 4 5 9 0 3 8 f 4 b b e 9 Numero registro generale 7007/2021 Numero sezionale 1599/2022 Numero di raccolta generale 9947/2022 Data pubblicazione 28/03/2022 scadenza del semestre in questione (ovvero il 1° marzo dell’anno successivo) (si veda Cass. n. 14147/2020, Cass. n. 3787/2018); -nel caso di specie, essendo stata depositata la sentenza impugnata il 4/08/2017 e quindi nel corso della sospensione feriale, il termine per impugnare è iniziato a decorrere al termine della stessa, quindi il 1/09/20216 ed è scaduto il 1/03/2016, sicché la citazione, notificata nell’ultimo giorno utile, era da ritenersi tempestiva e dunque ammissibile il gravame; -il ricorso è pertanto da accogliere con cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, per l’esame del gravame ed anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa avanti alla Corte d'Appello di Firenze che, in altra composizione, provvederà pure alla liquidazione delle spese del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, l’11 febbraio 2022. Il Presidente Luigi Giovanni Lombardo F i r m a t o D a : L O M B A R D O L U I G I G I O V A N N I E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 3 8 1 c a 0 8 2 4 2 2 6 8 4 9 4 5 b f 9 c 7 3 8 e e 5 a d 1 7 b - F i r m a t o D a : V A L I A C A R M E L A E m e s s o D a : A R U B A P E C S