Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza Interlocutoria — n. 9917/2022 — snciv Generato dall'IA

Cassation court remits case to lower court regarding tax refund reduction rules under new seismic disaster legislation.

Numero d'incarto Ordinanza Interlocutoria — n. 9917/2022 — snciv
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation remitted the case to the Fifth Civil Section for a new public hearing. The tax agency argued that a 2017 amendment to seismic disaster refund rules should reduce payments by 50% if resources are exceeded, while the lower court held this limitation applies only to enforcement. The court recognized the constitutional challenge to the amended refund provision and ordered a retrial to address the legal validity of the new statutory interpretation.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 1, comma 665 della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91; The court acknowledges the pending constitutional challenge to the provision governing tax refunds for seismic disaster victims and remits the case for a new hearing to determine the validity of the amendment's application.

Parole chiave

Generato dall'IA
tax refund reduction seismic disaster legislation constitutional challenge resource limitations Cassation remittal fifth civil section fiscal liability ricupero d'imposta

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 1, comma 665 della legge n. 190 del 2014
3, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n.
Art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91
190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n.
legge 3 agosto 2017, n. 123
91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Ordinanza del 7 settembre 2020 della Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 9611-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. 06363391001), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro CAPPELLO SALVATORE; - intimato - avverso la sentenza n. 5103/6/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il 27/08/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/02/2022 dal Consigliere Relatore Dott.

LORENZO DELLI PRISCOLL FATTI DI CAUSA Rilevato che: la parte contribuente proponeva ricorso avverso il silenzio diniego per il rimborso del 90% delle imposte pagate negli anni 1990, 1991, e 1992 essendo residente in un Comune colpito dagli eventi sismici nel dicembre del 1990; la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente e la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia respingeva il ricorso dell'Agenzia delle entrate rilevando in particolare che lo ius superveniens di cui all'art. 16 octies della legge n. 123 del 2017 non incide sulla questione del diritto al rimborso, operando i limiti delle risorse stanziate solo in fase esecutiva o in sede di ottemperanza.

Avverso la suddetta sentenza proponeva ricorso l'Agenzia delle entrate, affidato ad un motivo di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva. RAGIONI DELLA DECISIONE Considerato che: con il motivo d'impugnazione l'Agenzia delle entrate, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16 octies del d.l. 20 giugno 2017, n. 91, convertito dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, in quanto, a seguito delle modifiche apportate al suddetto comma 665 dal citato art. 16 octies, qualora l'ammontare delle istanze ecceda le complessive risorse stanziate dalla norma, i rimborsi sono ridotti del 50% rispetto a quanto dovuto.

Ric. 2020 n. 09611 sez. MT - ud. 09-02-2022 -2- Il Collegio reputa opportuna la trattazione in pubblica udienza della quinta sezione civile in quanto pende giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 665, della legge n. 190 del 2014, come modificato dall'art. 16-octies della legge n. 123 del 2017, giudizio promosso dalla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa con ordinanza del 7 settembre 2020 pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 14 luglio del 2021.

P.Q.M.

rimette la causa alla pubblica udienza della sezione semplice quinta civile e rinvia a nuovo ruolo. Così deciso nella camera di consiglio del 9 febbraio 2022. Il Pr sidente Mat4r9 Mocci DEPOSITATO IN CANC